Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19899.
Revocatoria per trasferimento immobiliare effettuato in ottemperanza agli accordi di separazione
È ammissibile l’azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare effettuato da un coniuge in favore dell’altro in ottemperanza agli accordi assunti in sede di separazione consensuale omologata; il contenuto di questi ultimi dev’essere esaminato dal giudice della revocatoria, anche se tale domanda riguarda soltanto la cessione immobiliare, essendo necessario valutare l’intera operazione economico-giuridica in tutti i suoi aspetti.
Ordinanza|| n. 19899. Revocatoria per trasferimento immobiliare effettuato in ottemperanza agli accordi di separazione
Data udienza 16 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Revocatoria ordinaria – Presupposto oggettivo dell’eventus damni – Vendita immobiliare – Inefficacia atto di disposizione patrimoniale – Scientia damni – Atto di disposizione successivo al sorgere del credito – Consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SESTINI Danilo – Presidente
Dott. CONDELLO Pasqualina A. P. – rel. Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24944/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’avv. (OMISSIS), domiciliata per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta procura in calce al controricorso, dall’avv. (OMISSIS), domiciliato per legge presso la Cancelleria della Corte Suprema di cassazione;
– controricorrente incidentale –
nonche’ nei confronti di:
(OMISSIS), rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti (OMISSIS), e (OMISSIS), in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1382/2020, pubblicata in data 9 giugno 2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16 maggio 2023 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina A. P. Condello.
Revocatoria per trasferimento immobiliare effettuato in ottemperanza agli accordi di separazione
FATTI DI CAUSA
1. (OMISSIS) evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Venezia, (OMISSIS) e (OMISSIS), al fine di sentir dichiarare l’inefficacia ex articolo 2901 c.c. dell’atto, stipulato in data (OMISSIS), con cui il convenuto, nell’ambito della separazione consensuale, aveva ceduto alla convenuta la proprieta’ degli unici due immobili di cui era titolare (un appartamento e un box auto) pregiudicando, in tal modo, le ragioni creditorie dell’attrice, derivanti dalla sentenza del Tribunale di Venezia n. 2492/15 che aveva accolto la domanda, dalla stessa proposta, di accertamento giudiziale di paternita’ e di risarcimento dei danni.
Il Tribunale, all’esito della costituzione dei convenuti, i quali deducevano l’inammissibilita’ dell’azione, stante la mancata impugnazione, da parte dell’attrice, dell’accordo di separazione, del quale la cessione del (OMISSIS) costituiva mero adempimento, dichiarava l’inefficacia dell’atto di disposizione patrimoniale.
2. La sentenza e’ stata impugnata da (OMISSIS) e (OMISSIS) ha aderito alle conclusioni dell’appellante.
La Corte d’appello di Venezia ha rigettato il gravame.
Esaminando i motivi di impugnazione con i quali l’appellante si doleva che il Tribunale avesse omesso di pronunciarsi sulla eccezione di tardivo mutamento della domanda attorea, asseritamente modificata con la prima memoria ex articolo 183 c.p.c., la Corte territoriale ha osservato che la domanda di revoca del contratto di trasferimento sottoponeva alla cognizione del giudice anche l’esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, che avevano dato causa al trasferimento, senza necessita’ di una specifica impugnazione degli stessi, sempre che fossero stati dedotti in giudizio i presupposti di diritto e di fatto rilevanti ai fini della decisione. Essendo stata tempestivamente dedotta nell’atto introduttivo l’esistenza degli accordi di separazione tra i coniugi, la domanda doveva ritenersi ammissibile.
