E’ idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente qualora quest’ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 25889.

E’ idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente qualora quest’ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello

Ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, è idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente, già costituita in primo grado, qualora quest’ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello, indipendentemente dalla circostanza che la notificazione abbia ad oggetto la sentenza spedita in forma esecutiva ex art. 479 c.p.c., in quanto agli effetti di cui all’art. 326 c.p.c. non assume rilievo il fine per il quale la notificazione sia effettuata, ma il fatto obiettivo della notifica, quale evento ritenuto dalla legge idoneo ad assicurare la conoscenza legale della decisione, e quindi a consentire al destinatario l’esercizio del potere d’impugnazione.

Sentenza|| n. 25889. E’ idonea la notificazione della sentenza eseguita personalmente nei confronti della parte soccombente qualora quest’ultima sia rimasta contumace nel giudizio di appello

Data udienza 11 maggio  2023

Integrale

Tag/parola chiave: Servizi pubblici locali – Servizio idrico integrato – Gestione provvisoria – Rimborso delle spese

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