Responsabilità per danni a terzi commessi nell’esecuzione di un appalto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 19919.

Responsabilità per danni a terzi commessi nell’esecuzione di un appalto

In materia di responsabilità per danni a terzi commessi nell’esecuzione di un appalto, l’autonomia dell’appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera, potendo configurarsi una corresponsabilità del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex articolo 2043 del Cc, ovvero nell’ipotesi di riferibilità dell’evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso. Con specifico riguardo all’appalto di opere pubbliche, gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della Pa nell’esecuzione dei lavori, con la facoltà, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilità per l’ente committente, salvo il caso in cui i danni a carico di terzi non si siano potuti comunque evitare nonostante un esatto, diligente e scrupoloso esercizio, da parte della pubblica amministrazione, dei poteri di autorizzazione, di controllo e di ingerenza nell’esecuzione dei lavori.

Ordinanza|| n. 19919. Responsabilità per danni a terzi commessi nell’esecuzione di un appalto

Data udienza 5 maggio 2023

Integrale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SESTINI Danilo – Presidente

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere

Dott. AMBROSI Irene – Consigliere

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24995/2020 proposto da:

(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell’avv.to (OMISSIS), che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro-tempore, domiciliata in ROMA presso la sede dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6236/2019 della CORTE D’APPELLO DI NAPOLI depositata il 20/12/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5/05/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL’UTRI.

Responsabilità per danni a terzi commessi nell’esecuzione di un appalto

RILEVATO

Che:

con sentenza resa in data 20/12/2019, la Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettato la domanda proposto dalla (OMISSIS) s.r.l. per la condanna della Presidenza del Consiglio dei Ministri al risarcimento dei danni subiti dalla societa’ attrice a seguito del crollo del muro di sostegno di un fabbricato della struttura alberghiera gestita dalla societa’ attrice e della riduzione dell’arenile prospiciente la ridetta struttura ricettiva; eventi tutti riconducibili alla verificazione di talune mareggiate tra il (OMISSIS);

secondo la prospettazione della societa’ attrice, le mareggiate che avevano provocato i gravi danni denunciati erano stati propiziati dall’erronea e imprudente esecuzione, da parte dell’amministrazione convenuta, di lavori di messa in sicurezza del territorio locale, nella specie consistiti nella sostituzione delle preesistenti scogliere protettive emergenti dal mare con barriere soffolte, la cui installazione era stata tuttavia realizzata solo dopo l’eliminazione delle preesistenti scogliere, con la conseguenza che i gravi fenomeni meteomarini verificatisi nelle more avevano inopinatamente causato le gravi conseguenze dannose dedotto in questa sede;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale ha rilevato come del tutto correttamente il giudice di primo grado avesse accertato, anche attraverso l’ammissione di una consulenza tecnica, l’avvenuta corretta progettazione, da parte dell’amministrazione pubblica, dell’intervento da realizzare in loco, che solo un’imprudente e negligente realizzazione esecutiva da parte dell’impresa appaltatrice aveva trasformato in un’imprevedibile causa di danno; e tanto, nonostante l’avvenuta assicurazione, da parte della direzione dei lavori pubblica, di un costante e adeguato livello di vigilanza, di controllo e di intervento teso a sollecitare la piu’ tempestiva e corretta esecuzione dei lavori, con la conseguente insussistenza di alcuna residua responsabilita’ ascrivibile al comportamento dell’amministrazione committente;

avverso la sentenza d’appello, la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi d’impugnazione;

la Presidenza del Consiglio dei ministri resiste con controricorso.

Responsabilità per danni a terzi commessi nell’esecuzione di un appalto

CONSIDERATO

Che:

con il primo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata, per avere la corte territoriale erroneamente affermato l’as-senza di alcun profilo di rimproverabilita’ nel comportamento dell’am-ministrazione committente nella realizzazione dei lavori denunciati dalla societa’ attrice, avendo il giudice d’appello trascurato di interpretare correttamente le indagini tecniche condotte nel corso del giudizio e il complesso della documentazione acquisita, dalle quale era emersa la mancata adozione, nella specie, di alcun progetto esecutivo idoneo a scongiurare la dannosa realizzazione dell’opera, nonche’ il mancato rispetto, da parte della direzione dei lavori, dei propri doveri di vigilanza e di intervento sugli inadempimenti della societa’ appaltatrice, trascurando di farsi carico dell’immediata interdizione dell’opera di eliminazione delle scogliere emergenti, in attesa della collocazione delle barriere soffolte, cosi’ omettendo di impedire colpevolmente la provocazione dei gravi danni originariamente denunciati, senza neppure adeguatamente avvedersi del contenuto delle censure tempestivamente rivolte dalla societa’ appellante avverso la sentenza di primo grado;

il motivo e’ inammissibile;