Nel dare atto, inoltre, che l’atto con il quale un coniuge, in esecuzione degli accordi intervenuti in sede di separazione consensuale, trasferiva all’altro il diritto di proprieta’ su un immobile era suscettibile di azione revocatoria ordinaria, i giudici di appello hanno ritenuto sussistente il presupposto oggettivo dell’eventus damni, essendo l’alienazione posta in essere dal Borsaro idonea ad incidere negativamente sulla soddisfazione coattiva del credito della (OMISSIS), nonche’ quello della scientia damni, rilevando che l’atto di disposizione era successivo al sorgere del credito e che la Borsaro era consapevole del pregiudizio arrecato alle ragioni della creditrice, essendo gia’ pendente alla data della comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale il procedimento promosso dalla (OMISSIS) per l’accertamento giudiziale di paternita’. Hanno, inoltre, qualificato l’attribuzione patrimoniale come gratuita, perche’ non inserita nell’ambito di una piu’ ampia sistemazione “solutorio-compensativa” di tutti i rapporti aventi riflessi patrimoniali, maturati nel corso della convivenza matrimoniale, aggiungendo che, anche volendola qualificare come onerosa, doveva presumersi che la (OMISSIS) fosse a conoscenza del pregiudizio arrecato dalla cessione alle ragioni della creditrice, stante la conoscenza del giudizio pendente tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) e tenuto conto della dismissione dell’intero patrimonio immobiliare da parte del (OMISSIS). Hanno, infine, respinto il motivo di gravame in punto di spese di lite, rilevando che la compensazione delle spese, ai sensi dell’articolo 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte Costituzionale, poteva essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nell’eventualita’ di assoluta novita’ della questione trattata o di mutamento di giurisprudenza o di assoluta incertezza delle questioni.
3. (OMISSIS) ricorre per la cassazione della suddetta decisione, con quattro motivi.
(OMISSIS) ha depositato controricorso con il quale ha aderito ai motivi di ricorso dedotti dalla ricorrente.
(OMISSIS) resiste con controricorso.
4. La trattazione e’ stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’articolo 380-bis.1. c.p.c..
Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. (OMISSIS) ha depositato memoria illustrativa e nota spese.
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RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rilevato che il controricorso depositato da (OMISSIS), seppure formalmente non qualificato come ricorso incidentale, risulta totalmente adesivo al ricorso proposto dalla (OMISSIS), tanto che rivolge alla sentenza impugnata le medesime doglianze e sollecita l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione gravata.
Si e’, al riguardo, previsto che qualora un atto, anche se denominato controricorso, non contesti il ricorso principale ma aderisca ad esso, deve qualificarsi come ricorso incidentale di tipo adesivo, con conseguente inapplicabilita’ dell’articolo 334 c.p.c. in tema di impugnazione incidentale tardiva.
La regola dell’articolo 334 c.p.c. – che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata ex adverso – e’, infatti, applicabile solo all’impugnazione incidentale in senso stretto, che e’ quella proveniente dalla parte contro la quale e’ stata proposta l’impugnazione principale o che sia stata chiamata ad integrare il contraddittorio, a norma dell’articolo 331 c.p.c., e non e’, pertanto, applicabile all’impugnazione incidentale di tipo adesivo (ossia a quella diretta a chiedere la cassazione della sentenza per le stesse ragioni gia’ fatte valere con il ricorso principale), che resta soggetta ai termini ordinari di cui all’articolo 327 c.p.c. (Cass., sez. L, 22/03/2007, n. 7049; Cass., sez. 1, 13/10/2017, n. 24155; Cass., sez. 2, 22/12/2021, n. 41254). In sostanza, il ricorso incidentale sostanzialmente adesivo a quello principale, che venga proposto a tutela di un interesse della parte che sia da ritenere sorto non gia’ per effetto dell’impugnazione altrui, ma in conseguenza della emanazione della sentenza, non si sottrae all’onere dell’osservanza dei termini ordinari di impugnazione.
Nel caso in esame il controricorso e’ stato notificato in data 23 ottobre 2020 e, quindi, oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica della sentenza, avvenuta in data 16 giugno 2020, cosicche’ deve dichiararsene l’inammissibilita’ perche’ tardivo.
