Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17709.
Ai fini della specificità dei motivi d’appello e la prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado
Ai fini della specificità dei motivi d’appello richiesta dall’articolo 342 Cpc, l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, può sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purché ciò determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice. In particolare, essendo l’appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificità dei motivi – previsto dall’articolo 342, comma 1, Cpc – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui è chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure.
Ordinanza|| n. 17709. Ai fini della specificità dei motivi d’appello e la prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado
Data udienza 23 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: APPALTO PRIVATO – ESECUZIONE DELL’OPERA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente
Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere
Dott. CARRATO Aldo – Consigliere
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere
Dott. GUIDA Riccardo – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 28002/2018 proposto da:
(OMISSIS) SRL, domiciliata ex lege in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS) ((OMISSIS)).
– Ricorrente –
Contro
(OMISSIS) SRL.;
– Intimata –
Avverso la sentenza del Tribunale di Milano, n. 1789/2018 depositata il 19/02/2018.
Udita la relazione svolta dal Consigliere Riccardo Guida nella camera di consiglio del 23 maggio 2023.
Ai fini della specificità dei motivi d’appello e la prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado
Rilevato che:
1. (OMISSIS) S.r.l. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”) propose opposizione al decreto ingiuntivo n. 57159/2012 del Giudice di pace di Milano che le ordinava di pagare a (OMISSIS) S.r.l. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”) Euro 1.433,89, oltre interessi e accessori, e spese processuali, sulla base delle fatture (OMISSIS) e (OMISSIS) per interventi di riparazione di due cancelli automatici di proprieta’ di (OMISSIS); sostenne che i lavori non erano stati eseguiti a regola d’arte e chiese la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna dell’ingiungente al risarcimento dei danni;
2. il Giudice di pace di Milano, con sentenza n. 12906/2014 accolse l’opposizione, revoco’ il decreto ingiuntivo e condanno’ (OMISSIS) al risarcimento dei danni;
3. il Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto l’appello di (OMISSIS) e, in riforma integrale della pronuncia di primo grado, ha confermato il decreto ingiuntivo e ha condannato (OMISSIS) al pagamento delle spese dei due gradi di merito, cosi’ argomentando:
(i) l’appello e’ ammissibile perche’ investe l’intera pronuncia di primo grado, consente di individuare con certezza le ragioni del gravame e non lede l’attivita’ difensiva di controparte; (ii) gli operai di (OMISSIS), escussi come testimoni, hanno dichiarato che, in esito agli interventi di riparazione dell’8/10 marzo 2011 (fattura (OMISSIS)) e del 18/19 aprile 2012 (fattura (OMISSIS)) i cancelli funzionavano correttamente; (ii) invece, anche dopo l’istruttoria, le contestazioni di (OMISSIS) sull’esecuzione non a regola d’arte delle riparazioni risultavano generiche; (iii) le fatture e i rapporti di intervento prodotti da (OMISSIS), che attestavano gli interventi di altre ditte, non chiariscono la natura delle opere eseguite dalle imprese terze e se esse si fossero rese necessarie per eliminare i malfunzionamenti dei quali in precedenza si erano occupati gli operai di (OMISSIS); (iv) le contestazioni contenute in due e-mail, rispettivamente del maggio 2011 e di circa un anno dopo, relative a due diversi cancelli (la prima e-mail, al “cancello elettrico di sinistra”; la seconda e-mail, al “cancello automatico di destra”), per la loro distanza cronologica e per il riferimento a due diversi cancelli, dimostrano che il secondo intervento non si rese necessario per l’inesatta esecuzione del primo, ma verosimilmente per altre problematiche che, date le risultanze probatorie, non possono essere ricondotte causalmente a errori compiuti da (OMISSIS); (v) l’appellante, in comparsa di risposta, al contrario di quanto ha ritenuto il Giudice di pace, non ammette la propria responsabilita’, ma si limita a precisare la correttezza degli importi scritti in fattura;
4. (OMISSIS) S.r.l. ha proposto ricorso, con cinque motivi, illustrati con una memoria, con atto notificato il 12/09/2018, per la cassazione della sentenza d’appello; (OMISSIS) e’ rimasta intimata.