osserva il Collegio come, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimita’, in materia di responsabilita’ per danni a terzi commessi nell’esecuzione di un appalto, l’autonomia dell’appaltatore comporta che, di regola, egli deve ritenersi unico responsabile dei danni derivati a terzi dall’esecuzione dell’opera, potendo configurarsi una corresponsabilita’ del committente soltanto in caso di specifica violazione di regole di cautela nascenti ex articolo 2043 c.c., ovvero nell’ipotesi di riferibilita’ dell’evento al committente stesso per culpa in eligendo per essere stata affidata l’opera ad un’impresa assolutamente inidonea ovvero quando l’appaltatore, in base a patti contrattuali, sia stato un semplice esecutore degli ordini del committente, agendo quale nudus minister dello stesso (cfr., ex plurimis, Sez. 2, Sentenza n. 1234 del 25/01/2016, Rv. 638645 – 01);

con specifico riguardo all’appalto di opere pubbliche, la giurisprudenza di legittimita’ ha sottolineato come gli specifici poteri di autorizzazione, controllo ed ingerenza della p.a. nell’esecuzione dei lavori, con la facolta’, a mezzo del direttore, di disporre varianti e di sospendere i lavori stessi, ove potenzialmente dannosi per i terzi, escludono ogni esenzione da responsabilita’ per l’ente committente (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 25408 del 12/12/2016, Rv. 642145 – 01), salvo il caso in cui i danni a carico di terzi non si siano potuti comunque evitare nonostante un esatto, diligente e scrupoloso esercizio, da parte della pubblica amministrazione, dei poteri di autorizzazione, di controllo e di ingerenza nell’esecuzione dei lavori;

Responsabilità per danni a terzi commessi nell’esecuzione di un appalto

nel caso di specie, il giudice d’appello ha proceduto a una specifica ricostruzione dei fatti di causa individuando le ragioni per cui la stazione pubblica appaltante avesse correttamente e tempestivamente esercitato le proprie prerogative di controllo, di indirizzo e di ingerenza nell’attivita’ dell’appaltatore al fine di correggere le evidenti inadempienze di quest’ultimo, senza che potesse residuare alcun ulteriore profilo di rimproverabilita’ a suo carico;

in questa sede, la societa’ ricorrente ha denunciato l’erroneita’ della sentenza impugnata per aver malamente interpretato e sostanzialmente disconosciuto i profili di rimproverabilita’ del comportamento dell’amministrazione committente nella realizzazione dei lavori dannosi; e tuttavia, nel procedere in questa direzione, la ricorrente si e’ sostanzialmente limitata a prospettare una rilettura degli elementi di prova complessivamente acquisiti al giudizio, allo scopo di sostenere una riformulazione valutativa nel merito dei fatti di causa;

si tratta, pertanto, di una prospettiva critica non legittimamente proponibile in sede di legittimita’, dovendo in questa sede ribadirsi il principio secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimita’, non gia’ il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale, ma solo la facolta’ di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della congruita’ della coerenza logica, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l’attendibilita’ e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita’ dei fatti ad essi sottesi, dando cosi’ liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr., ex plurimis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 331 del 13/01/2020, Rv. 656802 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 27197 del 16/12/2011, Rv. 620709);

con il secondo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale violato il principio di diritto in forza del quale, in presenza di un danno derivante dall’esecuzione di opera pubblica, la stazione appaltante deve fornire la prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l’accaduto, essendosi limitata, nella specie, ad evidenziare l’avvenuta emanazione, da parte del direttore dei lavori, di prescrizioni meramente formali, senza esigere l’assunzione, da parte della stazione appaltante, della responsabilita’ di un immediato intervento operativo volto ad eliminare il rischio di danni concretamente causato dagli inadempimenti della societa’ appaltatrice, cosi’ sottraendosi al rilievo della violazione, da parte del committente pubblico, dei propri doveri di controllo, di vigilanza e di sostituzione nei confronti dell’impresa esecutrice dei lavori, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 125, comma 6, lettera f) e articolo 204, comma 4, nella formulazione applicabile ratione temporis;

Responsabilità per danni a terzi commessi nell’esecuzione di un appalto

il motivo e’ inammissibile;

osserva il Collegio come, anche attraverso la proposizione della censura in esame, la societa’ ricorrente si sia spinta alla proposta di una rilettura nel merito dei fatti di causa secondo una soggettiva interpretazione degli elementi di prova acquisiti al giudizio, nonche’ all’evoca-zione dell’eventuale violazione di parametri normativi la cui applicazione, tuttavia, avrebbe presupposto l’avvenuta attestazione, in fatto, del ricorso delle relative condizioni oggettive di applicabilita’ (con particolare riguardo al ricorso di una “somma urgenza nei quali ogni ritardo sia pregiudizievole alla pubblica incolumita’” ex articolo 204, comma 4 cit., nella specie del tutto assente);

si tratta, pertanto, ancora una volta, di una proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, in quanto tale non consentita in sede di legittimita’;