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2. Con il primo motivo d’impugnazione la ricorrente deduce, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, “violazione articolo 112 c.p.c. – mancata rilevazione del vizio di omessa pronuncia e dell’illegittimo mutamento della domanda attorea – motivazione carente e contraddittoria”. Lamenta che la Corte territoriale avrebbe omesso di pronunciare sul primo motivo di appello con il quale aveva dedotto “l’erroneita’ della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva omesso di pronunciarsi sulla pur eccepita mutatio libelli” che la (OMISSIS) aveva operato nel giudizio di primo grado. Premesso che la (OMISSIS) con l’atto introduttivo del giudizio aveva chiesto “di dichiarare l’inefficacia…del rogito del (OMISSIS)”, rimarca che il verbale di separazione costituiva il vero atto di disposizione patrimoniale, essendo il successivo rogito una mera formalita’ esecutiva, la cui finalita’ era solo quella di dare pubblicita’ ai terzi di un trasferimento gia’ avvenuto; di conseguenza, l’impugnazione del solo secondo atto, lasciando intatto il primo, era inammissibile, cosicche’ la modifica della domanda operata dalla (OMISSIS) con la memoria ex articolo 183 c.p.c. integrava una vera e propria mutatio della domanda e non una mera emendatio, anche alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite con le sentenze n. 12310 del 2015 e n. 498 del 2017.
3. Con il secondo motivo, deducendo, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, la violazione dell’articolo 2901 c.c. e “l’illegittima mancata ritenuta inammissibilita’/infondatezza dell’azione revocatoria come dedotta avverso il rogito notarile autonomo – motivazione carente e contraddittoria”, la ricorrente censura la decisione impugnata per avere i giudici di appello affermato che la domanda di revoca del contratto di trasferimento sottoponeva alla cognizione del giudice anche l’esame degli accordi preliminari stipulati in sede di separazione, senza che fosse necessaria una specifica impugnazione degli stessi, qualora fossero stati dedotti in giudizio i presupposti di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione. Sostiene che, sul punto, la motivazione e’ contraddittoria, poiche’ la Corte d’appello avrebbe trascurato di considerare che la (OMISSIS) aveva esperito l’azione revocatoria limitandone l’oggetto al solo atto notarile di cessione dell’immobile, senza tenere conto che questo costituiva mera attuazione dell’accordo di separazione.
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4. Con il terzo motivo, articolato in paragrafi, si prospetta, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, “violazione dell’articolo 2901 c.c.- insussistenza dei presupposti dell’azione revocatoria – motivazione carente e contraddittoria”.
La ricorrente lamenta, con i primi due profili di censura, che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare che la (OMISSIS), pur avendo dedotto la simulazione della separazione, aveva mancato di fornirne la relativa prova, dato che la separazione era stata invece “drammaticamente reale”, risaliva a ben prima della sentenza che aveva riconosciuto il credito in favore della (OMISSIS) e trovava riscontro nella documentazione depositata dalla stessa controparte, dalla quale emergeva che il (OMISSIS) aveva abbandonato la casa coniugale e si era trasferito nell’immobile di proprieta’ del figlio che, seppure faceva parte dello stesso complesso immobiliare, era posto su altro piano. Sotto un ulteriore profilo, assume che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere la natura gratuita dell’atto dispositivo, che costituiva una disposizione patrimoniale una tantum accettata dalla (OMISSIS) a definizione di tutti i rapporti economici coniugali e, come tale, avente natura onerosa di datio in solutum; infine, sotto altro profilo, contesta la decisione impugnata la’ dove la Corte d’appello ha ritenuto che il trasferimento fosse successivo al sorgere del credito e deduce che mancavano l’elemento soggettivo e l’eventus damni, poiche’ era stata intrapresa una esecuzione presso terzi che aveva visto assegnare alla controparte le somme depositate su due conti correnti ed il quinto della pensione del (OMISSIS).
5. Con il quarto motivo, denunciando, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e n. 5, “violazione e falsa applicazione dell’articolo 92 c.p.c. – errata condanna alle spese – motivazione carente”, la ricorrente contesta ai giudici d’appello di avere respinto il motivo d’appello in punto di spese di lite con una motivazione scarna e comunque non condivisibile, applicando in modo errato il principio della soccombenza, e ribadisce, in ogni caso, che sussistevano elementi sufficienti per poter compensare integralmente le spese di lite nei suoi confronti.
