I danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 28253.

I danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo

Il titolare di una unità immobiliare compresa in un edificio condominiale può esperire azione risarcitoria contro il condominio, in base all’art. 2051 c.c., per i danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo, ancorché tali difetti siano imputabili già all’originario venditore, unico proprietario pro indiviso dell’edificio e siano stati oggetto di transazione con i condomini acquirenti al momento della costituzione del condominio, con esclusione della garanzia contrattuale ai sensi dell’art. 1490, comma 2, c.c. Ciò in quanto, il condominio non subentra quale successore a titolo particolare nella responsabilità posta a carico del venditore, ma assume dal momento della sua costituzione l’obbligo, quale custode dei beni e dei servizi comuni, di adottare tutte le misure necessarie affinché tali cose non rechino pregiudizio ad alcuno.

Ordinanza|| n. 28253. I danni derivanti dalle condizioni di degrado di un lastrico solare di uso esclusivo

Data udienza 4 ottobre 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Comunione dei diritti reali – Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) – Contributi e spese condominiali – Spese di manutenzione (ripartizione) – Soffitti, solai, volte, lastrici solari lastrico solare di uso esclusivo – Danni da infiltrazioni da acqua all’immobile sottostante – Difetti imputabili all’originario proprietario pro indiviso dell’immobile – Costituzione del condominio – Esclusione della garanzia contrattuale ex art 1490 c.c. – Responsabilità del condominio – Sussistenza – Fondamento.

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