con il terzo motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale violato i principi di diritto concernenti l’applicabilita’ dell’articolo 2051 c.c. nel caso in cui il danno a terzi venga provocato dalla cosa oggetto dell’appalto, come specificamente avvenuto nel caso di specie attesa la provenienza dei danni subiti dall’odierno ricorrente dall’impropria rimozione di una struttura protettiva;

il motivo e’ infondato;

osserva il Collegio come l’intera controversia in esame si sia sviluppata e svolta sul presupposto del ritenuto carattere dannoso, non gia’ di una (pretesa) cosa responsabile dei danni denunciati dalla societa’ attrice, bensi’ dell’attivita’ di vigilanza, di controllo e di surrogazione della stazione appaltante pubblica nei confronti dell’attivita’ dannosa dell’appaltatore;

cio’ posto, il motivo in esame, oltre ad incorrere con evidenza in un difetto di correlazione con il tenore delle domande proposte e dei fatti di causa complessivamente sottoposti al dibattito processuale, risulta diretto alla prospettazione dei termini di una domanda nuova (eventualmente fondata sull’incidenza normativa dell’articolo 2051 c.c.), come tale inammissibilmente proposta per la prima volta in questa sede, in assenza di alcuna dimostrazione del contrario in violazione del principio che impone la puntuale e completa allegazione del ricorso, ai sensi dell’articolo 366 c.p.c., n. 6;

con il quarto motivo, la ricorrente censura la sentenza impugnata per omesso esame di fatti decisivi controversi, avendo la corte territoriale omesso di esaminare il punto decisivo della vicenda consistito nell’inerzia del committente nonostante il crollo dell’edificio di proprieta’ della societa’ ricorrente, secondo quanto confermato dallo stesso consulente tecnico d’ufficio nella parte in cui aveva espressamente evidenziato come gli ordini emessi dalla committenza non fossero stati sufficienti ad impedire il danno;

Responsabilità per danni a terzi commessi nell’esecuzione di un appalto

il motivo e’ inammissibile;

osserva il Collegio come la corte territoriale, diversamente da quanto dedotto dall’odierna societa’ ricorrente, non risulti affatto aver trascurato l’esame del comportamento contrattuale tenuto dalla stazione pubblica appaltante, avendolo bensi’ esaminato nel suo complesso e derivando, da tale complessiva valutazione, il giudizio di piena congruita’ rispetto alle esigenze di tutela dei terzi;

cio’ posto, conseguentemente, la doglianza in esame, lungi dal prospettare l’omesso esame di un fatto decisivo controverso tra le parti, ha finito col risolversi, ancora una volta, in una sostanziale proposta di rilettura nel merito dei fatti di causa, come tale non consentita in questa sede;

con il quinto motivo, la societa’ ricorrente censura la sentenza impugnata per avere la corte territoriale omesso di considerare le circostanze evidenziate dalla societa’ odierna ricorrente in sede di appello, con particolare riguardo alla grave incompetenza funzionale in cui era incorsa l’amministrazione convenuta nella realizzazione di opere dannose del tutto estranee alle originarie previsioni di intervento connesse alla gestione dell’emergenza del porto di (OMISSIS), con la conseguente mancata valorizzazione di tale premessa ai fini dell’accertamento della responsabilita’ dello Stato nella produzione dell’evento dannoso;

il motivo e’ inammissibile;

osserva il Collegio come, attraverso la proposizione della doglianza in esame, l’odierna societa’ ricorrente abbia evocato il preteso omesso esame, da parte del giudice d’appello, di una specifica circostanza di fatto (l’avere agito, la stazione pubblica appaltante, in una condizione di incompetenza funzionale) senza, tuttavia, articolare in modo adeguato sul piano argomentativo, tanto l’effettivita’ di tale presupposto, quanto le pretese ragioni della decisivita’ di tale omissione, essendosi la stessa limitata ad affermare in modo meramente apodittico che l’opera oggetto dell’odierno esame non fosse necessaria e urgente ai fini del pubblico interesse (astenendosi dal fornire alcun estremo concreto, idoneo a corroborare tale prospettazione), e senza argomentare alcunche’ in relazione alla circostanza dell’eventuale differente ricaduta (e dunque della concreta rilevanza) sui termini della decisione, dell’eventuale esame, da parte dei giudici del merito, dell’aspetto concernente il profilo di incompetenza funzionale dell’amministrazione convenuta;

sulla base di tali premesse, rilevata la complessiva infondatezza delle censure esaminate, dev’essere pronunciato il rigetto del ricorso, con la conseguente condanna della societa’ ricorrente al rimborso, in favore dell’amministrazione controricorrente, delle spese del giudizio di legittimita’, secondo la liquidazione di cui al dispositivo;

dev’essere infine attestata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio, liquidate in complessivi Euro 12.000,00, oltre alle spese eventualmente prenotate a debito.

Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per i ricorsi, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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