Il divieto di introdurre nuove eccezioni in appello non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 20318.

Il divieto di introdurre nuove eccezioni in appello non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti

Nel procedimento d’appello, il divieto di introdurre nuove eccezioni posto dall’articolo 345 cod. proc. civ. non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti, verificatisi dopo lo scadere del termine per la loro deducibilità in sede di primo grado dal momento che l’insussistenza del fatto storico nelle more del giudizio di prime cure, che ha reso impossibile sollevare la relativa eccezione, non contrasta con l’esigenza di assicurare il doppio grado di giudizio sul merito (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità dell’intermediario finanziario, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso proposto da quest’ultimo, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte d’appello errato nell’omettere di esaminare il fatto decisivo in questione – sopravvenuto nel corso del gravame, documentato e ribadito nella comparsa conclusionale e consistente nella circostanza nella vendita dei titoli obbligazionari da parte della odierna controricorrente – ammissibilmente dedotto dall’appellante). (Riferimenti giurisprudenziali: C assazione, sezione civile I, sentenza 5 luglio 2019, n. 18219).

Ordinanza|| n. 20318. Il divieto di introdurre nuove eccezioni pin appello non opera nel caso di eccezione fondata su fatti sopravvenuti

Data udienza 5 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento d’appello – Divieto di introdurre nuove eccezioni – Eccezione fondata su fatti sopravvenuti – Articolo 345 c.p.c. – Non si applica

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