Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 20990.
La società di persone costituisce un distinto centro di interessi dotato di una propria autonomia sostanziale e di una propria capacità processuale
La società di persone, anche se sprovvista di personalità giuridica, costituisce un distinto centro di interessi dotato di una propria autonomia sostanziale e di una propria capacità processuale, distinta da quella dei soci. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso la legittimazione del socio di una società di persone a far valere l’inadempimento di un notaio al contratto con il quale questi era stato incaricato di procedere al conferimento di un bene del primo nella società, sul presupposto che parte di tale contratto fosse unicamente la società, non potendo qualificarsi il socio come terzo beneficiario della prestazione ai sensi dell’art. 1411 c.c. – avendo tratto dalla stessa, al più, un vantaggio di mero fatto -, né potendosi prospettare un effetto protettivo del contratto nei suoi confronti, difettando l’identità del suo interesse rispetto a quello della società stipulante).
Ordinanza|| n. 20990. La società di persone costituisce un distinto centro di interessi dotato di una propria autonomia sostanziale e di una propria capacità processuale
Data udienza 18 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – NOTAIO – RESPONSABILITA’
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Presidente
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. SPAZIANI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27194/2020 proposto da:
(OMISSIS), (OMISSIS) Srl in persona del legale rappresentante pro tempore e Amministratore Unico, rappresentati e difesi unitamente dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
-ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa unitamente dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 1870/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 17/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/05/2023 da CRICENTI GIUSEPPE.
La società di persone costituisce un distinto centro di interessi dotato di una propria autonomia sostanziale e di una propria capacità processuale
Ritenuto che
1.-La societa’ di persone (OMISSIS) srl, di cui e’ socio ed amministratore unico (OMISSIS), ha concluso un accordo con (OMISSIS), acquistando da quest’ultima una porzione di terreno che faceva parte di un piu’ grande appezzamento, e dal quale derivava per frazionamento.
Originariamente unico, il terreno e’ stato, in altri termini, frazionato in tre, ed una delle tre porzioni e’ stata dalla (OMISSIS) conferita nella societa’ (OMISSIS) sas, che si e’ accollata il mutuo. L’atto di conferimento e’ stato rogato dal notaio (OMISSIS) di (OMISSIS), ed in tale stipula si e’ dato atto della esistenza di una servitu’ di passaggio a favore del fondo, gravante su gli altri due: quelli risultanti dal frazionamento, poi venduti dalla (OMISSIS) a terzi.
2.-Il fondo conferito nella societa’, dunque, a seguito del frazionamento, risultava intercluso. Il (OMISSIS) ha provato a far valere la servitu’ di passaggio nei confronti dei proprietari degli altri due fondi, ma inutilmente.
Di conseguenza, il fondo in questione e’ rimasto intercluso rispetto alla strada pubblica, e cio’ ha impedito al (OMISSIS) di poter ristrutturare il rustico esistente, nel quale aveva in progetto di passare parte dell’anno.
3.- (OMISSIS) ha citato in giudizio la notaia (OMISSIS), sostenendo che il rifiuto dei proprietari dei fondi serventi di riconoscere la servitu’ era dovuto alla mancata trascrizione della medesima a carico dei fondi serventi, e che di tale omissione era responsabile la notaia che non aveva provveduto all’incombente.
3.1.- Il Tribunale di Milano ha accolto la domanda. La Corte di Appello, adita dalla notaia (OMISSIS), e’ stata di avviso contrario, in quanto, innanzitutto, ha ritenuto non legittimato ad agire il (OMISSIS), dovendo invece l’azione contrattuale essere promossa dalla societa’; ha ritenuto che semmai un danno poteva derivare al (OMISSIS), per condotta extracontrattuale della notaia, ma che in tal caso il diritto al risarcimento era da ritenersi prescritto; che infine non vi era obbligo alcuno della notaia di rogare l’atto, dal momento che con il conferimento non si costituiva alcuna servitu’. Semmai si trattava di un atto di ricognizione. 4.-Avverso tale decisione ricorre (OMISSIS) con quattro motivi. Chiede il rigetto del ricorso la notaia (OMISSIS) con controricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Considerato che
5.- Il primo motivo di ricorso prospetta violazione degli articoli 2253 e 2947 c.c..
