Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 28251.
Inesistenza o mancanza in atti della procura
L’art. 182, comma 2, c.p.c., nella formulazione anteriore alla c.d. riforma Cartabia, non consente di “sanare” l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite giacché in tale testo espressamente si fa riferimento ad “un vizio che determina la nullità della procura”, a differenza di quanto accade nel testo come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ove si è espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza. (Nella specie, la S.C. ha escluso, in ragione della previsione di cui all’art. 182, comma 2, c.p.c., ratione temporis vigente, la sanatoria di una procura inesistente, in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo alla società che l’avrebbe conferita).
Sentenza|| n. 28251. Inesistenza o mancanza in atti della procura.
Data udienza 11 luglio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento civile – Difensori – Mandato alle liti (procura) – In genere art. 182, comma 2, c.p.c. nel testo anteriore alla cd. riforma cartabia – Inesistenza o mancanza in atti della procura – Sanatoria – Esclusione – Fattispecie.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere
Dott. GRAZIOSI Chiara – est. Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso 31198/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), ognuno in proprio e nella qualita’ di erede di (OMISSIS), domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), Rappresentanza Generale per l’Italia, in persona del Procuratore speciale, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), e (OMISSIS), domiciliati ex lege in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 1010/2020 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA, depositata il 29/9/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell’11/7/2023 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VITIELLO Mauro, che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, assorbiti i restanti motivi;
uditi gli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS).
Inesistenza o mancanza in atti della procura
FATTI DI CAUSA
1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1467/2015, a seguito di azione risarcitoria proposta da (OMISSIS), dai suoi genitori (OMISSIS) e (OMISSIS) e da suo fratello (OMISSIS) in relazione a lesioni derivate a (OMISSIS) da un sinistro stradale avvenuto il (OMISSIS) a (OMISSIS) – nel quale (OMISSIS) quale motociclista si era scontrato con un’auto guidata da (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS) e assicurata presso (OMISSIS), tutti e tre i soggetti nei cui confronti era chiesta la condanna al risarcimento, determinava la responsabilita’ del 60% del (OMISSIS) e del 40% del (OMISSIS) in relazione al sinistro, e condannava solidalmente i convenuti a risarcire, tenendo conto di quanto gia’ versato dalla compagnia assicuratrice, nella misura di Euro 1.005.342,82, di Euro 215.594,72 alla (OMISSIS), di Euro 211.594,93 a (OMISSIS) e di Euro 19.360,75 a (OMISSIS), per ciascuna somma aggiungendo anche gli accessori; condannava altresi’ i convenuti a rifondere a controparte le spese di lite.
Avendo proposto appello principale la compagnia assicuratrice e appello incidentale i (OMISSIS) – (OMISSIS), le altre parti rimanendo contumaci, la Corte d’appello di Brescia, con sentenza del 29 settembre 2020, in parziale riforma, dichiarava soddisfatte ante causam le pretese degli appellanti incidentali, condannandoli a restituire quanto ricevuto in forza della sentenza di primo grado e condannando i responsabili a rifondere le spese di lite per tre quarti, compensando il residuo quarto.
2. Hanno presentato ricorso sulla base di undici motivi – illustrato anche con memoria – (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali eredi di (OMISSIS), nelle more deceduto.
Si sono difesi con controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS); si e’ difesa con controricorso la compagnia assicuratrice.
Con ordinanza interlocutoria la causa, che era stata inserita nel ruolo della camerale 12 gennaio 2023, e’ stata rimessa in pubblica udienza.
Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, cui si e’ poi uniformato alla pubblica udienza.
Memorie sono state depositate dai ricorrenti e dalla compagnia assicuratrice.
Inesistenza o mancanza in atti della procura
RAGIONI DELLA DECISIONE
3. Il primo motivo denuncia nullita’ della procura e decadenza dall’appello.
In appello, costituendosi, gli attuali ricorrenti avevano eccepito l’inammissibilita’ dell’appello principale e la decadenza appunto dall’appello, presentando la procura dell’appellante principale nullita’ per difetto di rappresentanza sostanziale e processuale.
Il difensore di quest’ultimo avrebbe infatti proposto appello indicando di agire in base alla procura di primo grado. Si riproduce pertanto la procura della citazione di primo grado notificata, deducendo che a spendere il nome della societa’ non sarebbe stata “una persona fisica legalmente dotata del potere di rappresentanza”, non essendone indicata la qualita’.
