Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18951.
Qualora la causa nonostante l’assenza dell’appellante sia stata trattenuta in decisione
La norma contenuta nell’art. 348, comma 1, c.p.c. è diretta unicamente a garantire l’interesse dell’appellante ad evitare che sia dichiarata l’improcedibilità del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla udienza successiva a quella disertata, ma non attribuisce allo stesso il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito. Pertanto, qualora la causa, nonostante l’assenza dell’appellante, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest’ultimo, l’appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalità prescritte dall’art. 348 cit., quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilità del gravame.
Ordinanza|| n. 18951. Qualora la causa nonostante l’assenza dell’appellante sia stata trattenuta in decisione
Data udienza 28 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Aiuti comunitari – Agricoltura – Olio di oliva – AGEA – Recupero somme erogate campagne olearie
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente
Dott. MELONI Marina – Consigliere
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12103/2020 R.G. proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso SENTENZA di TRIBUNALE ROMA n. 17941/2019 depositata il 23/09/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/02/2023 dal Consigliere ANTONIO PIETRO LAMORGESE.
Qualora la causa nonostante l’assenza dell’appellante sia stata trattenuta in decisione
FATTI DI CAUSA
Il Giudice di Pace di Roma (d’ora in avanti GdP) ha rigettato la domanda di (OMISSIS), produttrice agricola, per la condanna dell'(OMISSIS) al pagamento della somma ancora dovuta di Euro 108,96 per aiuto alla produzione olearia per la campagna 2003-2004, essendole stato corrisposto l’importo di Euro 812,92, anziche’ il maggior importo richiesto di Euro 921,88. L'(OMISSIS) aveva infatti disposto il recupero delle somme erogate per le campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000, a seguito della decisione della Commissione Europea in data 29 aprile 2005, pubblicata sulla G.U.C.E. del 3 maggio 2005, n. L112, con la quale era stato rideterminato il quantitativo nazionale massimo garantito, effettivamente ammissibile all’aiuto comunitario per ciascun produttore per le predette campagne olearie.
Il gravame di (OMISSIS) e’ stato rigettato dal Tribunale di Roma con sentenza del 23 settembre 2019, avverso la quale e’ proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, resistiti dall'(OMISSIS) con controricorso e ricorso incidentale condizionato.
Qualora la causa nonostante l’assenza dell’appellante sia stata trattenuta in decisione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia nullita’ della sentenza per violazione degli articoli 348 c.p.c. e 59 disp. att. c.p.c., per non avere il Tribunale comunicato alla parte appellante (OMISSIS), non presente all’udienza del 10 luglio 2019, il rinvio della causa all’udienza del 12 settembre 2019 per precisazione delle conclusioni e per avere erroneamente affermato che il rinvio era stato disposto su richiesta delle parti, sebbene l’appellante non fosse presente in udienza, essendo presente solo l'(OMISSIS).
Il motivo e’ infondato alla luce del principio secondo cui la norma contenuta nell’articolo 348, comma 1, c.p.c. (la quale dispone che, in caso di mancata costituzione o di mancata comparizione dell’appellante alla prima udienza, la causa sia rinviata ad altra udienza con la relativa comunicazione del rinvio all’appellante) e’ diretta unicamente a garantire l’interesse di quest’ultimo ad evitare che sia dichiarata l’improcedibilita’ del gravame senza che egli sia stato posto in grado di costituirsi e comparire alla udienza successiva a quella disertata, ma non attribuisce all’appellante il diritto di impedire, non comparendo, la decisione del gravame nel merito o anche solo in rito. Pertanto, qualora la causa, nonostante l’assenza dell’appellante, sia stata trattenuta in decisione ed effettivamente decisa, anche se in senso sfavorevole a quest’ultimo, l’appellante medesimo non ha interesse a dolersi della mancata osservanza delle formalita’ prescritte dall’articolo 348 cit., quando tale inosservanza non sia stata seguita dalla dichiarazione di improcedibilita’ del gravame (Cass. 3920/2001, 2973/1996, 1814/1995).
Il secondo motivo denuncia infondatamente la violazione dei Regolamenti CE n. 2955/1995 (articolo 3, comma 1), n. 796/2004 (articolo 73, comma 5.2) e n. 2419/2001 (articolo 49, comma 5.2) e vizio motivazionale, per avere la sentenza impugnata rigettato l’eccezione (riproposta in appello) di prescrizione quadriennale del credito di (OMISSIS) per il recupero degli aiuti comunitari nel settore dell’agricoltura, negando rilevanza alla buona fede del produttore nella percezione dell’aiuto.
