Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 25889.
E’ idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente qualora quest’ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello
Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest’ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all’art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l’esercizio del potere d’impugnazione.
Sentenza|| n. 25889. E’ idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente qualora quest’ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello
Data udienza 11 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Servizi pubblici locali – Servizio idrico integrato – Gestione provvisoria – Rimborso delle spese
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MELONI Marina – Presidente
Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere
Dott. ABETE Luigi – Consigliere
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 25563/2017 R.G. proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., in persona dell’amministratore unico p.t. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA (OMISSIS), in persona del presidente p.t., rappresentato e difeso dagli Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente –
e
COMUNE DI ONANI’ e COMUNE DI LULA;
– intimati –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, n. 151/17, depositata il 20 aprile 2017.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 9 maggio 2023 dal Consigliere Guido Mercolino;
uditi gli Avv. (OMISSIS);
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale CARDINO Alberto, che ha concluso chiedendo la dichiarazione d’inammissibilita’ del ricorso.
E’ idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente qualora quest’ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello
FATTI DI CAUSA
1. Il Consorzio di Bonifica della (OMISSIS) convenne in giudizio i Comuni di Onani’ e Lula e l’ (OMISSIS) S.p.a., per sentirli condannare al pagamento della somma di Euro 38.583,14, a titolo di rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la gestione degli impianti idrici e fognari comunali nel periodo compreso tra il 1 gennaio ed il 30 settembre 2006.
A sostegno della domanda, espose che, durante il periodo di proroga della gestione in economia dei servizi idrici da parte dei Comuni di Onani’ e Lula, l’Autorita’ d’ambito regionale aveva disposto, con provvedimento del 24 febbraio 2006, che, in attesa dell’assunzione della gestione del servizio idrico integrato da parte dell’ (OMISSIS), quest’ultima provvedesse alla fatturazione ed alla riscossione della relativa tariffa presso l’utenza, con obbligo di trasferire al Comune la quota a esso spettante, e con obbligo del Comune di ritrasferirla al Consorzio sino a copertura dei costi di gestione. Aggiunse che il 3 ottobre 2006 era stato sottoscritto un protocollo d’intesa, con cui le parti avevano dato atto del subingresso dell’ (OMISSIS) nella gestione del servizio idrico integrato, convenendo che il periodo di gestione transitoria sarebbe stato regolato da rapporti diretti tra il Comune ed il Consorzio, e precisando che, in relazione a tale periodo, l’ (OMISSIS) avrebbe provveduto a rimettere al Comune i nove dodicesimi degl’incassi realizzati a seguito della bollettazione, mentre il Comune avrebbe provveduto a regolare i rapporti pregressi con il Consorzio.
1.1. Con sentenza del 10 maggio 2011, il Tribunale di Nuoro rigetto’ la domanda.
2. L’impugnazione proposta dal Consorzio e’ stata accolta dalla Corte d’appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, che con sentenza del 20 aprile 2017 ha condannato l’ (OMISSIS) al pagamento in favore del Consorzio della somma di Euro 38.583,14, oltre interessi.
A fondamento della decisione, la Corte ha escluso l’applicabilita’ della disciplina introdotta dalla L. 5 gennaio 1994, n. 36, articolo 15 poi trasfuso nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, articolo 156 rilevando che la stessa e’ destinata a regolare l’ipotesi in cui il servizio sia gestito separatamente da diversi soggetti, mentre nel caso di specie si trattava del rimborso dei costi relativi alla gestione provvisoria, in relazione alla quale era previsto che la fatturazione spettasse all’ (OMISSIS). Rilevato inoltre che il Consorzio si era scrupolosamente attenuto alle prescrizioni legislative, regolamentari ed amministrative, gestendo l’impianto idrico, sopportandone le spese e i costi, collaborando con i Comuni nella redazione dello stato di consistenza, provvedendo al trasferimento degl’impianti per consentire il subingresso del nuovo gestore e presentando regolari fatture, ha ritenuto che, in virtu’ di quanto convenuto, esso dovesse beneficiare degl’incassi ottenuti dall’ (OMISSIS) mediante l’emissione delle fatture. Ha aggiunto che il credito era immediatamente esigibile, non essendo previsto un termine per l’adempimento e non potendosi far ricadere sui Comuni gli oneri derivanti dal mancato pagamento delle quote poste a carico dell'(OMISSIS), la quale aveva confermato di non aver riscosso alcuna somma.
3. Avverso la predetta sentenza l’ (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, illustrati anche con memoria. Il Consorzio ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria. I Comuni non hanno svolto attivita’ difensiva.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va accolta l’eccezione d’inammissibilita’ dell’impugnazione, sollevata dalla difesa del Consorzio in relazione all’inosservanza del termine di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2: il ricorso, notificato ai sensi della L. 21 gennaio 1994, n. 53 mediante spedizione a mezzo del servizio postale effettuata il 27 ottobre 2017 e ricevuta il 3 novembre successivo, risulta infatti proposto oltre il sessantesimo giorno successivo alla notificazione della sentenza impugnata, la quale, come si evince dalla copia autentica prodotta in giudizio dalla stessa difesa della ricorrente, ha avuto luogo il 19 maggio 2017, con la conseguenza che il termine di cui all’articolo 325, comma 2, cit. deve considerarsi scaduto il 18 luglio 2017.