In atto d’appello la qualita’ sarebbe stata quella di “procuratore speciale pro tempore” in capo a tale (OMISSIS), come esposto nell’incipit dell’atto d’appello stesso: ” (OMISSIS) PLC (gia’ (OMISSIS) s.a. e gia’ (OMISSIS) s.a.) in persona del procuratore speciale pro tempore… (OMISSIS)… rappresentata, difesa e assistita… giusta procura in calce all’atto di citazione notificato nell’ambito del giudizio di primo grado”. Gli attuali ricorrenti avevano allora eccepito che nella visura camerale storica della compagnia assicuratrice, allegata alla comparsa di costituzione dei suddetti, il (OMISSIS) non avrebbe avuto “procura rivestita da forma alcuna di pubblicita’” e non avrebbe diversamente “documentato la fonte del potere di rappresentanza”. In presenza di tale eccezione gli attuali ricorrenti avrebbero evidenziato che la parte rappresentata doveva provare i poteri rappresentativi (Cass. 19874/2011) ed eccepito il difetto della produzione dei documenti relativi perche’ “nella comunicazione di (OMISSIS), allegata… al fascicolo di primo grado dell’assicuratore”, sarebbe risultato che (OMISSIS) ltd. aveva ceduto un ramo d’azienda a (OMISSIS) PLC, ma nella suddetta procura (OMISSIS) PLC era identificata “gia’ (OMISSIS) s.a.”, anziche’, come da comunicazione di (OMISSIS), quale successore di (OMISSIS) ltd.
Inesistenza o mancanza in atti della procura
In prima udienza d’appello, il 9 dicembre 2015, la compagnia aveva depositato una memoria “di nuova costituzione” e procura notarile al (OMISSIS) per fondarne la qualita’ di rappresentante di (OMISSIS) PLC e quindi la sua legittimazione ad appellare. Gli attuali ricorrenti avevano eccepito comunque durante tutto il giudizio d’appello (“da ultimo nelle comparse conclusionali”) il difetto di legittimazione ad appellare.
In tale memoria “di nuova costituzione” controparte aveva affermato che dall’1 gennaio 2006 ” (OMISSIS) S.a. ha mutato la propria denominazione in (OMISSIS) s.a.”, e che quest’ultima e (OMISSIS) ltd. erano la stessa societa’, come dimostrato dall’allegata visura camerale della (OMISSIS) ltd., “dalla quale si ricava… che le stesse hanno la stessa sede, numero RCA, codice fiscale e partita iva”. Dalla medesima memoria sarebbe risultato altresi’ che (OMISSIS) aveva reso il (OMISSIS) procuratore speciale con potere di rappresentarla nei giudizi attivi e passivi, e che in seguito, a partire dal 1 gennaio 2010, avvenne il trasferimento del ramo d’azienda, per cui tra gli altri i contratti assicurativi RCA passarono a (OMISSIS) PLC, che si era costituita poi dinanzi al Tribunale di Bergamo. Quindi la procura rilasciata al (OMISSIS) non avrebbe cessato gli effetti all’atto della cessione del ramo d’azienda, e pertanto egli avrebbe rilasciato regolare procura per difendere (OMISSIS) PLC “in ogni stato e grado di giudizio”.
Nelle conclusionali d’appello gli attuali controricorrenti avevano opposto che controparte aveva allegato ma non dimostrato che il contratto de quo rientrasse nel ramo d’azienda ceduto e che comunque il (OMISSIS), per quanto asserito dalla stessa controparte, era “procuratore della societa’ cedente” e non della societa’ cessionaria asseritamente appellante, non essendo stata trasferita la procura col ramo d’azienda, per la sua natura intuitu personae; e i contratti di natura personale non si trasferiscono ai sensi dell’articolo 2558 c.c., comma 1, in forza del quale si trasferiscono soltanto i contratti d’azienda e di impresa (Cass. 15065/2018). Inoltre l’invalidita’ della procura (da cui deriverebbe l’inammissibilita’ dell’appello) non sarebbe stata sanata dalla successiva costituzione – effettuata con la memoria “di nuova costituzione” del 9 dicembre 2015 – del procuratore nominato dalla (OMISSIS) PLC – Dott. (OMISSIS), che ratificava con essa il mandato alle liti dell’avv. Veronelli e l’operato del (OMISSIS) -, essendo frattanto decorso il termine per impugnare (si invocano Cass. 16382/2007 e Cass. 6297/2003). Dunque nelle conclusionali d’appello gli attuali ricorrenti affermavano che il difetto di legitimatio ad causam non sarebbe stato sanato dalla procura conferita durante il giudizio d’appello.
