Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19695.
Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità abbia inserito nella sentenza argomentazioni sul merito
Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conseguentemente, è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che i due motivi addotti dal ricorrente non avevano censurato la sentenza impugnata sotto il profilo in punto di rito che la stessa aveva adottato quale sua prima “ratio decidendi”, ha concluso per l’inammissibilità del ricorso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, ordinanza 29 settembre 2022, n. 28364; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 19 settembre 2022, n. 27388; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 11 marzo 2022, n. 7995; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 1° febbraio 2021, n. 2155; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 16 giugno 2020, n. 11675; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 dicembre 2017, n. 30393; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 agosto 2015, n. 17004; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 30 ottobre 2013, n. 24469; Cassazione, sezione civile I, sentenza 1° marzo 2012, n. 3229; Cassazione, sezione civile II, sentenza 2 maggio 2011, n. 9647; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 2 aprile 2007, n. 8087).
Ordinanza|| n. 19695. Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità abbia inserito nella sentenza argomentazioni sul merito
Data udienza 24 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Sentenza – Pronuncia di inammissibilità – Motivazione anche sul merito svolta “ad abundantiam” – Inammissibilità per difetto di interesse
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FRASCA Raffaele – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Presidente di Sez.
Dott. GRAZIOSI Chiara – rel. Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 17310/2020 proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., rappresentata e difesa unitamente e disgiuntamente dagli avvocati (OMISSIS) – presso il cui indirizzo PEC ha eletto domicilio – e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), presso il cui indirizzo PEC e’ elettivamente domiciliata;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 501/2020 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 12/2/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/5/2023 dal Consigliere CHIARA GRAZIOSI.
Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità abbia inserito nella sentenza argomentazioni sul merito
RILEVATO
che:
Con citazione del 22 dicembre 2016 (OMISSIS) S.r.l. – in seguito S.p.A. – conveniva davanti al Tribunale di Milano (OMISSIS) S.r.l., chiedendo che fosse dichiarata la risoluzione per inadempimento della convenuta di contratti di0020noleggio – in particolare, contratto di noleggio del 21 ottobre 2009 avente per oggetto “Quarter Box in plastica riutilizzabili a sponde abbattibili per prodotti ortofrutticoli”, contratto di noleggio del 29 ottobre 2011 di “Pallet in plastica riutilizzabili” per prodotti ortofrutticoli ed altri commestibili e contratto di noleggio del 24 aprile 2012 di “Pallet in plastica riutilizzabili” per prodotti ittici – e fosse condannata la convenuta a risarcire danni patrimoniali – consistenti nella perdita di supporti noleggiati, nelle mancate movimentazioni e nella perdita di profitto per un totale di Euro 3.500.000 – e danno non patrimoniale relativo alla reputazione commerciale nella misura di Euro 200.000 o nella diversa somma di giustizia equitativamente liquidata. In particolare, indicate per ciascuno dei contratti la durata del ciclo di rotazione, l’indennita’ dovuta per il caso di perdita o deterioramento dei supporti e le indennita’ dovute per il caso di rallentamenti del ciclo di rotazione, e altresi’ addotto che i rapporti con la convenuta costituivano circa il 30% del proprio fatturato totale, l’attrice allegava pure che, a ridosso dell’inadempimento di controparte, a questa aveva contestato un aumento dei supporti non rientranti dal suo circuito, una incontrollata diffusione sul mercato di notizie che la convenuta avrebbe a breve sostituito (OMISSIS) quale sua fornitrice con un concorrente e diversi casi di utilizzo abusivo dei supporti di (OMISSIS) con disinteresse della controparte alla tutela della proprieta’ attorea, culminato nell’aprile 2015 nell’abbandono in un incustodito piazzale a Ravenna di centinaia di supporti (OMISSIS) come sarebbe stato documentato.
La convenuta si costituiva tardivamente, resistendo e chiedendo, in via riconvenzionale, l’accertamento dell’inadempimento attoreo.
Nella prima memoria ex articolo 183 c.p.c., comma 6, l’attrice replicava, chiedendo il pagamento di una fattura prodotta da controparte del 7 luglio 2015 e di ulteriori fatture del 2015, e depositava congiuntamente un lodo arbitrale che era stato frattanto pronunciato in relazione ad un altro contratto.
