Corte di Cassazione, civile, Sentenza|| n. 19901.
Servitù di passaggio coattivo l’insediamento produttivo non rientra nell’esenzione
In materia di servitù di passaggio coattivo, l’insediamento produttivo non rientra nell’esenzione di cui all’art. 1051, comma 4, c.c. (che esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti), atteso che la predetta disposizione contiene un’elencazione tassativa che trova la sua “ratio” nell’esigenza di tutelare l’integrità delle case di abitazione e delle pertinenze che le rendono più comode.
Sentenza|| n. 19901. Servitù di passaggio coattivo l’insediamento produttivo non rientra nell’esenzione
Data udienza 25 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Servitù – Servitù coattiva di passaggio – Costituzione – Art. 1051 co 4 c.c. – Esenta da detta servitù le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti – Elencazione tassativa – “Ratio” – Esigenza di tutelare l’integrità delle case di abitazione e degli accessori che le rendono più comode – L’insediamento produttivo non rientra nell’esenzione
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi G. – Presidente
Dott. ORILIA Lorenzo – rel. Consigliere
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere
Dott. ROLFI Federico V. A. – Consigliere
Dott. CAPONI Remo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 6130/2018 R.G. proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv.ti (OMISSIS), E (OMISSIS), ed elettivamente domiciliata in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), E (OMISSIS), e con essi elettivamente domiciliato in (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonche’
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
nonche’
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 2389/2017 della Corte d’Appello di Palermo depositata il 14.12.2017;
Udita la relazione della causa svolta dal consigliere Dott. Lorenzo Orilia;
Lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. TRONCONE FULVIO, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale di (OMISSIS) e altri e rigetto dei restanti ricorsi;
lette le memorie depositate dalle parti.
Servitù di passaggio coattivo l’insediamento produttivo non rientra nell’esenzione
RITENUTO IN FATTO
1 Il Tribunale di Sciacca, con sentenza 6.9.2013, in accoglimento della domanda proposta dagli attori (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Questa decisione e’ stata parzialmente riformata dalla Corte d’Appello di Palermo, che, adita dal soccombente (OMISSIS), con sentenza n. 2389/2017 resa pubblica il 14.12.2017 – e per quanto ancora interessa – ha costituito la servitu’ in favore dei fondi degli attori attraverso un altro tracciato, che attraversava il fondo della convenuta (OMISSIS), riportato in catasto al foglio (OMISSIS) (rappresentato in rosso nell’allegato IV della relazione di CTU). La Corte d’Appello ha invece rigettato la domanda di costituzione di servitu’ coattiva avanzata dai tre interventori ed ha compensato tra tutte le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Per giungere a questa soluzione, conseguenza dell’accoglimento del secondo motivo dell’appello proposto da (OMISSIS), la Corte territoriale, per quanto ancora interessa, ha rilevato:
– che, in ordine alla posizione degli interventori, il difetto di titolarita’ del loro diritto di proprieta’ andava rilevato di ufficio, in mancanza della relativa prova (essendo tardiva la produzione documentale avvenuta dopo il verificarsi delle preclusioni istruttorie);
-che non risultava neppure dimostrata l’interclusione, in mancanza di accertamenti peritali;
– che, con riferimento al secondo motivo di appello del convenuto (sulla individuazione del fondo servente) la perizia di parte prodotta dall’appellante principale era ammissibile in appello;
-che il prudente contemperamento dei contrapposti interessi imponeva di prescegliere, per la costituzione della servitu’ coattiva, il tracciato distinto col n. 1 e colorato in rosso nell’allegato alla CTU (attraverso il fondo della convenuta (OMISSIS)), ritenuto piu’ idoneo a realizzare le esigenze sottese al principio del minimo mezzo, in quanto non presentava difficolta’ di esecuzione e non comprometteva in alcun modo lo sfruttamento del vicino fabbricato della convenuta, in atto ad uso non abitativo e quindi non soggetto all’esenzione di cui all’articolo 1051 c.c., u.c.
2 Contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS) con tre motivi contrastati con separati controricorsi dal terzo chiamato in causa (OMISSIS), dagli originari attori (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.