Inesistenza o mancanza in atti della procura
A cio’ si aggiunga che i (OMISSIS) – (OMISSIS) avevano eccepito, una volta appreso il contenuto della procura rilasciata al (OMISSIS), difetto di legitimatio ad processum: la sua rappresentanza processuale non sarebbe stata “accompagnata dal conferimento del corrispondente potere di rappresentanza sostanziale” (cfr. Cass. 2043/2018 e Cass. 15771/2018), per cui l’appello sarebbe stato inammissibile.
Si richiama poi il passo della sentenza ove la corte territoriale ha rigettato l’eccezione di inammissibilita’ dell’appello principale perche’ il (OMISSIS) era privo di potere di rappresentanza, affermando che l’eccezione sarebbe stata “superata” dal deposito in appello “di una memoria di costituzione riportante in calce una nuova procura ad litem”, per cui il cosi’ nominato procuratore speciale (OMISSIS), oltre a conferire all’avvocato il potere di rappresentare e difendere la compagnia assicuratrice nel giudizio d’appello, ha ratificato l’operato del (OMISSIS) “nell’ambito del presente giudizio e, in particolare, il conferimento del mandato alle liti all’avvocato…, che fa integralmente proprio ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1399 c.p.c.”; e “la produzione documentale, sanando qualsiasi eventuale difetto della procura” conferita dal (OMISSIS) al primo avvocato, avrebbe reso infondata, sempre ad avviso della corte territoriale (che cita la non massimata Cass. 23624/2016), l’eccezione.
Da cio’ deriverebbero tre vizi di legittimita’:
a) violazione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli articoli 83, 125, 182, 325 e 327 c.p.c., per avere il giudice d’appello ritenuto applicabile in materia processuale la ratifica.
I ricorrenti invocano Cass. 8933/2019, la quale insegna che il principio per cui gli atti di chi non ha, anche parzialmente, potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non vale nel campo processuale, in cui la procura alle liti e’ il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale ed e’ possibile conferire con effetto retroattivo solo nei limiti dell’articolo 125 c.p.c., per cui e’ rilasciabile dopo la notificazione dell’atto purche’ anteriormente alla costituzione, e purche’ non sia necessaria una procura speciale, caso, questo, in cui non sono possibili ne’ la sanatoria ne’ la ratifica. Si invoca pure S.U. 13431/2014 e si sostiene che l’articolo 182 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, non si applica ai casi di potenziale inesistenza della procura. E Cass. 3700/2012 statuisce che la sanatoria retroattiva della carenza di legittimazione processuale ha limite nelle decadenze come il decorso del termine breve d’appello, per cui invece si forma il giudicato per mancanza di tempestiva impugnazione (conforme Cass. 5175/2005; i ricorrenti richiamano pure Cass. 23724/2016, peraltro non pertinente).
Inesistenza o mancanza in atti della procura
b) nullita’ di sentenza e procedimento, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per inesistenza della procura indicata nell’atto d’appello.
c) omesso esame di fatto discusso e decisivo, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5: fatto relativo all’avvenuto conferimento dei necessari poteri di legittimazione ad causam e ad processum al (OMISSIS) e del potere di legittimazione ad processum al (OMISSIS).
4. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 40 e 41 c.p., in relazione agli articoli 2043 e 2054 c.c., per avere il giudice d’appello ritenuto “corrispondere a colpa solo concorrente e non esclusiva la precedenza cronologica di cui il conducente del veicolo gravato cerco’ di profittare, in considerazione della manovra d’emergenza che, ad una andatura inferiore, il conducente del veicolo favorito avrebbe potuto porre in essere”.
Viene effettuata una ricostruzione del fatto (pur richiamando durante questa una varia giurisprudenza), giungendo a negare in sostanza l’incidenza del superamento del limite di velocita’ da parte del motociclista (OMISSIS).
