Servitù di passaggio coattivo l’insediamento produttivo non rientra nell’esenzione

Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 19901.

Servitù di passaggio coattivo l’insediamento produttivo non rientra nell’esenzione

In materia di servitù di passaggio coattivo, l’insediamento produttivo non rientra nell’esenzione di cui all’art. 1051, comma 4, c.c. (che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti), atteso che la predetta disposizione contiene un’elencazione tassativa che trova la sua “ratio” nell’esigenza di tutelare l’integrità delle case di abitazione e delle pertinenze che le rendono più comode.

Sentenza|| n. 19901. Servitù di passaggio coattivo l’insediamento produttivo non rientra nell’esenzione

Data udienza  25 maggio 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Servitù – Servitù coattiva di passaggio – Costituzione – Art. 1051 co 4 c.c. – Esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti – Elencazione tassativa – “Ratio” – Esigenza di tutelare l’integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode – L’insediamento produttivo non rientra nell’esenzione

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