Comodato e le obbligazioni a carico del comodante e del comodatario

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18334.

Comodato e le obbligazioni a carico del comodante e del comodatario

Il contratto di comodato prevede obbligazioni non solo a carico del comodatario, ma anche a carico del comodante, tra le quali figura quella di “lasciar godere il comodatario” della cosa oggetto del contratto medesimo. Tale obbligo non si risolve nel generico divieto del “neminem laedere”, perché il “lasciar godere” è condotta che comporta taluni obblighi di fare e di non fare che possono essere assolti solo dal comodante, e non da chiunque. Ne costituiscono esempi l’obbligo di restituire la cosa al comodatario, se questi la perda ed il comodante la riacquisti, e l’obbligo di non arrecare turbative di diritto al comodatario. Corollario del divieto di arrecare turbative di diritto al comodatario è l’obbligo di astenersi dal recedere “ante tempus”, in mancanza di bisogni urgenti ed imprevisti in conformità agli obblighi di correttezza e buona fede. In particolare, il giudizio sulla esistenza di tale bisogno imprevisto ed urgente del comodante, quando il comodato sia soggetto a termine, deve essere compiuto comparando il bisogno che il comodante intende soddisfare attraverso la richiesta di restituzione, con il pregiudizio che il comodatario dovrà sopportare per effetto di questa; comparando il rischio cui sarebbe esposto il comodante se non gli fosse restituita la cosa, con il rischio cui sarebbe esposto il comodatario se di quella fosse privato “ante tempus”; ed infine comparando le alternative possibili per ciascuna delle parti (Nel caso di specie, relativo ad un contratto di comodato di lunga durata di beni con specifica destinazione aziendale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per avere la corte territoriale omesso di effettuare la richiamata comparazione, non tenendo in alcun conto – né per accoglierle, né per rigettarle – le deduzioni svolte dalla società ricorrente circa l’impatto del rilascio sullo svolgimento dell’attività d’impresa, e, di conseguenza, omettendo di valutare, se, all’esito di tale giudizio comparativo, la restituzione richiesta dal controricorrente potesse ritenersi conforme a buona fede)

Ordinanza|| n. 18334. Comodato e le obbligazioni a carico del comodante e del comodatario

Data udienza  29 marzo 2023

Integrale

Tag/parola chiave: Comodato – Obblighi delle parti – Dovere di buona fede – Comodato di bene inserito in una azienda commerciale – Rilascio – Fattispecie

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