5. Il terzo motivo, attinente alla rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio e al diniego della personalizzazione si articola in tre submotivi:
a) violazione di legge e nullita’ del procedimento della sentenza, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per avere il giudice d’appello disposto la rinnovazione di consulenza tecnica d’ufficio pur non essendo stata chiesta detta rinnovazione dall’appellante compagnia assicuratrice, cosi’ violando il principio devolutivo di cui agli articoli 99, 342, 345 e 346 c.p.c..
b) violazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 2059 c.c., e articoli 115-116 c.p.c., per avere il giudice d’appello la impotentia coeundi e la perdita della vita di relazione ritenute improvate e irrilevanti ai fini della personalizzazione.
c) violazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli articoli 2059 c.c. e articoli 115-116 c.p.c., per avere ritenuto improvata e irrilevante ai fini della personalizzazione la perdita della vita di relazione. Ad avviso del giudice d’appello la personalizzazione non poteva essere riconosciuta nel caso di specie ritenendo che una siffatta lesione investa chiunque in termini di “perdita di amicizie e impoverimento della vita di relazione”. Sarebbe al contrario “nell’esperienza di tutti” che la paraplegia da lesione spinale “non comporti, di regola, la perdita di amicizie o la perdita della vita di relazione”, per cui tale perdita motiverebbe una personalizzazione e, negandola, la corte territoriale avrebbe violato l’articolo 2059 c.c. e articolo 115 c.p.c., comma 2.
Inesistenza o mancanza in atti della procura
6. Il quarto motivo, attinente al danno psichico come fonte di personalizzazione, e’ composto di due submotivi.
a) omesso esame di fatto discusso e decisivo in violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ovvero della relazione del perito di parte (OMISSIS).
b) violazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, dell’articolo 2059 c.c. e articolo 115 c.p.c., perche’, in conseguenza di quanto denunciato sub a) nel senso di “non avere riconosciuto l’intero risarcimento dovuto nonostante l’allegazione e dimostrazione di parte”, non e’ stato disposto “l’intero risarcimento… nonostante l’allegazione e dimostrazione del danno psichico”.
7. Il quinto motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., per avere il giudice d’appello negato il danno da perdita di capacita’ di guadagno derivante dalla elisione di capacita’ lavorativa specifica.
La corte territoriale richiama Cass. 9444/2010, un caso di inabilita’ permanente del 10% che comunque segue la giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui, per risarcire il danno patrimoniale da riduzione della capacita’ lavorativa, oltre ad accertare se e in quale misura “la menomazione fisica” incida sulla capacita’ lavorativa specifica, si deve verificare se e quanto e’ rimasto della capacita’ di svolgere il proprio lavoro o altri lavori confacenti, e soltanto se risulta ridotta la capacita’ di guadagno sussiste risarcimento come relativo a lucro cessante.
Nel caso in esame, entrambi i consulenti tecnici d’ufficio – quello di primo grado e quello del secondo – avrebbero accertato una totale perdita della capacita’ lavorativa specifica di operaio metalmeccanico. Avrebbe pertanto dovuto esser risarcito il danno da perdita di capacita’ di guadagno, distinto dal danno biologico.
Non rileverebbe, poi, come invece ritenuto dal giudice d’appello, il fatto che (OMISSIS) si sia dimesso alla fine del periodo di comporto. Essendosi infatti realizzata una causa di risoluzione per impossibilita’ sopravvenuta, non rileverebbe il fatto che il rapporto sia finito in tal modo invece che per un licenziamento (si invoca qui Cass. 15822/2005, che riconosce il risarcimento in un caso di pensionamento anticipato).
Inesistenza o mancanza in atti della procura
Non sarebbe rilevante neppure l’omessa iscrizione nelle liste di collocamento delle categorie protette, per una serie di ragioni.
In primo luogo, l’appena citata Cass. 15822/2005, in motivazione, afferma che la pensione anticipata non incide direttamente sul danno da perdita di capacita’ di guadagno.
In secondo luogo la non iscrizione sarebbe stata smentita dalla CTU (OMISSIS) (quella svolta in secondo grado), affermante che (OMISSIS) ha dichiarato di non aver ricevuto offerte di lavoro delle categorie protette, il che e’ diverso dalla non iscrizione.