La tesi del ricorrente e’ che il difetto di personalita’ giuridica della societa’ di persone rende legittimato anche il socio e che, se anche si vuole riconoscere “autonomia” alla societa’ di persone, cio’ non significa che la societa’ diventa terza rispetto ai soci: “sebbene la societa’ di persone sia priva di personalita’ giuridica, la situazione giuridica che si determina con il conferimento del bene nel patrimonio della societa’ riguarda i singoli soci che di tale situazione giuridica sono soggetti attivi e, come tali ben possono far valere in giudizio le azioni che a tale situazione sono collegate” (p. 13).
6.- Con il secondo motivo si prospetta la violazione degli articoli 1176 e 2497 c.c..
Si sostiene che la notaia, anche in ragione dell’obbligo di diligenza di cui all’articolo 1176 c.c., e’ responsabile nei confronti, si, dei soggetti terzi, ma che siano beneficiari dell’atto, con la conseguenza che la “responsabilita’ del notaio ha natura contrattuale nei confronti non solamente di tutte le parti ma anche degli eventuali beneficiari dell’atto, ossia di coloro che, sebbene terzi rispetto al contratto, hanno un immediato e diretto interesse alla validita’ dell’atto rogato dal notaio, come nella specie ” (p. 14 15).
Una sorta di contratto, quello con il notaio, con effetti protettivi nei confronti dei terzi.
7.- I due motivi hanno connessione logica e possono esaminarsi insieme.
Essi sono infondati.
Va evidenziato che qui si tratta della responsabilita’ nascente non gia’ dall’atto di conferimento del bene, ma dal contratto tra societa’ e notaia avente ad oggetto la stipula di quel conferimento: evidentemente la notaia, se e’ inadempiente, lo e’ rispetto agli obblighi assunti con il contratto con cui ha ricevuto l’incarico. L’atto di conferimento del bene e’ atto esecutivo dell’obbligo contrattuale assunto dalla professionista.
Cio’ premesso, parte di quel contratto e’ stata la societa’ (OMISSIS) sas che ha dato mandato alla notaia di stipulare l’atto di conferimento, ed e’ dunque verso la societa’ che la professionista si e’ obbligata a svolgere l’incarico con diligenza.
L’azione di responsabilita’ da inadempimento non poteva dunque che essere intrapresa dalla societa’, verso la quale, si ripete, la notaia si era obbligata: cio’ sul presupposto che le societa’ di persone, pur non avendo personalita’ giuridica, hanno comunque soggettivita’.
La vecchia tesi secondo cui gli enti (e dunque anche le societa’) privi di personalita’ giuridica non hanno soggettivita’ giuridica, ossia non sono soggetti di diritto distinti dai membri che li compongono, con la conseguenza che i rapporti giuridici degli enti in realta’ fanno capo ai membri, e’ del tutto superata.
Lo e’ anche sul piano normativo: per quello che ci riguarda, ad esempio, da vicino, l’articolo 2659 c.c., n. 1 prevede che nelle note di trascrizione debbano indicarsi gli elementi identificativi delle associazioni non riconosciute.
La regola fa parte della giurisprudenza di questa Corte da tempo, la quale afferma che la societa’ di persone, anche se sprovvista di personalita’ giuridica, costituisce pur sempre un centro di interessi dotato di una propria sostanziale autonomia e di una propria capacita’ processuale (Cass. 2676/ 1998; Cass. 8079/ 2003; Cass. 18156/ 2006).
Non e’ qui il caso di ripercorrere il dibattito amplissimo che si e’ svolto sul fondamento della soggettivita’ degli enti non riconosciuti: basta osservare che e’ opinione corrente che vi debba essere una differenza tra “mere collettivita’”, che non si pongono come centri di imputazione di situazioni soggettive, ma costituiscono solo una mera contitolarita’ di diritti (ad esempio comunione di diritti reali, articoli 1100 e ss.), ed altre collettivita’ che si caratterizzano per qualcosa in piu’: una autonomia patrimoniale, seppur imperfetta, l’esistenza di regole organizzative e di uno scopo non occasionale e superindividuale.
Cio’ detto, allora, ed a prescindere dal dato formale per cui il contratto con la notaia e’ stato stipulato dalla societa’ e non dal socio, non si puo’ sostenere che gli obblighi di corretta esecuzione del mandato professionale, assunti dalla notaia con quel contratto, lo siano stati verso il socio anziche’ verso la societa’ stessa: quest’ultima, essendo autonomo centro di interessi, come si e’ detto, e’ altresi’ la creditrice della prestazione del professionista. E dunque l’unica a potersi dolere dell’inadempimento.