Il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio Troncone, ha concluso per l’accoglimento del ricorso incidentale di (OMISSIS) e altri e per il rigetto dei restanti ricorsi.
Le parti hanno depositato memorie in prossimita’ dell’udienza.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 Premessa la riunione ai sensi dell’articolo 335 c.p.c. dei ricorsi contro la stessa sentenza, osserva la Corte che col primo motivo la ricorrente principale (OMISSIS) denunzia violazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 3 con conseguente nullita’ della sentenza e del procedimento per avere la Corte di merito ritenuto ammissibile in appello l’elaborato peritale prodotto dall’appellante principale benche’ ad esso fossero allegati 15 documenti non esibiti in primo grado. Ad avviso della ricorrente, l’ammissione, in appello, di tale produzione documentale come allegata alla perizia di parte consente di eludere il divieto di produzione previsto dall’articolo 345 c.p.c., comma 3 bastando, come nella specie, allegare dei documenti alla relazione peritale.
Il motivo e’ inammissibile.
Va premesso in linea di principio che la consulenza di parte costituisce una semplice allegazione difensiva, priva di autonomo valore probatorio, la cui produzione, regolata dalle norme che disciplinano tali atti e percio’ sottratta al divieto di cui all’articolo 345 c.p.c., deve ritenersi consentita anche in appello (tra le varie: Sez. 2 -, Sentenza n. 1614 del 19/01/2022; Rv. 663635; Sez. 2 -, Ordinanza n. 20347 del 24/08/2017; Rv. 645101; Sez. U, Sentenza n. 13902 del 03/06/2013 Rv. 626470; principio richiamato anche da Sez. U -, Sentenza n. 5624 del 21/02/2022 Rv. 664033 in motivazione).
Quanto alla dedotta allegazione documentale alla relazione di parte, la censura, per come prospettata, e’ inammissibile per difetto di autosufficienza perche’ si limita a menzionare genericamente l’esistenza di documenti in allegato alla perizia di parte senza neanche premurarsi di indicarne il contenuto.
1.2 Col secondo motivo la ricorrente denunzia la violazione dell’articolo 1051 c.c., comma 2 criticando la Corte d’Appello in ordine al contemperamento degli opposti interessi nella scelta del tracciato da assoggettare al passaggio coattivo. Analizza quindi una serie di passaggi argomentativi in ordine al danno per i fondi serventi evidenziando in particolare la destinazione del proprio immobile (insediamento produttivo per il confezionamento di conglomerati) e quindi i gravissimi pregiudizi derivanti dall’imposizione della servitu’ sul tracciato n. 1.
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Il motivo e’ infondato.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’ erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa e’, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimita’ (v. Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019 Rv. 652549; Sez. 1 -, Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017 Rv. 645538; Sez. L, Sentenza n. 195 del 11/01/2016; Rv. 638425; Sez. 5, Sentenza n. 26110 del 30/12/2015 Rv. 638171).
Nel caso di specie, il vizio denunciato non ricorre, perche’ la critica che la ricorrente muove alla Corte d’Appello ha di mira esclusivamente la motivazione, come emerge con chiarezza dai ripetuti richiami al vizio motivazionale contenuti nel corpo del motivo (v. pagg. 10 e 11 ricorso). Si contesta, insomma, la valutazione sul contemperamento dei contrapposti interessi operata dal giudice di merito, che implica un tipico accertamento in fatto e, come tale, e’ sottratto al sindacato di legittimita’ se congruamente motivato (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 29579 del 22/10/2021 Rv. 662565; Sez. 2 -, Ordinanza n. 17940 del 27/08/2020 Rv. 658945).
1.3 Col terzo motivo si denunzia la violazione dell’articolo 1051 c.c., comma 4 e l’omesso esame di un fatto decisivo per la decisione ed oggetto di discussione tra le parti, con particolare riferimento all’esenzione prevista dall’u.c. della citata disposizione. La Corte di merito, a dire della ricorrente, non avrebbe considerato la destinazione del proprio immobile ad insediamento produttivo per il confezionamento di conglomerati, omettendo cosi’ l’esame di un fatto decisivo perche’ “per casa, agli effetti dell’articolo 1051, deve intendersi non solo quella di abitazione, ma qualsiasi luogo destinato (come nella specie) ad attivita’ produttiva”. Evidenzia che il tracciato n. 1 (prescelto dalla Corte per la costituzione della servitu’ coattiva) attraversa l’area di parcheggio dell’impianto di confezionamento di conglomerati e dunque non si concilierebbe assolutamente con detto impianto industriale, mentre il passaggio sul fondo di (OMISSIS) si svolgerebbe su un terreno incolto a oltre 30 metri dal fabbricato, e non comporterebbe alcun impatto sul contesto ambientale dovuto alla costruzione del muro.
Anche tale motivo e’ infondato.
L’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, riformulato dal Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, articolo 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articoli 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014 Rv. 629831).
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Nel caso in esame, il denunciato vizio non ricorre per una duplice ragione.
Innanzitutto, perche’ la Corte d’Appello ha esaminato la destinazione dell’immobile di proprieta’ della ricorrente (laddove, a pag. 11 della sentenza ha rilevato “l’uso non abitativo” del vicino fabbricato della ricorrente); in secondo luogo perche’ il fatto il cui esame si assume omesso (cioe’ la destinazione ad “insediamento produttivo per il confezionamento di conglomerati”) non e’ decisivo. Ed infatti, se si esclude l’unico precedente richiamato dal ricorso (Sez. 2, Sentenza n. 3097 del 31/03/1987), secondo la costante giurisprudenza di legittimita’, in materia di servitu’ di passaggio coattivo, la disposizione dell’articolo 1051 c.c., comma 4, che esenta da detta servitu’ le case, i cortili, i giardini e le aie ad esse attinenti, contiene un’elencazione tassativa che trova la sua “ratio” nell’esigenza di tutelare l’integrita’ delle case di abitazione e degli accessori che le rendono piu’ comode; ne consegue che per stabilire se sussista o meno l’ipotesi del cortile o del giardino occorre aver riguardo alla loro destinazione non soltanto attuale, ma anche potenziale, desumibile dalla situazione dei luoghi (tra le varie, cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 17156 del 26/06/2019 Rv. 654341; Sez. 2, Sentenza n. 9116 del 06/06/2012 Rv. 622638; Sez. 2, Sentenza n. 2367 del 09/03/1988 Rv. 458152; Sez. 2, Sentenza n. 2478 del 14/06/1977 Rv. 386188).
Sulla scorta di tale principio – a cui il Collegio intende oggi dare continuita’ – l’insediamento produttivo non rientra nell’esenzione e quindi l’eventuale specifico rilievo di tale particolare destinazione non avrebbe prodotto conseguenze diverse nella decisione della lite.
2 Passando all’esame del ricorso incidentale degli interventori (OMISSIS)- (OMISSIS), con l’unico motivo si denunzia violazione ed errata applicazione degli articoli 1051 c.c., articoli 268 e 105 c.p.c.. Premettono i ricorrenti incidentali che la Corte d’Appello avrebbe dovuto qualificare il loro intervento come principale e ritenerlo ammissibile, essendo finalizzato ad ottenere il riconoscimento della servitu’ di passaggio coattivo anche a favore dei loro immobili. Ad avviso dei (OMISSIS)- (OMISSIS), la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere tempestiva la produzione documentale versata in secondo grado, trattandosi di prove “precostituite” e non “costituende”; i ricorrenti incidentali citano un orientamento dottrinario nonche’ alcune pronunce di legittimita’, sottolineando che nel caso in esame le preclusioni non riguarderebbero la situazione sostanziale nuova dedotta dagli interventori.
Richiamano poi una serie di passaggi motivazionali contenuti nella sentenza di primo grado (ad essi favorevole) da cui emergerebbe l’accertamento sia della proprieta’ dei fondi che dell’interclusione degli stessi, ricavata a sua volta dalle risultanze peritali in merito alla riscontrata interclusione di fondi limitrofi, il che stava a dimostrare l’inclusione anche dei loro immobili in tale categoria. Richiamano inoltre egli accertamenti contenuti in una consulenza di parte svolta nel (OMISSIS) e invocano il principio di non contestazione applicabile anche in epoca anteriore alla modifica normativa dell’articolo 115 c.p.c..
Il ricorso e’ infondato sotto ogni profilo in cui si articola.
Servitù di passaggio coattivo l’insediamento produttivo non rientra nell’esenzione
Va premesso che l’intervento volontario dei (OMISSIS)- (OMISSIS) con atto del 18.11.2010, a oltre cinque anni dall’inizio della lite, dopo il maturare delle preclusioni istruttorie e dopo l’ultimazione delle operazioni peritali, e’ il frutto di una libera scelta difensiva delle parti, che ben potevano promuovere un regolare giudizio (in via autonoma o unitamente agli altri attori) ed avvalersi cosi’ della ordinaria scansione processuale per tutte le attivita’ istruttorie.
Cio’ posto, va segnalato, quanto alle preclusioni in caso di intervento principale (quale e’ indubbiamente quello in esame) l’orientamento di questa Corte secondo cui, in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell’intervento, non sono piu’ consentiti ad alcuna parte, contenuta nell’articolo 268 c.p.c., comma 2, opera esclusivamente sul piano istruttorio, non anche su quello assertivo, e deve ritenersi riferita sia alle prove costituende, sia alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti; di talche’ non e’ ammessa la tardiva produzione documentale volta a comprovare la legittimazione ad agire dell’interveniente, in quanto la controparte sarebbe privata della possibilita’ di fornire la relativa prova contraria (cfr. Sez. 3 -, Ordinanza n. 12463 del 09/05/2023 Rv. 667552; Sez. 3 -, Ordinanza n. 20882 del 22/08/2018 Rv. 650431).
Correttamente, dunque, e’ stata ritenuta preclusa la produzione in primo grado della documentazione a sostegno della legittimazione attiva, anche perche’ il giudice di merito ha riscontrato che non constava “da parte di attori e convenuto il riconoscimento espresso di tale qualita’ ne’ lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione di essa (Cass. S.U.2951/2016) e non rilevando la mancanza di specifica contestazione sul punto, trattandosi di fatto presumibilmente ignoto alle altre parti”. Ed altrettanto correttamente, e’ stato rilevato, in via ufficiosa, il difetto di titolarita’, dal lato attivo, sulla scorta della citata pronuncia delle Sezioni unite secondo cui, appunto, la carenza di titolarita’, attiva o passiva, del rapporto controverso e’ rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa.
Ne’ era ammissibile la produzione documentale in appello, ostandovi il divieto di cui all’articolo 345 c.p.c. nella versione applicabile alla fattispecie. Infatti, la nuova formulazione dell’articolo 345 c.p.c., comma 3, introdotta dal Decreto Legge n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un’espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale “tempus regit actum”, quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012 (cfr. Sez. 2 -, Ordinanza n. 21606 del 28/07/2021 Rv. 661833; Sez. 2 -, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017 Rv. 643372).
Quanto ai rilievi contenuti nella seconda parte del motivo, l’accertamento in concreto dell’esistenza dell’interclusione integra un apprezzamento in fatto riservato al giudice di merito (v. Sez. 2 -Ordinanza n. 14 del 03/01/2020 Rv. 656331; Sez. 2, Sentenza n. 1508 del 26/01/2006 Rv. 587105; Sez. 2, Sentenza n. 3283 del 29/10/1974 e altre). Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha escluso l’interclusione rilevando che non vi e’ stato nessun accertamento peritale, dovuto al fatto che le parti sono intervenute nel giudizio dopo l’espletamento dell’incarico (v. pag. 7 sentenza). La motivazione, dunque, esiste ed e’ imperniata sostanzialmente sul difetto di prova; il problema allora potrebbe spostarsi sul piano della sufficienza dell’iter argomentativo, ma un tale vizio ormai non e’ piu’ denunziabile in sede di legittimita’ per espressa volonta’ del legislatore (articolo 360 c.p.c., n. 5).
Quanto ai richiami ai rilievi svolti dal consulente tecnico di ufficio sulla appartenenza degli immobili, va ribadito che non spetta al consulente di accertare la proprieta’ dei fondi.
