Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18568.
L’attività di interpretazione del contratto
L’attività di interpretazione del contratto, che consiste nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed è sindacabile in sede di legittimità qualora [come nel caso in esame], venga fatta valere la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e seguenti del Cc. Occorre, dunque, convenire sulla necessità di cogliere il discrimine tra la sussunzione fattuale, sulla scorta della quale il giudice del merito ha insindacabilmente interpretato il contratto e le sue clausole, e la violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici legali, delle quali è chiamata a conoscere la Corte di cassazione. Tale discrimine è dato cogliere laddove la sentenza di merito, piuttosto che interpretare il contratto facendo ricorso ai parametri legali, dando conto delle risultanze istruttorie poste alla base della sussunzione, operi attraverso enunciazioni inconoscibili, perché frutto di una congetturazione interiore, eludendo i precetti normativi di cui all’articolo 1362 e seguenti del Cc. (Nella specie, ha osservato la Suprema Corte, il giudice di merito ha interpretato il contratto sulla base di una clausola contrattuale, omettendo di prendere in considerazione altra clausola).
Ordinanza|| n. 18568. L’attività di interpretazione del contratto
Data udienza 20 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Fallimento – Opposizione allo stato passivo – Finanziamento agevolato – Adempimento puntuale ed esatto delle obbligazioni da parte della beneficiaria – Revoca – Presupposti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere
Dott. CATALOZZI Paolo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12990/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS) – (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio, sito in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Fallimento della (OMISSIS) s.r.l., in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio, sito in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso il decreto del Tribunale di Trani n. 4383/2016, depositato il 15 aprile 2016.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20 aprile 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
L’attività di interpretazione del contratto
RILEVATO CHE:
– la (OMISSIS) – (OMISSIS) s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Trani, depositato il 15 aprile 2016, di reiezione dell’opposizione al decreto del giudice delegato che aveva respinto la sua domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. del credito, di importo pari a Euro 1.253.767,32, oltre interessi legali, in via privilegiata ex Decreto Legislativo n. 31 marzo 1998, n. 123, articolo 9, comma 5;
– dall’esame degli atti si evince che la pretesa creditoria era fondata sulla revoca delle agevolazioni concesse, nella forma di contributi in conto capitale e in conto gestione, alla societa’ in bonis, disposta per inadempimento delle obbligazioni assunte con il contratto di concessione, all’articolo 5, lettera g);
– il Tribunale ha respinto l’opposizione in ragione dello spirare del termine quinquennale dal completamento del programma assistito ovvero dalla data di ammissione alle agevolazioni entro il quale la concedente avrebbe potuto revocare le agevolazioni in caso di cessazione dell’attivita’ e/o sottoposizione a procedura concorsuale, ai sensi delle previsioni del predetto contratto di concessione, all’articolo 20.1a e 20.1.h;
– il ricorso e’ affidato a quattro motivi;
– resiste con controricorso il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l.;
– la ricorrente deposita memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
L’attività di interpretazione del contratto
CONSIDERATO CHE:
– con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1367 e 1372 c.c., 19 e Decreto Ministeriale n. 16 luglio 2004, n. 250, 20, e 5, lettera g), e 20, comma 1.f, del contratto concluso il 15 aprile 2005, per aver il Tribunale, nell’indagine in ordine all’individuazione della intenzione delle parti in ordine al contenuto del menzionato contratto di concessione, omesso di fare applicazione del criterio logico e di quello sistematico, in relazione al contenuto delle altre clausole contrattuali e, in particolare, di quella espressa dall’articolo 20.1.f, secondo la quale l’inadempimento dell’obbligazione prevista dall’articolo 5, lettera g) – contestata nel caso in esame – avrebbe comportato la revoca delle agevolazioni fino a quando non fosse stato interamente rimborsato il finanziamento agevolato indicati nel punto c) dell’articolo 2; – evidenzia, altresi’, che il Decreto Ministeriale n. 250 del 2004, articolo 19 prevedeva che i beni oggetto delle agevolazioni dovevano essere vincolati all’esercizio dell’attivita’ finanziata fino all’estinzione del mutuo concesso, pena la revoca delle agevolazioni medesime;
– con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 250 del 2004, articoli 19 e 20, e 5, lettera g), e 20, comma 1.f del contratto del 15 aprile 2005, per aver il decreto impugnato omesso di considerare che il credito vantato fosse intangibile ed esigibile in quanto derivante da un doveroso e necessitato provvedimento di revoca;