Ne’ puo’ tornare utile il concetto, espresso nel secondo motivo di ricorso, secondo cui la notaia ha una responsabilita’ contrattuale non solo verso la controparte formale del contratto, ma anche verso il beneficiario.
Questa tesi, infatti, postula che vi sia un beneficiario non tale semplicemente di fatto, ossia uno dei soci che possa, di fatto, beneficiare della prestazione svolta a favore della societa’, ma un beneficiario di diritto, come e’ ad esempio nel contratto a favore di un terzo.
Non basta che un terzo tragga un beneficio indiretto o comunque di fatto (economico ad esempio o di altro genere), ma deve trattarsi di un beneficio giuridicamente rilevante.
Ne’ infine puo’ prospettarsi una sorta di effetto protettivo del contratto, nel senso che il contratto stipulato tra societa’ e notaio potrebbe avere effetti protettivi verso il socio (OMISSIS), che e’ terzo rispetto agli stipulanti.
Il contratto con effetti protettivi a favore di terzo, cui pure fa ricorso questa Corte (che peraltro lo limita al campo della procreazione, ove v’e’ un nascituro da tutelare, v. da ultimo Cass. 11320/ 2022) presuppone che l’inadempimento leda un interesse identico di chi ha stipulato e del terzo che invece non lo ha fatto: e qui non e’ identico, essendo il bene conferito alla societa’, e dunque nella titolarita’ di quest’ultima, ed essendo quindi la relazione giuridica del socio- con il bene-diversa da quella di chi ne ha la formale titolarita’ (societa’).
8.1- Il rigetto di questi due motivi rende assorbito l’esame degli altri.
Se si ammette che non poteva agire in giudizio, ex contratto, il (OMISSIS) e che costui poteva farlo solo ex delicto, ma che l’azione ex delicto e’ prescritta, non e’ piu’ necessario valutare se, come si afferma con il terzo motivo, l’atto di conferimento del bene nella societa’ conteneva la costituzione di una servitu’ anziche’, come ha inteso la Corte di merito, semplicemente un atto ricognitivo di quella, caso quest’ultimo, che esimeva il notaio dalla trascrizione. O di verificare se v’era un obbligo di risultato della notaia.
Comunque sia, anche ad ammettere che quei motivi non sono assorbiti, essi sono infondati.
8.2.-Il terzo motivo assume una violazione degli articoli 1362 e 1363 c.c..
Secondo il ricorrente il giudice di merito ha errato nell’interpretare la scrittura di conferimento del bene, ove si sostiene che “esiste e deve esistere servitu’ di passo pedonale e carraio.., a favore del terreno oggetto del presenta atto ed a carico dei terreni….” Ma dove si fa altresi’ menzione del “tracciato di una strada, destinata a creare il predetto passaggio carrabile”.
Secondo il ricorrente si tratta di espressioni chiaramente indicative della costituzione di una servitu’ e non gia’ della sua mera ricognizione, ossia della ricognizione di una servitu’ gia’ esistente.
La qualificazione di tale atto e’ corretta non solo in quanto la stessa espressione letterale indica una realta’ esistente, ma soprattutto per l’evidente ragione che, come correttamente osservato dalla corte di merito, la menzione della servitu’ non e’ replicata negli atti di vendita degli altri due terreni, i fondi serventi.
8.3.- Proprio questa osservazione rende infondato il quarto motivo, con cui si prospetta violazione degli articoli 1176 e 2236 c.c..
Secondo il ricorrente, la corte di merito ha errato nel sostenere che la notaia non aveva alcun obbligo di indagare se tra le esigenze della societa’ che riceveva il bene vi fosse quella di ottenere la servitu’ e dunque di fare in modo che quest’ultima fosse costituita.
A prescindere anche da cio’ che si e’ detto prima, la corte di merito, con accertamento in fatto, ha ritenuto che il (OMISSIS) non aveva espresso l’interesse di far acquisire il bene alla societa’ purche’ condizionatamente alla servitu’, ossia soltanto se v’era la possibilita’ del passaggio: accertamento in fatto che giustifica l’esonero della notaia di farsene carico.
Il ricorso va rigettato.
P.Q.M.
La Corte rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di 10.000 Euro, oltre 200,00 Euro di esborsi.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla l. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso articolo 13.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply