Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 26187.
L’omessa statuizione sulle spese processuali integra una lesione del diritto costituzionale
L’omessa statuizione sulle spese processuali integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli articoli 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una pronuncia sulle spese di lite conseguente al “decisum”. Infatti, gli articoli 91 e ss. cod. proc. civ., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l’articolo 112 cod. proc. civ., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali (Nel caso di specie, in applicazione del ribadito principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata: nella fattispecie, relativa ad un’azione di risarcimento danni derivanti dall’esecuzione di un contratto di appalto di un’opera pubblica, la corte territoriale, dopo aver dato atto che la società odierna intimata aveva aderito con impugnazione incidentale al primo motivo dell’appello principale proposto da odierna società controricorrente aveva rigettato siffatta impugnazione, confermando la sentenza di primo grado limitatamente alla pronuncia di condanna emessa a favore dell’attore nei confronti della società appaltatrice, che era stata condannata dal primo giudice anche nelle spese; il giudice d’appello, tuttavia, osserva l’ordinanza in epigrafe, aveva tuttavia omesso pronunciare sulle spese del grado di appello relative al rapporto processuale vertente tra il ricorrente e la predetta intimata, regolando unicamente quelle dei due gradi del rapporto processuale vertente tra il primo e la controricorrente in seguito al rigetto della domanda proposta contro quest’ultima). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 27 aprile 2023, n. 11125; Cassazione, sezione civile III, sentenza 11 aprile 2017, n. 9263).
Ordinanza|| n. 26187. L’omessa statuizione sulle spese processuali integra una lesione del diritto costituzionale
Data udienza 5 giugno 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Poteri del giudice – Omessa statuizione sulle spese processuali – Integrazione di una lesione del diritto costituzionale – Articoli 24 e 111 Cost. – Tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa – Pronuncia sulle spese di lite conseguente al decisum
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. ROSETTI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22226/2020 R.G., proposto da:
(OMISSIS); rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), in virtu’ di procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) s.p.a., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante; rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS), ( (OMISSIS)), in virtu’ di procura in calce al controricorso;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
nonche’ di:
(OMISSIS) s.p.a.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 5414/2019 della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12 novembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2023 dal Consigliere Relatore, Dott. Paolo SPAZIANI.
L’omessa statuizione sulle spese processuali integra una lesione del diritto costituzionale
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, la societa’ (OMISSIS) s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dall’immobile di sua proprieta’ (situato in (OMISSIS), a pochi metri dall’area di pertinenza dell'(OMISSIS)) a causa dei lavori di costruzione della terza corsia autostradale, invocando le risultanze di un accertamento tecnico preventivo ante causam, disposto su sua richiesta dal medesimo Tribunale.
La societa’ convenuta, costituitasi in giudizio, chiese e ottenne l’autorizzazione a chiamare in causa la societa’ (OMISSIS) s.p.a., quale mandataria della ATI (OMISSIS)- (OMISSIS) s.r.l., indicata come impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori, nonche’ esclusiva responsabile dei danni.
Estesa la domanda principale risarcitoria alla terza chiamata in garanzia, il Tribunale – rilevato che l’accertamento tecnico preventivo aveva evidenziato la sussistenza di un ampio quadro fessurativo presente in tutto il fabbricato dell’attore, nonche’ la sua derivazione dai lavori di scavo di rilevante entita’, di trivellazione e di demolizione, effettuati nella vicina area di pertinenza autostradale e svolti con l’uso di macchinari pesanti e di martelli pneumatici cingolati – accolse la domanda medesima, accertando la responsabilita’, ex articolo 2050 c.c., sia di (OMISSIS) s.p.a. (quale societa’ committente dell’opera pubblica) sia della (OMISSIS) s.p.a. (quale impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori) e le condanno’, in solido tra loro, a pagare a (OMISSIS), a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro 60.901,42, oltre rivalutazione ed interessi, nonche’ a rimborsargli le spese processuali.