In terzo luogo sussisterebbe la possibilita’ di valorizzare la residua capacita’ lavorativa generica per ridurre il danno da perdita della capacita’ lavorativa specifica solo se quella generica “sia concretamente utilizzabile e rappresenti, cosi’, un valore economico di sicura o probabile utilizzazione” (Cass. 2353/1971): nel caso in esame invece non e’ certa la possibilita’ di lavoro in categorie protette.
Cass. 14645/2015 afferma che la liquidazione del danno da perdita di capacita’ lavorativa specifica puo’ essere soltanto equitativa, essendo un danno patrimoniale futuro, per cui si deve tener conto di tutte le circostanze del caso e in particolare “della rilevanza sociale… e dei vari fattori incidenti sulla gravita’ della lesione”. Pertanto non puo’ negarsi il risarcimento del danno da perdita di capacita’ lavorativa specifica “sol perche’ esista l’astratta possibilita’ di collocamento nelle categorie protette”, in quanto tali lavori non sono assimilabili alla specifica capacita’ lavorativa di operaio metalmeccanico specializzato. Inoltre il giudice di merito avrebbe dovuto “qualificare l’eccezione” come concorso ex articolo 1227 c.c., comma 2, applicabile ex articolo 2056 c.c.: quindi sarebbe stata una eccezione stricto sensu, mai sollevata dalla compagnia assicuratrice; ne’ la compagnia assicuratrice ha provato la concreta possibilita’ di un lavoro compatibile. Sarebbe stato pertanto violato il principio di diritto per cui, provata la perdita della capacita’ lavorativa specifica, il giudice deve liquidare il danno patrimoniale futuro derivante da detta perdita, come insegna Cass. 16913/2019.
8. Il sesto motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., per avere il giudice d’appello ritenuto insussistente il danno da perdita di chances di maggior guadagno per progressione retributiva; anche in questo caso non rileverebbero le dimissioni del danneggiato.
9. Il settimo motivo verte sulle spese di assistenza infermieristica e domestica, e si articola in due submotivi:
a) violazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, degli articoli 99, 342, 345 e 346 c.p.c., nonche’ nullita’ della sentenza e del procedimento per mancato rispetto del principio devolutivo che sarebbe stato effettuato riducendo tali spese.
Nel relativo motivo d’appello, la compagnia assicuratrice aveva argomentato per sostenere che il danno “non esiste” perche’ dalla CTU (OMISSIS) emergerebbe, a proposito dell’assistenza infermieristica, che (OMISSIS) “esegue cinque autocateterismi al di’” e, a proposito dell’assistenza domestica”, questa sarebbe “assicurata dalla famiglia”; e poiche’ per tredici anni (OMISSIS) “non ha sostenuto esborsi per assistenza infermieristica e domestica”, cio’ proverebbe che nemmeno in futuro gli sara’ necessario ricorrere a queste assistenze.
Inesistenza o mancanza in atti della procura
Invece la corte territoriale avrebbe ridotto il quantum del danno seguendo la CTU (OMISSIS) da essa disposta (la compagnia non aveva chiesto la rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio). Per tale nuova consulenza, sarebbe quindi incorsa nella ultrapetizione e nella violazione del principio devolutivo.
Vi sarebbe inoltre ultrapetizione per la riduzione del quantum: l’appello avrebbe riguardato soltanto l’an del risarcimento (si cita Cass. 18160/2012).
b) violazione, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c., per la riduzione del quantum risarcitorio in ordine all’assistenza domestica e infermieristica mediante errore di calcolo.
Attribuito concorso di colpa nella misura del 40% al (OMISSIS), la riduzione invece viene effettuata nella misura del 60%; il che sarebbe impugnabile per cassazione per erronei parametri/presupposti numerici (Cass. 478/2019 e Cass. 795/2013).
10. L’ottavo motivo, in ordine alla compensatio lucri cum damno, rileva che accogliendo il quinto motivo d’appello della compagnia assicuratrice la corte territoriale ha ridotto l’ammontare del risarcimento di (OMISSIS) di quanto erogatogli dall’Inps (richiamando tra l’altro S.U. 12567/2018), e oppone piu’ submotivi.
a) violazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli articoli 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c., in relazione alla L. 9 novembre 2010, n. 183, articolo 41, “per difetto di prova di rivalsa e di accertamento dell’ammontare delle rendite capitalizzate”.