Privo di autosufficienza e’, infine, il richiamo alla perizia del (OMISSIS) di cui si parla a pag. 9 del ricorso, non risultando ne’ la data ne’ la sede di deposito nel giudizio di merito e non bastando la generica affermazione che la perizia trovasi “in atti”.
Sulla non contestazione della titolarita’ della proprieta’, infine, la Corte territoriale ha risposto a pag. 8 della sentenza sotto il profilo dell’irrilevanza “trattandosi di fatto presumibilmente ignoto alle altre parti”, del tutto in linea con la giurisprudenza di legittimita’ secondo cui l’onere di contestazione – la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova – sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (v. Sez. 3, Sentenza n. 14652 del 18/07/2016 Rv. 640518; Sez. L -, Ordinanza n. 87 del 04/01/2019 Rv. 652044; Sez. 3 -, Ordinanza n. 12064 del 08/05/2023 Rv. 667555). Ed e’ evidente che le altre parti del giudizio ben potevano ignorare la circostanza, non essendo tenute a conoscere le vicende proprietarie dei fondi appartenenti a terzi.
3 Resta, infine, da affrontare la questione delle spese del giudizio di merito, oggetto di specifica doglianza posta degli originari attori-odierni controricorrenti nel loro controricorso contenente ricorso incidentale (come subordinatamente precisato a pag. 13). Si denunzia la violazione e falsa o mancata applicazione dell’articolo 91 c.p.c. ed omesso esame di un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5 per avere la Corte d’Appello disposto la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio ponendo quelle della CTU totalmente a carico degli attori, risultati vittoriosi sulla domanda di costituzione della servitu’.
La censura e’ fondata solo in parte.
Va premesso che il giudizio e’ iniziato con atto di citazione del 4.10.2005 e quindi e’ soggetto alla disposizione dell’articolo 92 c.p.c., comma 2 nella versione anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 28 dicembre 2005, n. 63, articolo 2, comma 1: era dunque consentita la compensazione per giusti motivi.
Trova allora applicazione il principio secondo cui in materia di procedimento civile, il sindacato di legittimita’ sulle pronunzie dei giudici del merito e’ diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non e’ tenuto a motivare (cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 26912 del 26/11/2020 Rv. 659925; Sez. 3, Sentenza n. 10009 del 24/06/2003 Rv. 564510; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 24502 del 17/10/2017 (Rv. 646335).
Non e’ dunque sindacabile la scelta della Corte di merito di compensare le spese per giusti motivi, ravvisati nella natura della controversia e nell’incertezza obiettiva dell’esito della stessa e, sotto tale profilo la censura va disattesa.
Tuttavia, la chiara volonta’ della Corte di merito di operare discrezionalmente una equa ripartizione delle spese tra le varie parti mediante la compensazione integrale delle stesse rende inspiegabile la scelta di lasciare quelle di consulenza tecnica a carico esclusivo degli attori, se e’ vero, come e’ vero, che l’indagine e’ stata compiuta nell’interesse di tutte le parti presenti nel giudizio al momento del conferimento dell’incarico (attori, convenuta e chiamato in causa).
E’ quindi censurabile la scelta di addossare l’onere delle spese di consulenza a carico degli attori (OMISSIS) e altri, che erano risultati totalmente vittoriosi.
Sotto quest’ ultimo profilo il ricorso va accolto e, non ritenendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la sentenza va cassata senza rinvio (ex articolo 384 c.p.c., comma 2), disponendosi che le spese di consulenza tecnica vengano poste in misura eguale tra le parti, con ovvia esclusione dei (OMISSIS)- (OMISSIS), che di essa non hanno mai usufruito.
In conclusione, respinti i ricorsi di (OMISSIS) (principale) e dei tre interventori (OMISSIS)- (OMISSIS) (incidentali) e accolto solo parzialmente il ricorso incidentale degli originari attori (OMISSIS) e altri, la sentenza va cassata senza rinvio.
L’esito della lite giustifica la compensazione tra le parti del presente giudizio.
Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater -, da parte della ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
Servitù di passaggio coattivo l’insediamento produttivo non rientra nell’esenzione
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso principale nonche’ quello incidentale di (OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
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