2. La Corte d’appello di Napoli – adita con appello principale dalla societa’ committente e con appello incidentale parzialmente adesivo dalla societa’ appaltatrice – ha respinto quest’ultima impugnazione e ha parzialmente accolto la prima, rigettando la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti della sola (OMISSIS) s.p.a. e condannando l’attore a rimborsare alla convenuta vittoriosa le spese del doppio grado di giudizio, compensate nella misura di un quarto.
La Corte territoriale ha deciso sulla base dei seguenti rilievi:
– le doglianze formulate da (OMISSIS) s.p.a. con il primo motivo dell’appello principale – cui aveva aderito la (OMISSIS) s.p.a. con l’appello incidentale – erano infondate, non sussistendo la pretesa inidoneita’ dell’accertamento tecnico preventivo a provare i fatti costitutivi del diritto azionato dall’attore, ne’ la presunta inutilizzabilita’ di tale mezzo in funzione di prova: il procedimento di ATP, infatti, da un lato, si era svolto nel contraddittorio con l’originaria convenuta; dall’altro lato, era stato espletato nella vigenza dell’articolo 696 c.p.c., comma 2, nella formulazione introdotta dal Decreto Legge n. 35 del 2005 (convertito nella L. n. 80 del 2005), che consentiva che l’accertamento tecnico comprendesse valutazioni sulle cause e i danni relativi all’oggetto della verifica;
– fondate erano, invece, le doglianze contenute negli altri motivi dell’appello principale di (OMISSIS) s.p.a., in accoglimento delle quali doveva escludersi la responsabilita’ dell’originaria convenuta, ferma restando quella della chiamata in causa;
– precisamente, in primo luogo, doveva escludersi l’applicabilita’ del criterio speciale di imputazione di responsabilita’ di cui all’articolo 2050 c.c. alla societa’ committente (ferma restando la sua riferibilita’ alla societa’ appaltatrice), in ossequio al principio per cui affidare lavori in appalto non e’ un’attivita’ pericolosa mentre puo’ esserlo l’esecuzione dei lavori, nonche’ del corollario principio per cui la responsabilita’ speciale prevista dalla richiamata norma codicistica incombe solo su colui che esercita l’attivita’ pericolosa e non su colui che tale attivita’ ha affidato ad altri sulla base di un rapporto che non prevede un vincolo di subordinazione tra committente ed esecutore (sono state citate le pronunce nn. 16638/2017 e 835/1996 di questa Corte);
– in secondo luogo, ricondotta l’eventuale responsabilita’ della societa’ committente nell’alveo generale dell’articolo 2043 c.c., essa avrebbe potuto essere affermata, in via esclusiva o concorrente con quella della societa’ appaltatrice, solo ove fosse stato provato il contributo causale fornito dall’ente alla produzione dell’evento dannoso, o per avere scelto un appaltatore inaffidabile, o per averlo posto nella posizione di nudus minister, o per avere comunque mantenuto un potere di intervento, direzione e controllo nella sua attivita’, limitandone l’autonomia; peraltro, la sussistenza di questa prova doveva escludersi nella fattispecie, giacche’ essa, in mancanza dell’emersione di ulteriori elementi di fatto relativi alla programmazione, progettazione ed esecuzione e dei lavori, non poteva desumersi dalla specifica previsione contrattuale (contenuta a pag.12 del contratto di appalto e richiamata sia dalle parti che dal giudice di primo grado) con cui le parti avevano stabilito di concordare previamente, nelle modalita’ e nei tempi, le fasi esecutive dei lavori previste in progetto, al fine di privilegiare la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle dei lavori; tale previsione, infatti, faceva riferimento, appunto, “alla sicurezza del traffico veicolare e non alla statica delle abitazioni confinanti” (pp.5-6 della sentenza impugnata), cio’ che, del resto, trovava conferma nell’articolo 12 del capitolato di appalto, ove era stabilito che l’impresa esecutrice assumeva su di se’, in via esclusiva, il rischio di danni ai fabbricati viciniori.