– con il terzo motivo si duole della violazione e falsa applicazione del Decreto Ministeriale n. 8 luglio 2014, n. 140, articoli 13, lettera g), e 11, disp. prel., c.c., per aver il giudice di merito argomentato la sua decisione facendo applicazione alla differente disciplina della revoca per sottoposizione a procedura concorsuale da quella delle altre ipotesi di revoca contenuta nel menzionato Decreto Ministeriale n. 140 del 2015, che, tuttavia, non era applicabile al caso in esame in quanto entrato in vigore successivamente alla revoca delle agevolazioni;
– con l’ultimo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo del giudizio, in relazione al mancato permanere del vincolo di destinazione dei beni per effetto del fallimento, circostanza costituente il requisito di fatto legittimante la revoca;
– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono fondati;
– va rammentato che l’attivita’ di interpretazione del contratto, che consiste nella ricerca e nella individuazione della comune volonta’ dei contraenti, e’ un tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed e’ sindacabile in sede di legittimita’ qualora, come nel caso in esame, venga fatta valere la violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli articoli 1362 e ss. c.c.;
– occorre, dunque, convenire sulla necessita’ di cogliere il discrimine tra la sussunzione fattuale, sulla scorta della quale il giudice del merito ha insindacabilmente interpretato il contratto e le sue clausole, e la violazione o falsa applicazione dei criteri ermeneutici legali, delle quali e’ chiamata a conoscere questa Corte;
– tale discrimine e’ dato cogliere laddove la sentenza di merito, piuttosto che interpretare il contratto facendo ricorso ai parametri legali, dando conto delle risultanze istruttorie poste alla base della sussunzione, operi attraverso enunciazioni inconoscibili, perche’ frutto di una congetturazione interiore, eludendo i precetti normativi di cui all’articolo 1362 e segg. c.c. (cfr., sul punto, Cass. 25 novembre 2019, n. 30686);
– orbene, nella specie, il Tribunale ha escluso il diritto della odierna ricorrente alla restituzione delle agevolazioni erogate in considerazione del tenore dell’articolo 20, lettera a) e h), in base ai quali la revoca delle stesse puo’ intervenire qualora l’impresa beneficiaria, rispettivamente, abbia cessato la propria attivita’ o sia stata sottoposta a procedure concorsuali o esecutive prima del completamento del programma di investimento ovvero sia stata posta in liquidazione o ammessa o sottoposta a procedure concorsuali prima del decorso di cinque anni dalla data di ammissione alle agevolazioni medesime;
– ha, tuttavia, omesso di prendere in esame il contenuto di altra clausola contrattuale, inserita all’articolo 20, lettera f), del contratto – riprodotto nel ricorso – la quale prevede la revoca delle agevolazioni anche in caso di mancato adempimento puntuale ed esatto delle obbligazioni da parte della beneficiaria, tra cui quella di “non trasferire altrove, o alienare a qualsiasi titolo, o destinare a usi diversi da quelli previsti dal programma degli investimenti, senza la preventiva autorizzazione scritta di (OMISSIS), i beni e i diritti aziendali ammesso alle agevolazioni per un periodo di 5 (cinque) anni dalla data di inizio effettivo dell’attivita’ di impresa, o dalla data di completamento dell’investimento se successivo alla prima e, comunque, fino a quando non sara’ interamente rimborsato il finanziamento agevolato…”;
– cio’ posto, pur non essendo consentito a questa Corte privilegiare una interpretazione piuttosto che altra offerta dal giudice di merito, in quanto e’ inibito il riesame del merito in sede di legittimita’ (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n. 873; Cass. 15 novembre 2017, n. 27136), ne’ puo’ essere investito il risultato interpretativo in se’, che appartiene all’ambito dei giudizi di fatto riservati al giudice di merito (Cass. 26 maggio 2016, n. 10891; Cass. 10 febbraio 2015, n. 2465), deve, tuttavia, rilevarsi che il Tribunale si e’ discostato dall’interpretazione letterale non utilizzando il criterio ermeneutico anzidetto, pur facendovi espresso riferimento, sia da quella sistematica;
– non pertinente e’, poi, il richiamo contenuto nel decreto alle previsioni del Decreto Ministeriale n. 8 luglio 2015, n. 140 (Regolamento recante criteri e modalita’ di concessione alle agevolazioni di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185), in quanto non applicabile al caso in esame ratione temporis;
– il decreto impugnato va, dunque, cassato con riferimento ai motivi accolti e rinviata, anche per le spese, al Tribunale di Trani, in diversa composizione.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso; cassa il decreto impugnato con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, al Tribunale di Trani, in diversa composizione.
L’attività di interpretazione del contratto
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