Nella seconda memoria, poi, l’attrice tra l’altro chiedeva pure prova testimoniale e consulenza tecnica d’ufficio contabile, depositando anche altri documenti e una perizia contabile.
Il Tribunale, senza svolgere istruttoria, pronunciava la sentenza n. 9208/2018, con cui dichiarava la risoluzione dei contratti per inadempimento della convenuta e rigettava ogni altra domanda.
(OMISSIS) proponeva appello principale – per ottenere l’accoglimento della domanda risarcitoria – e (OMISSIS) appello incidentale – per ottenere la dichiarazione di risoluzione a causa dell’inadempimento di (OMISSIS) -.
Con sentenza n. 501/2020 la Corte d’appello di Milano rigettava entrambi i gravami.
(OMISSIS) ha presentato ricorso sulla base di due motivi; (OMISSIS) si e’ difeso con controricorso.
La trattazione e’ stata disposta ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c.; il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità abbia inserito nella sentenza argomentazioni sul merito
CONSIDERATO
che:
1. Il primo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli articoli 163, 164 e 183 c.p.c..
Sarebbe stato “omesso l’esame dei rilievi formulati nell’atto d’appello dalla ricorrente” e comunque disattesa la giurisprudenza di legittimita’ sull’onere di allegazione, dichiarando che l’attuale ricorrente non aveva fornito “alcuno degli specifici elementi… di “ragione della domanda””, di cui all’articolo 163 c.p.c., comma 3, n. 4 e articolo 164 c.p.c., comma 4, i quali “avrebbero dovuto consistere sia nella esatta focalizzazione, in relazione agli articolati obblighi a suo avviso previsti in ognuno di detti negozi giuridici a carico di (OMISSIS) ed alle componenti di natura quantitativa correlate alla loro violazione, nonche’ il riferimento ai comportamenti illeciti di ritenuta rilevanza aquiliana citati…, delle condotte di inadempimento degli obblighi in questione e degli specifici comportamenti illeciti… sia nella compiuta indicazione dei pregiudizi che si sostenevano subiti in conseguenza di tale violazione di ciascuno degli obblighi in argomento, in correlazione con ogni negozio giuridico, e dei summenzionati comportamenti illeciti, sia nella specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione delle somme richieste o nella menzione dei motivi per i quali in ipotesi la medesima non sarebbe stata possibile…”.
La sentenza d’appello avrebbe dunque imposto alla ricorrente “un onere di allegazione e prova” cui la normativa e la giurisprudenza nomofilattica non la obbligano, non essendo mancato fin dall’atto introduttivo “il grado di dettaglio” richiesto “circa ogni singola voce del danno lamentato, con “compiuta” dettagliata indicazione del relativo definitivo valore”.
Si invocano a sostegno stralci motivazionali tratti da Cass. 13328/2015, Cass. 7411/2017 e Cass. 1681/2015, per giungere ad affermare che per la domanda di risarcimento di danni l’attore deve “allegare i fatti costitutivi del danno”: e cio’ la ricorrente avrebbe fatto nell’atto introduttivo “indicando chiaramente che il suo pregiudizio, a seguito del totale inadempimento di (OMISSIS), era costituito da (a) mancate movimentazioni dei supporti noleggiati; (b) smarrimento dei supporti noleggiati, e (c) perdita di profitto. Inoltre, quanto alla “valorizzazione delle voci”, avrebbe (a) indicato specificamente, per ognuno dei Contratti, la valorizzazione delle mancate movimentazioni dei prodotti, (b) indicato specificamente, per ognuno dei Contratti, il valore dell’indennizzo dovuto da (OMISSIS) per ogni supporto perduto; (c) indicato l’incidenza dei Contratti sul proprio bilancio”: voci di danno poi suffragate, sotto il profilo della prova, nel termine per la prima e la seconda memoria di cui all’articolo 183 c.p.c., comma 6.
La corte territoriale avrebbe omesso “di considerare la specifica indicazione, nelle conclusioni contenute nell’atto di citazione”, della domanda di condanna di (OMISSIS) “al risarcimento delle diverse voci consistenti in “danno emergente conseguente alla perdita dei supporti dell’attrice ed ai costi delle mancate movimentazioni, e di lucro cessante, in termini di perdita del profitto che (OMISSIS) avrebbe legittimamente conseguito sino alla scadenza naturale dei Contratti” per un totale di Euro 3.500.000 o per la somma di giustizia, nonche’ al “risarcimento del danno alla reputazione commerciale… in seguito alla diffusione sul mercato di notizie improprie e screditanti dell’attivita’ dell’attrice, che si stima in un ammontare non inferiore ad Euro 200.000,00″”.
In tal modo sarebbe stato “perfettamente delineato il thema decidendum, risolvendosi la documentazione relativa alla quantificazione dettagliata del danno al diverso thema probandum, correttamente inclusa nel materiale probatorio che accompagnava la seconda memoria… ad integrazione della documentazione gia’ fornita in sede di atto introduttivo e prima memoria”.
Ne’ sarebbe stato leso il diritto di difesa di controparte; al contrario il giudice d’appello non avrebbe dato “rilievo alla relazione intercorrente tra le parti, che pacificamente permetteva a (OMISSIS) di conoscere nel dettaglio i fatti addebitati e il loro valore”, nonostante nella sentenza d’appello si sia dato atto del precedente giudizio arbitrale e nonostante altresi’ l'”allegazione in citazione, e produzione… nella stessa sede, della dichiarazione confessoria di (OMISSIS) quanto alla sua cognizione dei movimenti e dei noleggi effettuati” e nonostante infine la dettagliata contestazioni di quest’ultima di tutti gli assunti dell’attuale ricorrente, “addirittura mediante una dettagliata perizia contabile in opposizione a quella proposta da (OMISSIS)”.
In conclusione, il giudice d’appello avrebbe realizzato “un ingiustificato diniego di giustizia”.
2. Il secondo motivo denuncia, ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatto decisivo e discusso.
Sarebbe stato “allegato e documentato sin dall’atto introduttivo del giudizio che (OMISSIS) ha lasciato derelitte ingenti quantita’ di supporti di pertinenza di (OMISSIS), per lo smarrimento dei quali la ricorrente ha richiesto l’indennizzo contrattuale, in luoghi non accessibili alla ricorrente e perfino privi di sorveglianza”. Sulla perdita di supporti, con l’atto di citazione l’attuale ricorrente aveva depositato i contratti ed esposto dettagliatamente quanto concordato a proposito dello smarrimento dei supporti noleggiati, indicando specificamente l’importo dell’indennizzo conseguente, documentandolo anche richiamando l’importo addebitato a controparte in un caso precedente di smarrimento.
In particolare, nell’atto di citazione (OMISSIS) avrebbe “allegato i) la negligente gestione dei supporti noleggiati…; (ii) la perdita di supporti…; (iii) la valorizzazione dei supporti perduti” e pertanto contestato “l’accertamento in diversi casi di utilizzo abusivo dei supporti… e del totale disinteresse di (OMISSIS) per la tutela delle proprieta’ di (OMISSIS), culminato nell’aprile del 2015 con l’abbandono, su un piazzale non custodito e non piu’ utilizzato da (OMISSIS) a Ravenna, di centinaia di supporti”, corredando cio’ con documenti fotografici. In seguito questi ultimi sarebbero stati integrati con altri documenti, e il punto sarebbe stato specificamente discusso in giudizio, in cui controparte avrebbe, pur genericamente, contestato la propria responsabilita’. Nonostante questo, a tale fatto (cui la perizia depositata dall’attuale ricorrente avrebbe attribuito un danno di Euro 1.164.223 applicando indennita’ di smarrimento indicate nei contratti e riportate in citazione) non sarebbe stato dedicato alcun riferimento nella sentenza impugnata.
Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità abbia inserito nella sentenza argomentazioni sul merito
3. Va in primis rilevato che la sentenza impugnata, nelle pagine 2 e ss. (numerazione attinente esclusivamente alla parte motiva), cosi’ ha affrontato il gravame:
“… esatta si rivela l’analisi formulata dal Tribunale… con riferimento alla tardivita’, e quindi alla inammissibilita’, dell’introduzione da parte di (OMISSIS) nella dialettica processuale degli elementi a suo avviso dimostrativi dei danni… A tale riguardo dovendosi sottolineare come il processo non rappresenti un “luogo” nel quale le parti possano inserire “ad libitum” nella dialettica che gli e’ ontologicamente connaturata gli elementi argomentativi fondanti le proprie domande e sostanzianti le proprie eccezioni, ma costituisca un agone in cui detti elementi devono essere apportati nel rigoroso rispetto, con riferimento, in particolare, al profilo temporale, della normativa processuale… al fine di garantire il rispetto del principio del contraddittorio… ed al fine di permettere al giudice… la compiuta e definitiva focalizzazione…
(OMISSIS), effettivamente, come asserito dal Tribunale…, nell’atto instaurativo del giudizio, non ha, con cio’ pregiudicando la propria complessiva domanda risarcitoria vuoi di natura contrattuale vuoi di carattere extracontrattuale, fornito, a fronte di una copiosissima trattazione dei contorni dei contratti cui l’azione da essa esperita atteneva e dell’evoluzione dei rapporti tra le parti ad essi connessa, alcuno degli specifici elementi atti a rivestire il valore di “ragione della domanda”… che… avrebbero dovuto consistere sia nella esatta focalizzazione, in relazione agli articolati obblighi a suo avviso previsti in ognuno di detti negozi giuridici a carico di (OMISSIS) ed alle componenti di natura quantitativa correlate alla loro violazione, nonche’ in riferimento ai comportamenti illeciti di ritenuta rilevanza aquiliana citati in tale atto, delle condotte di inadempimento degli obblighi in questione e degli specifici comportamenti illeciti caratterizzati da detta rilevanza a quest’ultima ascrivibili, sia nella compiuta indicazione dei pregiudizi che si sostenevano subiti in conseguenza di tale violazione di ciascuno degli obblighi in argomento, in correlazione con ogni negozio giuridico, e dei summenzionati comportamenti illeciti, sia nella specificazione dei criteri utilizzati per la quantificazione delle somme richieste o nella menzione dei motivi per i quali in ipotesi la medesima non sarebbe stata possibile…”
4. Dunque, la corte territoriale condivide quel che definisce l’analisi formulata dal Tribunale… con riferimento alla tardivita’, e quindi alla inammissibilita’, dell’introduzione da parte di (OMISSIS) nella dialettica processuale degli elementi a suo avviso dimostrativi dei danni”, introducendo la sua complessa motivazione con una prima completa ratio decidendi, e specificamente con un disattendimento fondato sul rito.
La ragione in rito cosi’ enunciata e’ l’unica scrutinabile, per quanto affermato da S.U. 20 febbraio 2007 n. 3840: “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilita’ (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si e’ spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere ne’ l’interesse ad impugnare; conseguentemente e’ ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed e’ viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata” (conformi: S.U. 2 aprile 2007 n. 8087; Cass. sez. 5 luglio 2007 n. 15324; Cass. sez. 2, 2 maggio 2011 n. 9647; Cass. sez. 1, 1 marzo 2012 n. 3229; S.U. 17 giugno 2013 n. 15122; S.U. 30 ottobre 2013 n. 24469; Cass. sez. 3, 20 agosto 2015 n. 17004; Cass. sez. 6-5, ord. 19 dicembre 2017 n. 30393; S.U. ord. 27 novembre 2019 n. 31024; Cass. sez. 1, ord. 16 giugno 2020 n. 11675; S.U. 1 febbraio 2021 n. 2155; Cass. sez. 3, ord. 19 settembre 2022 n. 27388; del tutto isolate, a tacer d’altro, sono le difformi Cass. sez. 6-2, ord. 11 marzo 2022 n. 7995 e Cass. sez. L, ord. 29 settembre 2022 n. 28364).
Non avendo, ut supra si e’ visto, i due motivi censurato la sentenza impugnata sotto il profilo in punto di rito che questa ha adottato quale sua prima ratio decidendi, il ricorso risulta palesemente inammissibile, assorbendo ogni altro profilo.
5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo.
Seguendo l’insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
Qualora il giudice dopo una statuizione di inammissibilità abbia inserito nella sentenza argomentazioni sul merito
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 14.000, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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