Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17805.
Determinazione dell’assegno di mantenimento non rilevano le condizioni economiche dei genitori
In tema di separazione, ai fini della determinazione dell’assegno di mantenimento in favore del coniuge, non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, giacché questi, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno più alcun obbligo giuridico nei suoi confronti; pertanto, eventuali elargizioni dei genitori, ancorché continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del coniuge obbligato.
Ordinanza|| n. 17805. Determinazione dell’assegno di mantenimento non rilevano le condizioni economiche dei genitori
Data udienza 11 maggio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Separazione e divorzio – Assegno di mantenimento – Diniego per la ex moglie giovane e in grado quindi di trovarsi un lavoro – Artt. 155, 156comma 2 e 337 ter cc
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENAOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. TRICOMI Laura – Consigliere
Dott. PAZZI Alberto – Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere
Dott. RUSSO Rita E. A. – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 5556/2021 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
Contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS) che lo rappresenta e difende;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO ROMA n. 3414/2020 depositata il 13/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/05/2023 dal Consigliere RITA E. A. RUSSO.
Determinazione dell’assegno di mantenimento non rilevano le condizioni economiche dei genitori
RILEVATO CHE
(OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe, esponendo che: il Tribunale di Roma ha dichiarato la separazione giudiziale dal marito, respingendo le domande di addebito; ha posto a carico del padre un assegno di mantenimento per la figlia (OMISSIS) ((OMISSIS)), di Euro 400,00 mensili oltre assegni familiari e spese straordinarie e ha respinto la domanda di mantenimento da lei proposta; di avere proposto appello, che la Corte d’appello di Roma ha respinto condannandola alle spese del giudizio rilevando che correttamente il Tribunale ha ritenuto la inammissibilita’ delle prove orali articolate dalle parti per difetto di specificita’ nella capitolazione, e rigettato la domanda di addebito; che e’ congruo l’assegno di mantenimento disposto in favore della figlia; che non spetta assegno di mantenimento alla moglie sufficientemente giovane, ed alla quale i servizi sociali avevano offerto un progetto per l’orientamento al lavoro che ha respinto; tenuto conto dell’entita’ dell’impegno economico assunto dal (OMISSIS) per il mantenimento della figlia e per l’alloggio goduto anche dalla madre e del rifiuto espresso della (OMISSIS) di intraprendere il percorso per inserirsi nel mondo del lavoro ha ritenuto la sua domanda di contribuzione non accoglibile.
La (OMISSIS) si affida a quattro motivi di ricorso per cassazione. Si e’ costituito (OMISSIS) con controricorso. La ricorrente ha depositato memoria. La causa e’ stata trattata alla udienza camerale non partecipata dell’11 maggio 2023.
Determinazione dell’assegno di mantenimento non rilevano le condizioni economiche dei genitori
RITENUTO CHE
1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 5 l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione da tra le parti. La ricorrente censura la ricostruzione delle condizioni patrimoniali del (OMISSIS) operata nella sentenza impugnata, deducendo che la Corte non ha considerato un aspetto dedotto nel secondo motivo di gravame, ove ella ha prospettato che le ore di lavoro prestate mensilmente dal marito fossero molte di piu’ di quelle risultanti in busta paga e chiedendo di provare dette circostanze. Deduce che la Corte non ha reso alcuna considerazione sul tema introdotto dall’istante, e di essere assolutamente certa che le ore di lavoro del (OMISSIS) sono 100 in piu’ rispetto a quelle risultanti dalla busta paga; sul punto ha chiesto interrogatorio formale e prova testi.
Rileva che ove fosse riuscita a provare che il coniuge lavorava molto piu’ tempo rispetto a quanto indicato nei prospetti retributivi, le buste paga avrebbero perduto il loro valore probatorio, mentre la Corte ha reso il suo giudizio sul presupposto il (OMISSIS) percepisca una paga di Euro 1.300,00 mensili riferendosi ai prospetti retributivi.
2. Il motivo e’ inammissibile.
La parte non prospetta un fatto decisivo, inteso come accadimento storico naturalistico e non come argomentazione difensiva (sul punto v. Cass. s.u. n. 8053 del 07/04/2014; Cass. n. 2268 del 26/01/2022) il cui esame sarebbe stato in ipotesi omesso dalla Corte d’appello, bensi’ critica la valutazione delle prove resa dal giudice di merito, che hanno ricostruito la situazione patrimoniale del (OMISSIS) facendo affidamento su quanto risulta dalla documentazione relativa ai redditi percepiti, essendo il (OMISSIS) un lavoratore dipendente e avendo una busta paga.
