Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 25928.
Revocatoria nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi e litisconsorzio necessario del coniuge non debitore
In tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorché non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso.
Ordinanza|| n. 25928. Revocatoria nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi e litisconsorzio necessario del coniuge non debitore
Data udienza 4 luglio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Processo civile – Espropriazione forzata – Esecuzione immobiliare – Revocatoria ordinaria – Litisconsorzio – Prescrizione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE STEFANO Franco – Presidente
Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere
Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 11770/2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 490/2021 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/02/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal cons. DANILO SESTINI.
Revocatoria nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi e litisconsorzio necessario del coniuge non debitore
RILEVATO
che:
(OMISSIS) propose opposizione ex articolo 615 c.p.c. avverso un’esecuzione immobiliare promossa nei suoi confronti, nel dicembre 2004, da (OMISSIS), sostenendo l’impignorabilita’ degli immobili perche’ ricompresi in un fondo patrimoniale costituito in data 29.6.2004;
il (OMISSIS) chiese il rigetto dell’opposizione e, in via riconvenzionale, la dichiarazione di inefficacia dell’atto di costituzione fondo, ai sensi dell’articolo 2901 c.c.;
con sentenza n. 834/2006, il Tribunale di Pavia rigetto’ l’opposizione e accolse la domanda di revocatoria;
dichiarata da questa Corte (con sentenza n. 6103/2013) l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione proposto dal (OMISSIS), il (OMISSIS) riassunse la procedura esecutiva;
con ricorso depositato in data 6.2.2017 (in prossimita’ della data fissata per il terzo incanto), (OMISSIS), moglie del (OMISSIS), propose opposizione ex articolo 404 c.p.c. avverso la sentenza n. 834/2006 del Tribunale di Pavia, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullita’ per mancata integrazione del contraddittorio nei suoi confronti;
il (OMISSIS) resistette e chiese, in denegata ipotesi di accoglimento, che il Tribunale procedesse nuovamente a dichiarare l’inefficacia della costituzione del fondo patrimoniale; si costitui’ anche il (OMISSIS), associandosi alle richieste della moglie;
con sentenza n. 1436/2018 il Tribunale dichiaro’, in sede rescindente, la nullita’ della sentenza del 2006 e, in sede rescissoria, l’inefficacia – ex articolo 2901 c.c. – dell’atto costitutivo del fondo patrimoniale;
provvedendo sul gravame proposto dalla (OMISSIS) e dal (OMISSIS), la Corte d’appello di Milano ha confermato nel merito la sentenza impugnata, solo compensando per 1/3 le spese del giudizio di primo grado;
per quanto interessa in questa sede, la Corte ha affermato che “l’opposizione di terzo formulata dalla (OMISSIS) ha sanato con effetto ex nunc il difetto di contraddittorio per cui l’effetto interruttivo della domanda di prescrizione svolta nei confronti del (OMISSIS) dal (OMISSIS) e’ da intendersi esteso alla (OMISSIS)”; cio’ in quanto “l’integrazione del contraddittorio (…) e’ idonea ad interrompere la prescrizione ed impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle altre parti necessarie originariamente pretermesse perche’ produce effetti di ordine sia processuale che sostanziale”; ha precisato che la prescrizione era stata interrotta dalla domanda di revocatoria proposta dal (OMISSIS) al momento della costituzione nel giudizio di opposizione all’esecuzione promosso dal (OMISSIS) e che il nuovo termine non era decorso “fino al passaggio in giudicato della sentenza (ex articolo 2945 c.c.) che e’ divenuta irrevocabile nel 2013”;
ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) affidandosi a un unico motivo; ha resistito con controricorso il (OMISSIS);
la trattazione del ricorso e’ stata fissata ai sensi dell’articolo 380.1 bis c.p.c.;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
il Collegio si e’ riservato il deposito dell’ordinanza entro i successivi sessanta giorni.