3. Propone ricorso per cassazione (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
Risponde con controricorso la societa’ (OMISSIS) s.p.a., la quale propone altresi’ ricorso incidentale condizionato, sorretto da un unico motivo. Non svolge difese la societa’ (OMISSIS) s.p.a., che resta intimata. La trattazione del ricorso e’ stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte.
Sia ricorrente che controricorrente hanno depositato memoria.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va esaminata l’eccezione di difetto di interesse del ricorrente all’impugnazione, sollevata da (OMISSIS) s.p.a. (pp.14-15 del controricorso) sul presupposto che il sig. (OMISSIS) sarebbe stato interamente soddisfatto in seguito all’esatto adempimento dell’obbligazione risarcitoria gia’ accertata in capo alla societa’ appaltatrice, per modo che non potrebbe trarre alcuna utilita’ dall’affermazione della concorrente responsabilita’ della societa’ appaltante.
L’eccezione e’ manifestamente infondata, in quanto l’utilita’ che giustifica l’interesse ad impugnare una sentenza sfavorevole consiste nella riforma o nell’annullamento della sentenza medesima e cioe’ nell’ottenimento di un petitum immediato di carattere processuale (provvedimento di riforma o – nella specie – cassazione) da cui dipenderebbero ulteriori utilita’ anche di natura sostanziale, consistenti, non solo nell’apprensione del petitum mediato (nella specie, la somma di denaro pretesa a titolo risarcitorio, asseritamente gia’ ottenuta in seguito all’adempimento dell’altro obbligato), ma anche negli ulteriori effetti della pronuncia, tra cui quello della modifica del capo accessorio sulle spese, di cui dovrebbe rinnovarsi la regolazione tenendo presenti i mutati profili di soccombenza e vittoria.
L’eccezione va dunque rigettata.
1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata – ai sensi dell’articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, nonche’ dell’articolo 111 Cost., comma 6, in riferimento all’articolo 360 c.p.c., n. 4 – la nullita’ della sentenza per motivazione apparente e manifestamente contraddittoria.
Il ricorrente, precisamente, censura di apparenza e manifesta contraddittorieta’ il passaggio motivazionale della sentenza con cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter desumere la prova del contributo causale fornito da (OMISSIS) s.p.a. alla produzione dell’evento dannoso dalla specifica previsione contrattuale (contenuta a pag. 12 del contratto di appalto) con cui le parti avevano stabilito di concordare previamente, nelle modalita’ e nei tempi, le fasi esecutive dei lavori previste in progetto, al fine di privilegiare la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle dei lavori.
La motivazione resa al riguardo dalla Corte di appello sarebbe apparente perche’ non darebbe conto delle ragioni dell’esclusione dell’operativita’ della clausola ai fini della statica e della sicurezza degli immobili vicini all’area dei lavori di costruzione autostradale; e sarebbe altresi’ manifestamente contraddittoria perche’ la predetta clausola, da un lato, sarebbe stata ritenuta insufficiente a fondare la responsabilita’ della committente (avuto riguardo alla mancanza di ulteriori elementi di fatto sulle modalita’ di programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori), mentre, dall’altro lato, sarebbe stata ritenuta ex se inidonea a consentire tale accertamento.
2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli articolo 115 c.p.c. e articolo 2729 c.c., sub specie, rispettivamente, di omessa applicazione del principio di non contestazione e di omessa applicazione del ragionamento presuntivo.
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Il ricorrente, sul presupposto che costituisca autonoma ratio decidendi, censura lo specifico passaggio motivazionale con cui la Corte territoriale ha ritenuto che, al di la’ della surrichiamata clausola contrattuale, non fossero emersi altri elementi di fatto in ordine all’esecuzione dei lavori e alla loro progettazione e programmazione, da cui potesse inferirsi la prova della concorrente responsabilita’ della societa’ committente per i danni causati dai lavori da essa affidati in appalto.