Mancherebbe nei documenti esibiti dall’Inps l’ammontare delle capitalizzazioni, per cui il giudice d’appello avrebbe effettuato la detrazione non di rendite capitalizzate, ma sommatorie, cosi’ violando l’articolo 41 citato in rubrica.
b) violazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli articoli 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c., in relazione all’appena citato articolo 41 nonche’ all’articolo 11 preleggi, comma 1, per applicazione retroattiva dell’articolo 41.
c) violazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, degli articoli 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c., in relazione all’articolo 1916 c.c., per avere il giudice d’appello effettuato la compensatio lucri cum danno applicando il meccanismo surrogatorio ex articolo 1916 c.c., mancando la prova di rivalse e del loro ammontare.
d) omesso esame, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di fatto decisivo laddove il giudice d’appello “detrae dall’ammontare del risarcimento dovuto” quanto ritiene erogato dall’Inps a titolo di rendite capitalizzate, nonostante non constino azioni di rivalsa.
Inesistenza o mancanza in atti della procura
11. Il nono motivo prende le mosse dal fatto che il giudice d’appello ha ridotto il quantum del danno parentale da Euro 120.000 per ciascun genitore a Euro 34.392, tenendo in conto la corresponsabilita’ di (OMISSIS) rispetto al sinistro. Il motivo si articola in tre submotivi.
a) violazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, degli articoli 99, 342 e 346 c.p.c., per avere la corte territoriale liquidato in misura inferiore al minimo delle tabelle milanesi, pur avendo la compagnia assicuratrice lamentato soltanto l’applicazione del massimo di tali tabelle.
b) violazione, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2059 c.c., nonche’ nullita’ della sentenza laddove il giudice d’appello ha diminuito il quantum del danno non patrimoniale come errore di calcolo, abbattendolo non del 40%, bensi’ del 71,34%.
12. Il decimo motivo, affermando la inapplicabilita’ delle tabelle legali sulle micropermanenti ratione temporis in relazione al Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 139, denuncia, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 1223, 1226, 1227 e 2059 c.c., in relazione all’articolo 139 appena citato e all’articolo 11 preleggi, comma 1, per avere il giudice d’appello imprevedibilmente applicato in modo retroattivo la tabella prevista dal suddetto articolo 139.
13. L’undicesimo motivo, in riferimento ad asserito errore di calcolo nella determinazione delle restituzioni e nel governo delle spese, denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione degli articoli 1223, 1226, 1227, 2056 e 2059 c.c., in relazione alla liquidazione del danno.
14.1 Passando allora a esaminare il diffuso ricorso sin qui riassunto, deve rilevarsi che il primo motivo si impernia sulla questione della possibilita’ o meno di applicare l’articolo 182 c.p.c., comma 2, nel testo ratione temporis qui vigente, anche nell’ipotesi in cui la procura ad litem sia inesistente, giacche’ in tale testo espressamente si annovera “un vizio che determina la nullita’ della procura”.
La nullita’, nella sua radice letterale, non include l’inesistenza, bensi’ configura una esistenza non congruamente configurata, id est viziata. In quest’ottica che prescinde la configurazione erronea dell’esistente dall’assenza dell’esistente non e’ affatto priva di significativita’ logico-giuridica la divergenza introdotta nel testo dell’articolo 182 c.p.c., comma 2, come novellato dal Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, ove si e’ espressamente esteso il fenomeno giuridico della sanatoria anche alla fattispecie di inesistenza (cosi’ “avvicinata” ontologicamente all’esistenza viziata) mediante l’incipit “Quando rileva la mancanza della procura al difensore” e le successive correlate statuizioni che “il giudice assegna alle parti un termine perentorio… per il rilascio della procura alle liti”, il cui rispetto nell’attivarsi “sana i vizi” onde “gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione”. In tal modo si attribuisce, come una sorta di negotiorum gestio processuale, il potere di avviare causa anche ad un difensore che non ha ricevuto la procura dal soggetto per il cui interesse – poi confermato dal rilascio/ratifica – la instaura.