Revocatoria nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi e litisconsorzio necessario del coniuge non debitore
CONSIDERATO
che:
con l’unico motivo, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli articoli 2943, 2945 e 2909 c.c. e, altresi’, dell’articolo 161 c.p.c., censurando la sentenza per avere escluso che fosse maturata, nei suoi confronti, la prescrizione dell’azione revocatoria;
rileva, infatti, che “l’integrazione del contraddittorio e’ avvenuta solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di prime cure”, in quanto “la ricorrente interviene nel giudizio solo nel febbraio 2017 e solo da quella data operano gli effetti del giudizio nei suoi confronti”, con la conseguenza che “nessun effetto sospensivo ex articolo 2945 c.c., n. 2 si e’ prodotto nei suoi confronti in ragione della previsione generale di cui all’articolo 2909 c.c.” e che “la domanda proposta da (OMISSIS) avverso (OMISSIS) e’ prescritta alla data del 9-13 marzo 2017, quando il convenuto, per la prima volta, chiede di dichiarare l’inefficacia del fondo patrimoniale costituito nel 2004 anche nei confronti della odierna appellante”;
e’ inevitabile riconoscere la fondatezza del motivo;
infatti, i precedenti di legittimita’ richiamati dalla Corte d’appello fanno salvo l’effetto interruttivo della prescrizione da parte della domanda nei confronti del litisconsorte pretermesso, ma pur sempre a condizione che l’integrita’ del contraddittorio venga recuperata nell’ambito del medesimo giudizio; nel caso in esame, in cui il giudizio sulla domanda di revocatoria si e’ compiutamente concluso senza integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria (OMISSIS) (la quale ha appunto proposto successivamente l’opposizione di terzo avverso la sentenza pronunciata nel giudizio in cui era stata pretermessa), quei precedenti non solo non risultano pertanto utilmente invocabili, ma i principi ivi applicati impongono la conclusione della non sanabilita’ della pretermissione originaria;
invero, deve considerarsi che:
e’ pacifico che, in tema di azione revocatoria, nel giudizio promosso dal creditore personale di uno dei coniugi per la declaratoria di inefficacia dell’atto di costituzione di un fondo patrimoniale stipulato da entrambi i coniugi, sussiste litisconsorzio necessario del coniuge non debitore, ancorche’ non sia neppure proprietario dei beni costituiti nel fondo stesso (cfr. Cass. n. 19330/2017 e, da ultimo, Cass. n. 8447/2023);
e’ altresi’ consolidato il principio secondo cui, “nel caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio prevista dall’articolo 102 c.p.c., comma 2 ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullita’ per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie ma e’ altresi’ idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse” (Cass., S.U. n. 9523/2010);
il principio e’ stato esteso fino a ricomprendere l’ipotesi in cui “la citazione introduttiva sia stata validamente notificata ad uno soltanto dei litisconsorti necessari, e a seguito della pronuncia del giudice d’appello che abbia rimesso le parti in primo grado a norma dell’articolo 354 c.p.c., il contraddittorio sia stato ritualmente integrato in modo tale da evitare l’estinzione del processo”, affermandosi che “la valida notifica del primo atto introduttivo e’ idonea ad interrompere la prescrizione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e fino al passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio stesso” (Cass. n. 11005/2002; conforme Cass. n. 23068/2011);
nella stessa linea, si e’ affermato – da Cass. 12295/2016 – che, “nel caso di litisconsorzio necessario, l’integrazione del contraddittorio, anche se avvenuta dopo la dichiarazione della nullita’ della sentenza di primo grado e rimessione al primo giudice perche’ provveda a norma dell’articolo 102 c.p.c., comma 2, ha effetti di ordine sia processuale che sostanziale, nel senso che sana l’atto introduttivo viziato da nullita’, per la mancata chiamata in giudizio di tutte le parti necessarie, ma e’ altresi’ idonea ad interrompere prescrizioni e ad impedire decadenze di tipo sostanziale (nella specie, dal diritto di riscatto agrario) nei confronti anche delle parti necessarie originariamente pretermesse (nella specie, il coniuge dell’acquirente del fondo in regine di comunione legale dei beni;
il tratto comune a tutte le ipotesi considerate dai precedenti richiamati e’ costituito dal fatto che l’integrazione del contraddittorio e’ comunque avvenuta nel corso del medesimo giudizio in cui si era verificata l’originaria pretermissione del litisconsorte necessario, ricollegandosi all’effetto sanante dell’integrazione quello ulteriore di interrompere (anche, se del caso, con l’effetto sospensivo peculiare di cui all’articolo 2945 c.c.) le prescrizioni e di impedire le decadenze anche nei confronti della parte originariamente pretermessa;
una siffatta situazione non ricorre nel caso di specie, in cui non vi e’ mai stato integrato il contraddittorio nei confronti della (OMISSIS) nell’originario giudizio intercorso fra il (OMISSIS) e il (OMISSIS), in cui quest’ultimo aveva richiesto, in via riconvenzionale, la dichiarazione di inefficacia del fondo patrimoniale;
deve pertanto escludersi che vi sia stato l’effetto sanante dell’integrazione del contraddittorio e, con esso, l’estensione dell’effetto interruttivo della prescrizione anche nei confronti della litisconsorte pretermessa (OMISSIS), rimasta estranea al giudizio definito con la sentenza n. 834/2006 del Tribunale di Pavia (divenuta definitiva nel 2013, a seguito di pronuncia di inammissibilita’ del ricorso per cassazione);
ne’, ovviamente, puo’ ritenersi che l’effetto interruttivo della prescrizione possa essere “recuperato” a posteriori a seguito dell’opposizione di terzo proposta dalla (OMISSIS) avverso la sentenza n. 834/2006 del Tribunale di Pavia, giacche’ proprio e soltanto tale opposizione ha conseguito l’effetto di ovviare all’originaria pretermissione della litisconsorte nel giudizio per revocatoria, consentendo di riesaminare la vicenda a contraddittorio integro, senza tuttavia poter incidere sulla questione della prescrizione (atteso che – come detto – l’effetto estensivo dell’interruzione e’ limitato all’integrazione del contraddittorio avvenuta nell’ambito dell’originario giudizio per revocatoria);
la sentenza va pertanto cassata, con rinvio alla Corte territoriale, in diversa composizione, che provvedera’ anche sulle spese di lite.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso; cassa la gravata sentenza e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte d’appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
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