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6. Il primo motivo e’ infondato.
6.1. Varra’ premettere che l’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello – cosi’ come l’omessa pronuncia su domanda, eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio – risolvendosi nella violazione della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, integra un difetto di attivita’ del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia della violazione di una norma di diritto sostanziale ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, o del vizio di motivazione ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo – ovverosia della violazione dell’articolo 112 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – la quale soltanto consente alla parte di chiedere e al giudice di legittimita’ – in tal caso giudice anche del fatto processuale – di effettuare l’esame, altrimenti precluso, degli atti del giudizio di merito e, cosi’, anche dell’atto di appello (Cass., sez. L, 13/10/2022, n. 29952; Cass., sez. 6-3, 16/03/2017, n. 6835).
6.2. In ogni caso, a prescindere da tale rilievo, si osserva che il giudice d’appello si e’ espressamente pronunciato sulla questione prospettata con il motivo di gravame, disattendendo l’eccezione d’inammissibilita’ della domanda.
La decisione resa e’, peraltro, conforme all’orientamento di questa Corte, che riconosce l’ammissibilita’ dell’azione revocatoria ordinaria del trasferimento immobiliare, effettuato da un coniuge in favore dell’altro, in ottemperanza ai patti assunti in sede di separazione consensuale omologata, specificando che, in tale azione, la cognizione del giudice deve riguardare anche il contenuto obbligatorio degli accordi separativi, anche quando sia stato espressamente impugnato soltanto il contratto di cessione immobiliare (Cass., sez. 3, 13/05/2008, n. 11914). Come si e’ spiegato, l’atto di cessione, nel momento in cui indica come propria causa gli obblighi precedentemente assunti in sede di omologa della separazione e ne riproduce il contenuto, porta alla cognizione del giudice l’intera operazione economico-giuridica, in tutti i suoi aspetti, senza che si prospetti la necessita’ di una specifica dichiarazione di voler espressamente impugnare anche gli atti preliminari.
Pur se la (OMISSIS) con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado aveva chiesto la dichiarazione di inefficacia del solo atto pubblico stipulato in data (OMISSIS) e solo con la prima memoria ex articolo 183 c.p.c. anche la declaratoria dell’accordo di separazione, non vi e’ stato ampliamento del thema decidendum, dovendo il giudice, ai fini della domanda revocatoria, valutare non solo l’atto dispositivo, ma anche l’accordo di separazione da cui esso scaturisce.
La precisazione della domanda effettuata con la memoria ex articolo 183 c.p.c. e’ comunque ammissibile anche alla stregua del principio di diritto enunciato dalla sentenza n. 12310/2015, invocata dalla ricorrente, avendo le Sezioni Unite chiarito che la modificazione della domanda ammessa ex articolo 183 c.p.c. puo’ riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda cosi’ modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, percio’ solo, si determini la compromissione delle potenzialita’ difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali.
Tale principio e’ stato riaffermato con la sentenza n. 22404/2018, la quale ha dato continuita’ all’indirizzo indicato dalla precedente sentenza n. 12310/15, che ha spostato l’attenzione dell’interprete “dall’ambito circoscritto di una valutazione relativa all’invarianza degli elementi oggettivi (petitum e causa petendi) della domanda modificata rispetto a quella iniziale, in una prospettiva di piu’ ampio respiro, volta alla verifica che entrambi tali domande ineriscano alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all’esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata sia piu’ confacente all’interesse della parte…”.
7. Anche il secondo motivo, con il quale si reitera in sostanza la doglianza esposta con il primo motivo, e’ infondato, dovendosi escludere la contestata contraddittorieta’ della motivazione, che sussiste solo in presenza di un contrasto insanabile tra le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata che non consenta la identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione (Cass., sez. L, 17/08/2020, n. 17196; Cass., sez. L, 17/05/2018, n. 12096; Cass., sez. 3, 12/10/2017, n. 23940).