Considerato che:
1. con il primo motivo di ricorso, denunciando, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 342, c.p.c., la ricorrente censura la sentenza impugnata che non ha rilevato l’inammissibilita’ dell’atto di appello di (OMISSIS) che si limitava a riproporre le tesi difensive svolte in primo grado e non recava l’indicazione dei capi della decisione del Giudice di pace oggetto di impugnazione;
1.1. il primo motivo non e’ fondato;
1.2. e’ insegnamento della Corte (cfr. Cass. 28/10/2020, n. 23781, in connessione con Cass. 12/02/2016, n. 2814) che “(a)i fini della specificita’ dei motivi d’appello richiesta dall’articolo 342 c.p.c., l’esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, invocate a sostegno del gravame, puo’ sostanziarsi anche nella prospettazione delle medesime ragioni addotte nel giudizio di primo grado, non essendo necessaria l’allegazione di profili fattuali e giuridici aggiuntivi, purche’ cio’ determini una critica adeguata e specifica della decisione impugnata e consenta al giudice del gravame di percepire con certezza il contenuto delle censure, in riferimento alle statuizioni adottate dal primo giudice”. Si e’ anche chiarito che “(e)ssendo l’appello un mezzo di gravame con carattere devolutivo pieno, non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito, il principio della necessaria specificita’ dei motivi – previsto dall’articolo 342, comma 1, c.p.c. – prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, essendo sufficiente che al giudice siano esposte, anche sommariamente, le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda l’impugnazione, ovvero che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, siano indicati, oltre ai punti e ai capi formulati, anche, seppure in forma succinta, le ragioni per cui e’ chiesta la riforma della pronuncia di primo grado, con i rilievi posti a base dell’impugnazione, in modo tale che restino esattamente precisati il contenuto e la portata delle relative censure” (Cass. 25/01/2023, n. 2320, che, in motivazione, menziona Cass. n. 23781/2020);
1.3. cio’ premesso, il Collegio osserva che il diretto esame della sentenza di primo grado e dell’atto di appello, compiuto da questa Corte in ragione della natura processuale della questione (che, in sostanza, sebbene erroneamente sussunta entro il n. 3 anziche’ entro il n. 4 dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, attiene ad un error in procedendo: in termini, Cass. n. 20716/2018), consente di convenire con la valutazione del Tribunale di Milano – che ha respinto l’eccezione di inammissibilita’ dell’atto di gravame sollevata da (OMISSIS) – di idoneita’ delle censure mosse nell’atto di appello a sottoporre a critica adeguata e specifica l’intera decisione impugnata e, quindi, di sufficiente specificita’ delle stesse;
1.4. in particolare, l’atto di appello sottopone ad un approfondito vaglio critico il dictum del primo giudice e propone una diversa lettura delle prove (documentali e orali) che ne costituiscono il fondamento;
2. con il secondo motivo, denunciando, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione degli articoli 1218, 2697, c.c., si censura la sentenza impugnata che, per un verso, discostandosi dal criterio di riparto dell’onere della prova, ha affermato che spettava a (OMISSIS) dimostrare l’inadempimento di controparte; per altro verso, ha riconosciuto che (OMISSIS) aveva esattamente adempiuto alle proprie obbligazioni;
2.1. il secondo motivo non e’ fondato;
2.2. per la giurisprudenza di legittimita’ (cfr. Cass. 4/05/2023, n. 11671) l’articolo 2697 c.c. (…) viene in considerazione solo nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era gravata in base alla scissione della fattispecie in fatti costitutivi e mere eccezioni (Cass. 13395/2018; Cass. 26769/2018), non quando, sulla base del materiale istruttorio, abbia ritenuto provato il credito in contestazione, nell’esercizio del potere di prudente apprezzamento delle risultanze processuali (Cass. 18092/2020; Cass. 13395/2018; Cass. 15107/2013)”;
2.3. nel caso concreto, il Tribunale di Milano, senza infrangere la regola di riparto dell’onere della prova, ha valutato le risultanze istruttorie (prova per testi e produzioni documentali) e, con apprezzamento compiutamente illustrato, incensurabile in cassazione, ha stabilito che era provata l’esecuzione a regola d’arte, da parte degli operai di (OMISSIS), delle riparazioni dei due cancelli automatici e che, per converso, erano prive di riscontro probatorio le generiche contestazioni di (OMISSIS);
3. con il terzo motivo, denunciando, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 1218, cod. civ., la ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso l’esistenza di un nesso causale tra l’inadempimento di (OMISSIS) e i danni subiti dalla stessa (OMISSIS);