Il motivo e’ infondato.
Ed infatti, il Regolamento CEE n. 2988/1995 (articolo 3, comma 3) consente a ciascuno Stato di applicare un termine piu’ lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, e’ desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purche’ prevedibili e proporzionate, e per l’ordinamento italiano cio’ avviene con la disciplina dell’azione di ripetizione dell’indebito nel termine di dieci anni, ai sensi dell’articolo 2946 c.c., cui resta estraneo il disposto della L. n. 689 del 1981, articolo 28, che regolamenta esclusivamente la prescrizione delle sanzioni amministrative eventualmente connesse all’indebita percezione degli aiuti (cfr. Cass. 23058/2022, 24040/2019). Il motivo e’ infondato anche nella parte in cui fa valere il termine di quattro anni in considerazione della buona fede del beneficiario, ai sensi dell’articolo 73, comma 5.2, del Regolamento n. 796 del 2004, che e’ disposizione, tuttavia, applicabile ratione temporis solo “alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazioni dei premi a decorrere dal 1 gennaio 2005” (analoga considerazione vale per le disposizioni di cui al Regolamento CE n. 2419 del 2001, applicabili “alle domande di aiuto presentate in riferimento alle campagne di commercializzazione o ai periodi di erogazioni dei premi a decorrere dal 1 gennaio 2002”, ex articolo 54, comma 2), riferendosi il recupero contestato, nella specie, alle campagne olearie 1998/1999 e 1999/2000.
Il terzo e quinto motivo, da esaminare congiuntamente, denunciano violazione di legge e motivazione apparente, per avere la sentenza impugnata affermato la doverosita’ e legittimita’ dell’azione di recupero da parte di (OMISSIS), in assenza di una preventiva e specifica comunicazione delle ragioni e degli importi del recupero effettuato, e in contrasto con l’ordinanza della Corte di cassazione n. 6387 del 2017, secondo la quale il recupero da parte di (OMISSIS) dei contributi erogati in maniera indebita non puo’ avvenire tramite la riduzione proporzionale “pro quota” di tutti gli aiuti corrisposti poiche’, in tal modo, sarebbero messi sullo stesso piano i beneficiari la cui produzione e’ stata utilizzata per calcolare quella effettiva, venendo debitamente controllata e comunicata all’autorita’ Europea al momento della fissazione dell’aiuto, ed i beneficiari che non sono stati sottoposti ad identico controllo.
Entrambi i motivi sono inammissibili laddove introducono in questa sede una astratta contestazione del criterio di calcolo degli importi recuperati da (OMISSIS), senza precisare se, quando e in che termini la questione sia stata proposta nel giudizio di merito, risolvendosi nella generica critica di apprezzamenti di fatto compiuti dai giudici di merito a proposito delle modalita’ di effettuazione delle ritenute a carico del produttore. Sono infondati nella parte in cui denunciano astrattamente violazioni nel procedimento di recupero, erroneamente tratte dalle norme relative alla diversa fattispecie delle sanzioni amministrative per indebita percezione degli aiuti.
Il quarto motivo denuncia violazione di legge e motivazione apparente, per avere la sentenza impugnata statuito la inapplicabilita’ del Reg. n. 796/2004 ratione materiae ed escluso la violazione del legittimo affidamento del produttore incolpevole per il recupero delle somme erogate da (OMISSIS). La ricorrente sostiene che non e’ a lei imputabile una “percezione indebita di aiuti comunitari”, avendo percepito quanto le era dovuto, e che non era ipotizzabile un recupero nei suoi confronti, essendo il recupero determinato dalla necessita’ di (OMISSIS) di fare fronte a un ammanco determinato da un proprio errore nella erogazione dell’aiuto nei confronti della Unione Europea, pari alla differenza tra la somma preventivamente indicata (per difetto) da (OMISSIS) agli organismi comunitari in sede di determinazione della produzione effettiva e quella riconosciuta ai produttori a chiusura delle annate olivicole.
La doglianza in questione e’ inammissibile, essendo i Regolamenti n. 796/2004 e n. 2419/2001 (prevedenti la buona fede come causa impeditiva della restituzione dopo quattro anni dalla percezione degli aiuti) inapplicabili ratione temporis, come si e’ detto in risposta al secondo motivo, restando assorbita la questione della loro applicabilita’ ratione materiae.
In conclusione, il ricorso principale e’ rigettato; quello incidentale condizionato e’ assorbito. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 720,00, di cui Euro 200,00 per esborsi.
Da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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