La motivazione della decisione gravata, sebbene sintetica, illustra adeguatamente il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito per pervenire al decisum, cosicche’ essa non si pone al di sotto del cd. minimo costituzionale (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053; Cass., sez. U, 03/11/2016, n. 22232).
8. Il terzo motivo e’ infondato.
8.1. La ricorrente assume che la (OMISSIS) avrebbe dovuto fornire dimostrazione del presunto carattere simulato della separazione e che nella fattispecie in esame difetterebbero i requisiti di cui all’articolo 2901 c.c., ma non si confronta con l’accertamento svolto dal giudice di merito che ha ravvisato sia il presupposto oggettivo sia quello soggettivo, in conformita’ all’orientamento della giurisprudenza di legittimita’ che, ai fini dell’esperibilita’ dell’azione revocatoria ordinaria, ritiene che il primo requisito ricorre non solo quando l’atto di disposizione determini la perdita della garanzia patrimoniale, ma anche quando tale atto comporti una maggiore difficolta’ ed incertezza nella esazione coattiva del credito, sulla base di una valutazione ex ante, con riferimento alla data dell’atto dispositivo (Cass., sez. 3, 17/07/2007, n. 15880), con la conseguenza che, qualora il debitore disponga del suo patrimonio mediante la vendita contestuale di una pluralita’ di beni, l’esistenza e la consapevolezza del pregiudizio patrimoniale che tali atti arrecano alle ragioni del creditore sono in re ipsa (Cass., sez. 1, 18/05/2005, n. 10430; Cass., sez. 3, 25/07/2013, n. 18034); grava in tal caso sul debitore l’onere di dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia sufficiente a soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass., sez. 2, 27/03/2007, n. 7507).
8.2. La censura e’ infondata anche la’ dove e’ volta a contrastare la ritenuta anteriorita’ del credito rispetto all’atto oggetto di revocatoria, accertamento di esclusiva competenza del giudice di merito.
La giurisprudenza di questa Corte, al riguardo, ha statuito che il requisito dell’anteriorita’ del credito rispetto all’atto impugnato in revocatoria deve essere riscontrato in base al momento in cui il credito stesso insorge e non a quello del suo accertamento giudiziale (Cass., sez. 1, 02/09/1996, n. 8013; Cass., 3, 18/08/2011, n. 17356). Ponendosi in linea con siffatti principi, la prospettazione del giudice d’appello e’ corretta, considerato che il credito vantato dalla (OMISSIS), seppure accertato giudizialmente con sentenza intervenuta in data successiva a quella di stipula del contratto di compravendita, era sorto prima di detto atto, nascendo l’obbligo di mantenimento del figlio sin dal momento della nascita dello stesso.
8.3. Parimenti infondata e’ la doglianza nella parte in cui si contesta la rilevata natura gratuita dell’atto dispositivo.
In linea generale, occorre premettere che la giurisprudenza di legittimita’, da tempo, riconosce che le attribuzioni patrimoniali dall’uno all’altro coniuge concernenti beni mobili o immobili, in quanto attuate nello spirito degli accordi di sistemazione dei rapporti fra i coniugi in occasione dell’evento di separazione consensuale, sfuggono sia alle connotazioni classiche dell’atto di “donazione” vero e proprio (tipicamente estraneo, di per se’, ad un contesto – quello della separazione personale – caratterizzato dalla dissoluzione della ragioni della convivenza materiale e morale), e dall’altro, a quello di un atto di vendita (attesa oltretutto l’assenza di un prezzo corrisposto); tali attribuzioni, sempre secondo il consolidato indirizzo di legittimita’, svelano una loro “tipicita’”, la quale, di volta in volta, puo’ colorarsi dei tratti della obiettiva “onerosita’”, ai fini della piu’ particolare e differenziata disciplina di cui all’articolo 2901 c.c., in funzione della eventuale ricorrenza, nel concreto, dei connotati di una sistemazione “solutorio – compensativa” piu’ ampia e complessiva, di tutta quella serie di possibili rapporti aventi significati (o eventualmente, solo riflessi) patrimoniali, i quali, essendo maturati nel corso della (spesso anche lunga) quotidiana convivenza matrimoniale, per lo piu’ non si rendono percio’ sempre – guardati con sguardo retrospettivo – immediatamente riconoscibili come tali (cosi’, testualmente, gia’ Cass., sez. 1, 23/03/2004 n. 5741). L’onerosita’ dell’attribuzione patrimoniale non puo’ farsi discendere tout court dall’astratta sussistenza di un obbligo legale di mantenimento, ma puo’ emergere dall’esigenza di riequilibrare o ristorare il contributo apportato da un coniuge al menage familiare e non adeguatamente rappresentato dalla situazione patrimoniale formalmente in essere fino al momento della separazione. E tale accertamento, se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici, sfugge al sindacato di legittimita’ (Cass., sez. 1, 10/04/2013, n. 8678).