Ininfluente deve ritenersi, in contrario, la circostanza, fatta valere dalla ricorrente, che la notificazione non abbia avuto luogo nel domicilio eletto presso il procuratore costituito per suo conto nel giudizio di primo grado, ma presso la sua sede legale, risultando pacifico che la ricorrente e’ rimasta contumace nel giudizio di appello, e non trovando pertanto applicazione, nel caso in esame, la disciplina dettata dagli articoli 170 e 285 c.p.c., ma quella dettata dall’articolo 292, comma 3, c.p.c., il quale prevede che le sentenze devono essere notificate personalmente al contumace. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, tale modalita’ di notificazione deve ritenersi infatti idonea anche a far decorrere il termine breve per l’impugnazione, indipendentemente dalla circostanza che la sentenza sia stata notificata in forma esecutiva, ai sensi dell’articolo 479 c.p.c., e quindi in funzione dell’eventuale avvio dell’esecuzione forzata, dal momento che, agli effetti di cui all’articolo 326 c.p.c., non assume rilievo il fine per il quale la notifica sia stata effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l’esercizio del potere d’impugnazione (cfr. Cass., Sez. I, 25/01/2017, n. 1647; Cass., Sez. III, 15/03/2006, n. 5682; Cass., Sez. II, 18/04/2000, n. 4975).
Non merita consenso, in proposito, la tesi sostenuta dalla difesa della ricorrente, secondo cui ritenere efficace, ai fini della decorrenza del termine per l’impugnazione, la notificazione effettuata personalmente alla parte rimasta contumace nel grado di giudizio conclusosi con la pronuncia della sentenza impugnata significherebbe introdurre un’ingiustificata disparita’ di trattamento rispetto all’ipotesi in cui nella medesima fase processuale la parte si sia costituita a mezzo di un procuratore. E’ pur vero, infatti, che in riferimento a quest’ultima ipotesi la giurisprudenza di legittimita’ ha costantemente affermato che la notifica effettuata alla parte personalmente, anziche’ al procuratore costituito, risulta inidonea a far decorrere il termine per l’impugnazione (cfr. Cass., Sez. V, 5/10/2016, n. 19876; Cass., Sez. III, 13/08/2015, n. 16804; 1/06/2010, n. 13428): tale inidoneita’, tuttavia, non trova giustificazione nella considerazione che, a differenza del procuratore costituito, la parte non e’ normalmente in possesso delle cognizioni tecnico-giuridiche necessarie per consentirle di apprezzare autonomamente gli effetti della notifica e di valutare l’opportunita’ dell’impugnazione, ma nella specificita’ della fattispecie legale cui, per esigenze di certezza delle situazioni giuridiche, la legge ricollega la conoscenza legale della sentenza, idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, la quale esclude la possibilita’ di attribuire rilievo ad una conoscenza aliunde acquisita, anche se derivante da una notificazione effettuata in forme legali, ed ugualmente indirizzata alla parte, ma non presso il procuratore costituito. L’applicabilita’ della disciplina dettata dall’articolo 292 c.p.c., in luogo di quella prevista dagli articoli 170 e 285 c.p.c., e’ d’altronde ricollegabile ad una libera determinazione della parte, la cui scelta di non costituirsi in giudizio a mezzo di un procuratore, in tal modo rinunciando a farsi assistere da un soggetto professionalmente qualificato, impedirebbe altrimenti alla controparte, che abbia interesse ad accelerare la definizione del processo, di avvalersi dei brevi termini di decadenza previsti dallo articolo 325 c.p.c., al fine di stimolare la proposizione dell’impugnazione da parte del contumace o di provocare il passaggio in giudicato della sentenza, obbligandola a sottostare al piu’ lungo termine di cui all’articolo 327 c.p.c., in contrasto con il principio di ragionevole durata del processo, sancito dall’articolo 111 Cost., comma 2. Irrilevante deve ritenersi, in proposito, anche la circostanza che, a differenza di quanto previsto per altri provvedimenti (in particolare, quelli previsti dagli articoli 641 e 660 c.p.c.), la notificazione della sentenza non debba essere accompagnata da un avvertimento idoneo a rendere il destinatario consapevole delle conseguenze della mancata proposizione dell’impugnazione nei termini di legge: a differenza della notificazione del decreto ingiuntivo, infatti, quella della sentenza non costituisce il primo atto attraverso il quale il destinatario viene a conoscenza della domanda proposta dalla controparte nei suoi confronti, ma l’esito di un giudizio della cui instaurazione ha avuto notizia per effetto della notificazione dell’atto introduttivo, e nell’ambito del quale gli e’ stata quindi offerta la possibilita’ di costituirsi a mezzo di un procuratore, cui egli ha rinunciato, rimanendo contumace; la notificazione dell’intimazione di licenza o di sfratto non ha poi ad oggetto neppure un provvedimento giurisdizionale, ma un atto avente natura sostanziale, cui si accompagna la citazione per la convalida, che, costituendo l’atto introduttivo di un procedimento giurisdizionale, sia pure sommario, giustifica la formulazione dell’avvertimento di cui all’articolo 660 c.p.c., comma 3, espressamente prescritto in luogo di quello previsto dall’articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 7 per l’atto introduttivo del giudizio ordinario di cognizione.
2. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore del controricorrente, che si liquidano come dal dispositivo.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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