14.2 Ponendo su un diverso livello la funzione difensiva, ovvero valutandola come non conferibile retroattivamente e quindi non idonea ad attivare una sequenza processuale espletando una sorta di condizionata potestas, si e’ invece pronunciata e, per cosi’ dire, fermata, poco prima dell’entrata in vigore della novella – e dunque non percependo l’apporto di quest’ultima come conclusione del percorso di una fattispecie del diritto vivente, id est formalizzazione dell’interpretazione giurisprudenziale, qui effettivamente inattuabile per carenza di uniformita’ interpretativa, S.U. 21 dicembre 2022 n. 37434.
Quest’ultimo arresto ha nettamente escluso che lo strumento sanante previsto dall’articolo 182 c.p.c., comma 2, nel testo anteriore alla c.d. riforma Cartabia possa applicarsi, con effetto appunto ex tunc, anche al caso di inesistenza di procura ad litem, per qualunque ragione questa sia mancante, salva naturalmente la regola, in certa misura “laterale” rispetto a questa tematica, dettata dall’articolo 125 c.p.c., comma 2.
La procura inesistente, in quanto tale, non puo’ produrre nessun effetto giuridico e pertanto, in difetto di specifica previsione normativa, non puo’ essere suscettibile di sanatoria, se non appunto nei limiti di cui all’articolo 125 c.p.c., comma 2. Al di fuori di questi, nella vigenza del testo anteriore alla riforma e dunque qui applicabile l’intervento del supremo giudice nomofilattico ha chiarito che, qualora la procura sia inesistente, nulla e’ recuperabile, non potendo essere sanata con atti depositati dopo la notifica dell’atto processuale di avvio del giudizio in cui la procura avrebbe dovuto spiegare quel che e’, a ben guardare, il suo precipuo effetto.
14.3 Come osserva il Procuratore Generale, allora, nel caso in esame la procura dell’atto d’appello della compagnia assicuratrice e’ incontestato che fu sottoscritta da una persona fisica che era procuratrice speciale di una societa’ diversa da quella appellante, e precisamente era procuratrice speciale della societa’ cedente il ramo d’azienda in cui si rinveniva il contratto di assicurazione che avrebbe fondato la legittimazione ad causam dell’appellante cessionaria. Essendosi gia’ verificata la cessione, ed essendo dunque la procura a mezzo della quale la cessionaria ha proposto l’appello una procura del tutto estranea all’appellante, da definirsi pertanto inesistente in quanto sottoscritta da un soggetto estraneo appunto alla societa’ che l’avrebbe conferita, ogni atto processuale successivo non ha potuto esplicare alcuna efficacia sanante, il che conduce all’accoglimento del primo motivo del ricorso principale, logicamente assorbendo tutti gli ulteriori motivi.
L’accoglimento di questa censura conduce alla cassazione senza rinvio della sentenza d’appello, in quanto il giudizio di secondo grado e’ stato, dalla cessionaria del contratto assicurativo, instaurato in difetto di procura ad litem.
15. In conclusione, il primo motivo del ricorso va accolto, il che assorbe ogni altra doglianza. Ne consegue che la sentenza d’appello deve essere cassata senza rinvio, condannando dell’attuale controricorrente (OMISSIS) PLC a rifondere agli attuali ricorrenti le spese del giudizio d’appello, liquidate in un totale di Euro 44.383, oltre spese generali e accessori di legge, nonche’ le spese della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio di appello nella misura ivi liquidata; ne consegue altresi’ la condanna della controricorrente (OMISSIS) PLC a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di Euro 15.000, oltre a Euro 200 di esborsi e accessori di legge, nonche’ la condanna dei controricorrenti (OMISSIS) e (OMISSIS) – in solido per il comune interesse processuale – a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di Euro 10.000, oltre a Euro 200 di esborsi e accessori di legge.
Inesistenza o mancanza in atti della procura
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti i motivi restanti, cassa senza rinvio la sentenza impugnata, condanna (OMISSIS) PLC a rifondere agli attuali ricorrenti le spese del giudizio d’appello, liquidate in un totale di Euro 44.383, oltre spese generali e accessori di legge, nonche’ le spese della consulenza tecnica d’ufficio disposta nel giudizio di appello nella misura ivi liquidata; condanna (OMISSIS) PLC a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di Euro 15.000, oltre a Euro 200 di esborsi e agli accessori di legge; condanna in solido (OMISSIS) e (OMISSIS) a rifondere ai ricorrenti le spese del presente giudizio per un totale di Euro 10.000, oltre a Euro 200 di esborsi e agli accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply