Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 21892.
Per riconoscere efficacia esimente all’esercizio del diritto di critica occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità
In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, esprimendosi in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto, occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che – in relazione a taluni articoli nei quali si insinuava che la nomina del direttore generale di un ente pubblico fosse stata favorita da un ministro interessato all’esito di un giudizio pendente dinanzi alla Corte presieduta dal padre del primo – aveva ritenuto oltrepassato il limite del diritto di critica, per essere stati espressi giudizi lesivi della reputazione del magistrato, senza un adeguato controllo della verità dei fatti presupposti e senza specificare in che modo sarebbe stata esercitata la sua influenza in ordine alla decisione riguardante il ministro, essendo stata invece appurata la circostanza della sua astensione).
Ordinanza|| n. 21892. Per riconoscere efficacia esimente all’esercizio del diritto di critica occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità
Data udienza 17 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Stampa – Responsabilita’ civile e penale (reati commessi col mezzo della stampa) diffamazione – Diritto di critica – Efficacia esimente – Condizioni – Giudizio soggettivo – Ammissibilità – Verità, quantomeno putativa, della notizia presupposta – Necessità – Fattispecie.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere
Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11590/2020 proposto da:
(OMISSIS), e (OMISSIS), elett.te domiciliate in ROMA presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), rappresentate e difese dall’avv.to (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), elett.te domiciliato in ROMA, presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS) che, unitamente all’avv.to (OMISSIS), lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 5263/2019 della CORTE D’APPELLO DI ROMA depositata il 5/08/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.
Per riconoscere efficacia esimente all’esercizio del diritto di critica occorre tuttavia che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verità
RILEVATO
che, con sentenza resa in data 5/8/2019, la Corte d’appello di Roma, in accoglimento dell’appello proposto da (OMISSIS), e in riforma della decisione di primo grado, ha condannato (OMISSIS), (OMISSIS) e la Nuova Iniziativa Editoriale s.p.a., in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti dal (OMISSIS) a seguito della pubblicazione, sul quotidiano l’Unita’ (edito dalla Nuova Iniziativa Editoriale s.p.a. e diretto da (OMISSIS)), di taluni articoli a firma di (OMISSIS) dal contenuto diffamatorio;
secondo il giudizio della corte territoriale, la diffamazione consumata dai convenuti ai danni del (OMISSIS) (all’epoca giudice componente la Corte costituzionale) sarebbe consistita nella diffusione, con modalita’ surrettizie o suggestive, di fatti non veri (o non completamente veri, sia pure sul piano putativo), avendo l’autrice dei testi pubblicati costantemente dato per presupposto il fatto dell’avvenuta nomina del figlio del (OMISSIS) a direttore generale dell'(OMISSIS) esclusivamente a causa dell’intervento del ministro (OMISSIS), ed avendo altresi’ contestualmente presupposto l’avvenuto esercizio, da parte del (OMISSIS), di una qualche influenza in un procedimento condotto all’esame della Corte costituzionale interessante la persona del ministro (OMISSIS), inducendo in tal modo la convinzione di uno scambio di favori intercorso tra il giudice costituzionale e il politico favorito;
a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come gli articoli a firma di (OMISSIS) non avessero adeguatamente rispettato il criterio della verita’ (anche putativa) dei fatti riportati a fondamento dei testi pubblicati, la cui natura, insieme di cronaca e di critica politica, avrebbe in ogni caso imposto un piu’ adeguato approfondimento informativo, tanto con riguardo al controllo di tutti i fatti e le circostanze che condussero alla nomina del figlio del (OMISSIS) a direttore generale dell'(OMISSIS), quanto in relazione alle modalita’ con le quali il comportamento del (OMISSIS) avrebbe in ipotesi influito sulle decisioni assunte dalla Corte costituzionale nel procedimento riguardante il ministro (OMISSIS);
avverso la sentenza d’appello, (OMISSIS) e (OMISSIS) propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
(OMISSIS) resiste con controricorso.