Se ne trae la conseguenza che la qualificazione dell’atto dispositivo per cui e’ causa come atto a titolo oneroso o come atto a titolo gratuito dipende dalla possibilita’ di ricondurlo, in concreto, ad una causa che, trovando titolo nei pregressi rapporti anche di natura economica delle parti e nella necessita’ di darvi sistemazione nel momento della dissoluzione del vincolo, giustifichi lo spostamento patrimoniale fra i coniugi.
Ebbene, la Corte d’appello ha puntualmente spiegato, in esito all’esame delle risultanze istruttorie, che nel verbale di separazione consensuale i coniugi avevano espressamente dichiarato di essere economicamente autosufficienti e che non erano emersi elementi che lasciassero trasparire che la cessione degli immobili avesse funzione solutoria, il che esclude la natura onerosa dell’atto dispositivo prospettata da parte ricorrente. Ha, inoltre, evidenziato che, anche se si volesse aderire alla tesi difensiva della ricorrente che qualifica l’attribuzione patrimoniale come onerosa, dovrebbe in ogni caso ritenersi sussistente, sulla base di elementi presuntivi, l’elemento soggettivo in capo alla (OMISSIS), terzo acquirente, avendo questa pacificamente ammesso nell’atto di appello di essere a conoscenza del giudizio pendente tra il (OMISSIS) e la (OMISSIS) e dovendo da cio’ desumersi che dovesse anche essere a conoscenza del pregiudizio che l’atto dispositivo avrebbe arrecato alle ragioni della creditrice.
In presenza di tutti i presupposti richiesti dall’articolo 2901 c.c. per l’utile esperimento dell’azione revocatoria, perde rilevanza ogni considerazione in merito alla “pretesa mancata considerazione dell’effettivita’ della separazione”, che non costituisce presupposto della domanda.
9. Il quarto motivo deve essere rigettato.
Va, anzitutto, escluso il vizio di difetto assoluto di motivazione, perche’ i giudici di appello, con argomentazioni che illustrano le ragioni della decisione, hanno ben chiarito che, dovendosi fare applicazione dell’articolo 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal Decreto Legge n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite poteva essere disposta, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, soltanto nell’eventualita’ di assoluta novita’ della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravita’ ed eccezionalita’ delle situazioni tipiche espressamente previste dalla disposizione normativa (Cass., sez. 6 – 2, n. 4696 del 18/02/2019; Cass., sez. 6-5, 18/02/2020, n. 3977), ipotesi non ricorrenti nel caso specifico.
In ogni caso, in tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e’ limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, per cui vi esula, rientrando nel potere discrezionale del giudice di merito, la valutazione dell’opportunita’ di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass., sez. 6 – 3, 17/10/2017, n. 24502).
10. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimita’ seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Revocatoria per trasferimento immobiliare effettuato in ottemperanza agli accordi di separazione
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale di (OMISSIS).
Condanna la ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimita’ che liquida in Euro 6.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale e da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
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