3.1. il terzo motivo non e’ fondato;
3.2. la censura ad esso sottesa e’ incongruente rispetto all’accertamento del giudice di merito che, giova ripeterlo, ha stabilito che (OMISSIS) ha eseguito esattamente la riparazione dei cancelli;
4. con il quarto motivo (“ex articolo 360 c.p.c., n. 3 per violazione degli articoli 115 c.p.c. e 2697 c.c.; ex articolo 360 c.p.c., n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che e’ stato oggetto di discussione tra le parti”), la ricorrente censura la sentenza impugnata che, disattendendo il principio di non contestazione, non ha colto che, in primo grado, costituendosi, l’opposta aveva riconosciuto il proprio inadempimento, laddove affermava di non avere computato i costi “dipendenti dall’imperizia del personale intervenuto”; sotto altro profilo, si addebita alla sentenza di appello l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, e cioe’ l’inadempimento di (OMISSIS) in relazione all’intervento eseguito nel 2012;
4.1. il complesso motivo, articolato in due distinte doglianze, e’ inammissibile;
4.2. in primo luogo, l’asserita violazione degli articoli 115, c.p.c., 2697, c.c., collide con il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione che impone la trascrizione degli atti processuali nel caso in cui sia fatta valere l’erronea applicazione del principio di non contestazione. Si tratta di un punto fermo della giurisprudenza di legittimita’ per la quale, lo ricorda Cass. 12/05/2022, n. 15256, “in tema di non contestazione, tale da espungere il fatto dall’a’mbito del controverso e da escludere il bisogno di prova ex articolo 115 c.p.c., in virtu’ del principio di autosufficienza il ricorso per cassazione con cui si deduca l’erronea applicazione del principio di non contestazione non puo’ prescindere dalla trascrizione degli atti processuali che ne integrerebbero i presupposti, perche’ l’onere di specifica contestazione, a opera della parte costituita, presuppone, a monte, un’allegazione altrettanto puntuale a carico della parte onerata della prova (Sez. 3, 5.3.2019, n. 6303). E cio’ tanto nel caso (…) in cui il ricorrente lamenti l’erronea qualificazione da parte del giudice del merito di un fatto come non contestato, sia perche’ effettivamente e specificamente contestato da parte sua, sia perche’ non allegato in modo specifico dalla controparte, quanto nel diverso caso (a cui va ricondotta la presente fattispecie, n.d.r.) in cui il ricorrente lamenti la mancata qualificazione del fatto come non contestato da parte del giudice del merito, benche’ fosse stato specificamente allegato e la controparte non lo avesse specificamente contestato (Sez. 3, 5.3.2019, n. 6303; Sez. 6 – 3, n. 12840 del 22.5.2017, Rv. 644383 – 01; Sez. 3, n. 20637 del 13.10.2016, Rv. 642919 – 01; Sez. 1, n. 9843 del 7.5.2014, Rv. 631136 – 01; Sez. 1, n. 324 del 11.1.2007, Rv. 596093 – 01). Inoltre recentemente questa Corte ha affermato che con riguardo al novellato articolo 115 c.p.c. spetta al giudice del merito apprezzare, nell’a’mbito del giudizio di fatto al medesimo riservato, la esistenza e il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte e tale accertamento e’ sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione, nei limiti in cui lo stesso sia tuttora denunciabile, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, novellato (Sez. 3, n. 1154 del 17.1.2022)”;
4.3. in secondo luogo, l’ipotizzato inadempimento di (OMISSIS) e’ una questione di diritto connessa al tema del decidere e, come tale, non rientra nel campo di applicazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 Infatti, come ha chiarito la Corte, a partire da Cass. Sez. U. 07/04/2014, n. 8053, l’attuale articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli articoli 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisivita’”;
5. con il quinto motivo, denunciando, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione dell’articolo 91, c.p.c., si censura la sentenza impugnata che ha condannato (OMISSIS) alle spese processuali ritenendola ingiustamente soccombente;
5.1. il quinto motivo e’ inammissibile;
5.2. esso e’ privo di autonomia poiche’ non critica l’erroneita’ della decisione sulle spese e si limita ad auspicarne la cassazione quale effetto della ravvisata (ma, per le ragioni che precedono, insussistente) fondatezza dell’appello;
6. in conclusione, il ricorso e’ rigettato;
7. nulla si dispone sulle spese del giudizio di legittimita’, nel quale la parte vittoriosa e’ rimasta intimata.
P.Q.M.
rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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