tutte le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che, con l’unico motivo proposto, le ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione degli articoli 595 e 51 c.p., nonche’ dell’articolo 21 Cost. e dell’articolo 10 della Cedu (in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 5), per avere la corte territoriale erroneamente ricondotto, alla categoria del “fatto” storico (cosi’ impropriamente deducendone il difetto di verita’, anche putativa), il contenuto delle valutazioni critiche, di carattere meramente soggettivo, espresse dall’autrice degli articoli de quibus in relazione ai fatti in esso richiamati, in tal modo pervenendo alla illegittima esclusione della liceita’ dei testi denunciati, nella specie correttamente contenuti entro i limiti della legittima espressione del diritto di critica politica in relazione a fatti di indiscusso interesse pubblico;
il motivo e’ infondato;
osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, in tema di responsabilita’ civile per diffamazione, il diritto di critica non si concreta nella mera narrazione di fatti, ma si esprime in un giudizio avente carattere necessariamente soggettivo rispetto ai fatti stessi; per riconoscere efficacia esimente all’esercizio di tale diritto occorre, tuttavia, che il fatto presupposto ed oggetto della critica corrisponda a verita’, sia pure non assoluta, ma ragionevolmente putativa per le fonti da cui proviene o per altre circostanze soggettive (Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017, Rv. 646634 – 03; conf. Sez. 3, Sentenza n. 7847 del 06/04/2011, Rv. 617513 – 01);
infatti, in tema di responsabilita’ aquiliana da diffamazione a mezzo stampa, il significato di verita’ oggettiva della notizia va inteso in un duplice senso, potendo tale espressione essere intesa non solo come verita’ del fatto oggetto della notizia, ma anche come verita’ della notizia come fatto in se’ e quindi indipendentemente dalla verita’ del suo contenuto. In quest’ultima ipotesi, peraltro, occorre che tale propalazione costituisca di per se’ un “fatto” cosi’ rilevante nella vita pubblica che la stampa verrebbe certamente meno al suo compito informativo se lo tacesse, fermo restando che il cronista ha inoltre il dovere di mettere bene in evidenza che la verita’ non si estende al contenuto del racconto e di riferire le fonti per le doverose e conseguenti assunzioni di responsabilita’. Questi doveri, inoltre, debbono essere adempiuti dal cronista contestualmente alla comunicazione in modo da garantire la fedelta’ dell’informazione che nella specie consiste nella rappresentazione al lettore o all’ascoltatore della esatta percezione che egli ha avuto del fatto (Sez. 3, Sentenza n. 1205 del 19/01/2007, Rv. 595637 – 01);
cio’ posto, varra’ evidenziare come la corte territoriale abbia avuto cura di esporre in modo corretto i principi di diritto che presiedono all’esercizio del diritto di cronaca e del diritto di critica politica, facendone corretta applicazione al caso di specie, avendo sottolineato l’avvenuta propalazione, da parte della giornalista, quale presupposto della parte critica dei propri testi, di fatti oggettivamente lesivi della reputazione del (OMISSIS), senza operare i dovuti controlli circa la nomina del figlio a direttore dell'(OMISSIS) (quale pretesa contropartita che il (OMISSIS) avrebbe (OMISSIS)ottenuto in cambio dell’influenza esercitata nel procedimento contro il ministro (OMISSIS)) e senza specificare i modi concreti dell’asserita influenza del (OMISSIS) sulla decisione della corte riguardante il (OMISSIS) (una volta appurata la relativa astensione dal giudizio sul procedimento relativo al ministro (OMISSIS));
la censura della decisione sotto il profilo della ritenuta confusione tra fatti e opinioni critiche deve dunque ritenersi priva di fondamento, avendo il giudice d’appello propriamente rimproverato alla giornalista un carente approfondimento, e una superficiale verifica della verita’ dei fatti presupposti all’argomentazione critica, nel rispetto dei principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimita’ a fondamento del rapporto tra la fattispecie della diffamazione e la scriminante dell’esercizio della liberta’ di manifestazione del pensiero, anche sotto il profilo dell’esercizio del diritto di critica su fatti di cronaca di interesse pubblico;
la verifica dell’eventuale effettiva sussistenza, o meno, della ridetta carenza di approfondimento e di controllo da parte della giornalista finirebbe per costituire una rilettura nel merito dei fatti di causa, come tale non consentita in sede di legittimita’, dovendo trovare nella specie applicazione il principio ai sensi del quale, in tema di azione di risarcimento dei danni da diffamazione a mezzo della stampa, la ricostruzione storica dei fatti, la valutazione del contenuto degli scritti, l’apprezzamento in concreto delle espressioni usate come lesive dell’altrui reputazione e la valutazione dell’esistenza o meno dell’esimente dell’esercizio dei diritti di cronaca e di critica costituiscono oggetto di accertamenti in fatto, riservati al giudice di merito ed insindacabili in sede di legittimita’ se sorretti da argomentata motivazione; pertanto, con specifico riguardo al diritto di cronaca, il controllo affidato alla Corte di cassazione e’ limitato alla verifica dell’avvenuto esame, da parte del giudice del merito, della sussistenza dei requisiti della continenza, della veridicita’ dei fatti narrati e dell’interesse pubblico alla diffusione delle notizie, nonche’ al sindacato della congruita’ e logicita’ della motivazione, secondo la previsione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, restando estraneo al giudizio di legittimita’ l’accertamento relativo alla capacita’ diffamatoria delle espressioni in contestazione (Sez. 3, Ordinanza n. 18631 del 09/06/2022, Rv. 665016 – 01; conf. Sez. 3, Ordinanza n. 5811 del 28/02/2019 Rv. 652997 – 01);
nel caso di specie, dall’esame dei passaggi della sentenza impugnata emerge con evidenza come la corte territoriale abbia espressamente e compiutamente analizzato i requisiti dell’interesse pubblico della notizia, della verita’, anche putativa, dei fatti narrati e della continenza delle espressioni utilizzate dall’odierno ricorrente, pervenendo, nell’esercizio dei propri poteri di valutazione discrezionale dei fatti di causa, ad escludere l’effettiva contestuale compresenza di tali requisiti nel contesto degli articoli pubblicati dalle odierne ricorrenti, conseguentemente escludendo che le stesse potessero legittimamente avvalersi del richiamo all’esercizio del diritto di cronaca e di critica nei confronti della controparte;
si tratta di considerazioni che il giudice d’appello ha elaborato, nell’esercizio della discrezionalita’ valutativa ad esso spettante, nel pieno rispetto dei canoni di correttezza giuridica dell’interpretazione e di congruita’ dell’argomentazione, immuni da vizi d’indole logica o giuridica e, come tali, del tutto idonee a sottrarsi alle censure in questa sede illustrate dai ricorrenti;
sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure proposte, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la condanna delle ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;
dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 3.000,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori come per legge.
Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
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