Sull’erroneo presupposto dell’assenza di altri elementi di prova, infatti, il giudice di appello, per un verso, avrebbe omesso di considerare che proprio la clausola contrattuale che imponeva di concordare ogni fase dei lavori costituiva espressione della non contestata limitazione dell’autonomia decisionale della societa’ appaltatrice, pacificamente soggetta alle ingerenze della committente, se non altro in funzione delle esigenze del traffico veicolare e della sua sicurezza; per altro verso, avrebbe trascurato di presumere che, in ragione della complessita’ e imponenza delle opere pubbliche commesse, i lavori non potevano sottarsi, in concreto, al potere di autorizzazione, di controllo e di ingerenza della committente.
2.1. I primi due motivi del ricorso principale – da esaminarsi congiuntamente in ragione della evidente connessione – sono manifestamente inammissibili.
2.1.a. In primo luogo, con specifico riguardo al primo motivo, deve recisamente escludersi il paventato vizio di apparenza e manifesta contraddittorieta’ della motivazione, giacche’ la Corte territoriale, dopo avere inquadrato la responsabilita’ della societa’ committente nella fattispecie generale di cui all’articolo 2043 c.c. (che impone al danneggiato di dare la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito imputato al danneggiante) non solo ha fornito analitica specificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita, ma, nel prendere debitamente in esame la clausola contenuta a pag. 12 del contratto di appalto (sul presupposto che essa era stata richiamata tanto dalle parti quanto dal primo giudice), ha dato conto in maniera perspicua e logicamente coerente delle ragioni per le quali questa pattuizione non assumeva rilevanza ai fini della predetta prova, evidenziando che l’esigenza di concordare previamente le fasi esecutive dei lavori era stata espressamente prevista in funzione di privilegiare in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico, sicche’ gli eventuali poteri di intervento della committente riguardavano esclusivamente la regolazione dei tempi e delle modalita’ dei lavori in funzione di tali superiori esigenze, non anche l’individuazione delle modalita’ esecutive dell’attivita’ di scavo, demolizione e costruzione; cio’ che, del resto, trovava conferma nella previsione dell’articolo 12 del capitolato di appalto, ove era stabilito che l’impresa esecutrice assumeva su di se’, in via esclusiva, il rischio di danni ai fabbricati viciniori.
2.1.b. In secondo luogo, con specifico riguardo al secondo motivo, alla stregua delle stesse allegazioni del ricorrente, deve escludersi che sussistessero, nella fattispecie in esame, i presupposti di applicazione del principio di non contestazione e della prova per presunzioni.
Quanto al primo, e’, infatti, sufficiente osservare che la parte e’ tenuta ad assolvere all’onere di contestazione all’interno del processo, attraverso i propri atti difensivi (arg. ex articolo 167 c.p.c.), sicche’ la non contestazione non puo’ essere desunta da documenti contrattuali formati al di fuori del processo, al quale, di norma, preesistono, e nel quale entrano, successivamente alla loro formazione, quali prove precostituite.
Quanto alla prova presuntiva, giova invece ricordare che, ai sensi dell’articolo 2729 c.c., il giudice e’ tenuto ad ammettere solo presunzioni gravi, precise e concordanti, laddove il requisito della precisione e’ riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realta’ storica, quello della gravita’ al grado di probabilita’ della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralita’ di elementi presuntivi, richiede che il fatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralita’ di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza; pertanto, nella fattispecie in esame, il rilievo della complessita’ ed imponenza delle opere appaltate (che non costituisce la descrizione di un fatto storico, ma l’espressione di un giudizio sulla rilevanza dell’oggetto dell’appalto), quand’anche fosse stato condiviso dal giudice del merito, non lo avrebbe autorizzato a presumere la sussistenza di poteri di intervento e controllo in capo all’appaltante, per la mancanza dei presupposti della prova presuntiva.
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2.1.c. In terzo luogo, con riferimento ad entrambi i motivi in esame, va rilevato che essi, ad onta della formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di merito e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo apprezzamento dei fatti e una diversa valutazione delle prove in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’uno quanto l’altra costituiscono attivita’ riservate al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimita’, di quelle ritenute piu’ idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499).
2.1.d. I primi due motivi del ricorso principale, dunque, devono essere dichiarati inammissibili e da tale dichiarazione deriva l’assorbimento del ricorso incidentale condizionato, con cui (OMISSIS) s.p.a. (quale societa’ committente dei lavori dati in appalto) ha riproposto la domanda di garanzia originariamente formulata nei confronti della (OMISSIS) s.p.a., quale impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori medesimi.
Su tale domanda – che era condizionata all’eventuale soccombenza di (OMISSIS) s.p.a. sulla domanda principale rivolta nei suoi confronti da (OMISSIS) – avrebbe dovuto pronunciarsi soltanto ove fossero stati accolti i primi due motivi del ricorso principale, aprendosi le porte all’accertamento della concorrente responsabilita’ della originaria convenuta ed attuale ricorrente incidentale.
3. Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4, la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c. e dell’articolo 111 Cost..
Il ricorrente (OMISSIS) censura la sentenza impugnata per avere omesso di regolare le spese del grado di appello del rapporto processuale intercorso con la (OMISSIS) s.p.a. e per avere, di fatto, implicitamente compensato tali spese, non ostante la soccombenza dell’appellante incidentale e senza indicare le ragioni della compensazione.
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3.1. Il motivo e’ fondato.
La Corte di appello, dopo aver dato atto che la (OMISSIS) s.p.a. aveva aderito con impugnazione incidentale al primo motivo dell’appello principale proposto da (OMISSIS) s.p.a., ha rigettato tale impugnazione, confermando la sentenza di primo grado limitatamente alla pronuncia di condanna emessa a favore dell’attore nei confronti della societa’ appaltatrice, che era stata condannata dal primo giudice anche nelle spese.
La Corte territoriale, pero’, ha omesso pronunciare sulle spese del grado di appello relative al rapporto processuale vertente tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., regolando unicamente quelle dei due gradi del rapporto processuale vertente tra il primo e (OMISSIS) s.p.a., in seguito al rigetto della domanda proposta contro quest’ultima.
3.2. Questa Corte ha piu’ volte affermato – e al principio va data continuita’ – che l’omessa statuizione sulle spese processuali integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli articoli 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettiva e tendenzialmente completa che contenga una pronuncia sulle spese di lite conseguente al decisum. Infatti, gli articoli 91 c.p.c. e ss., stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l’articolo 112 c.p.c., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali (cfr., in termini, Cass. 11/01/2022, n. 651; v. anche, in precedenza, 11/04/2017, n. 9263 e, successivamente, Cass. 27/04/2023, n. 11125).
4. Deve dunque essere accolto il terzo motivo del ricorso principale, dichiarati inammissibili i primi due motivi ed assorbito il ricorso incidentale.
La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto.
Poiche’ non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte puo’ decidere nel merito (articolo 384 c.p.c., comma 2), regolando, in base al principio della soccombenza, le spese del grado di appello relative al rapporto processuale vertente tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a., nella misura liquidata in dispositivo.
L’esito del ricorso giustifica l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale proposto da (OMISSIS), dichiara inammissibili i primi due motivi e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato proposto dalla societa’ (OMISSIS) s.p.a..
Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna la (OMISSIS) s.p.a. a rimborsare a (OMISSIS) le spese del relativo rapporto processuale inerenti al grado di appello, che liquida in Euro 7.700,00 per compensi, oltre spese forfetarie e accessori.
Compensa integralmente tra tutte le parti le spese del giudizio di legittimita’.
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