Questi documenti, secondo la ricorrente sarebbero inaffidabili in quanto ella si e’ offerta di provare che il (OMISSIS) lavora piu’ ore di quanto riportato in busta paga. In questa sede tuttavia la parte non puo’ dolersi che non sia stata ammessa la prova sul punto, poiche’ come si rende evidente dalla motivazione della sentenza, il giudice di merito ha implicitamente ritenuto irrilevante questo argomento difensivo, rispetto alla produzione di una documentazione proveniente dal datore di lavoro, ritenuta all’evidenza una fonte di prova piu’ affidabile.
Costituisce infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle prove non e’ censurabile in cassazione (Cass. n. 37382 del 21/12/2022) e che e’ inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realta’, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Cass. sez. un. 34476 del 27/12/2019). L’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per se’, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorche’ la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass. sez. un. 8053 del 07/04/2014).
3.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 4 l’omessa pronuncia con violazione degli articoli 112 e 342 c.p.c. La ricorrente deduce che Corte, nel ricostruire la situazione economica del (OMISSIS), ha omesso di considerare un significativo aspetto ben dedotto nell’atto di appello laddove si e’ prospettato che le ore di lavoro prestate fossero molto di piu’ di quel risultanti dalle buste paga ex adverso prodotte.
Il motivo e’ inammissibile.
Si tratta della medesima questione prospettata con la prima censura, qui proposta sotto il profilo del vizio di omessa pronuncia. Valgono pertanto le considerazioni sopraesposte, alle quali si puo’ aggiungere che, nella fattispecie, il bene della vita richiesto, e sul quale i giudici di merito avevano il dovere di pronunciarsi, non e’ l’accertamento di una (eventuale) prestazione lavorativa irregolare, ma il riconoscimento e la quantificazione di un assegno di mantenimento; su questo punto la Corte si e’ pronunciata, rendendo una valutazione di merito -di cui non si puo’ sollecitare la revisione in questa sede- sulle condizioni economiche delle parti, sui presupposti dell’assegno e sull’adeguatezza del contributo.
4.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione degli articoli 155, 156 comma 2 e 337 ter c.c. La parte deduce che ha errato la Corte a non tenere conto del benessere di cui gode la madre del resistente che e’ proprietaria ed usufruttuaria di diversi immobili locati a terzi.
La Corte avrebbe erroneamente escluso che la situazione patrimoniale della madre del (OMISSIS) possa incidere sul quantum dell’assegno ritenendo cosi’ che debba rilevare solo il contesto patrimoniale del figlio, pur essendo pacifica tra le parti la convivenza di quest’ultimo con la madre mentre di contro, oltre che i redditi dell’obbligato, si devono valutare tutte le circostanze quindi ogni elemento di ordine economico dotato di incidenza sulle condizioni delle parti.
5. Il motivo e’ infondato.
La censura non si confronta con la effettiva ratio decidendi, poiche’ la Corte di merito ha tenuto conto -in punto di fatto- che il (OMISSIS) fruisce dell’aiuto della sua genitrice per pagare il canone locazione della casa dove abita la (OMISSIS) con la figlia.
In ogni caso e’ erroneo l’assunto che, ai fini dell’assegno di separazione in favore del coniuge possano rilevare le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato.
Il diritto al mantenimento, ricorrendo le condizioni previste dall’articolo 156 c.c., e’ fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, che gravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori. Inoltre, i genitori, una volta che il figlio sia divenuto autonomo e abbia fondato un proprio nucleo familiare, non hanno piu’ alcun obbligo giuridico nei suoi confronti, sicche’ eventuali elargizioni, anche se continuative, costituiscono atti di liberalita’ e non possono essere considerate reddito del soggetto obbligato (Cass. n. 10380 del 21/06/2012; in termini, in tema di assegno divorzile si veda Cass. n. 15774 del 23/07/2020).
Gli ascendenti sono tenuti soltanto, in via subordinata sussidiaria, a fornire ai genitori i mezzi necessari affinche’ possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli, qualora entrambi i genitori non possano o non vogliano mantenerli (Cass. n. 10419 del 02/05/2018), questione che qui non viene in rilievo.
6. Con il quarto motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione degli articoli 156 e 143 c.c. rilevando che ha errato la Corte a valorizzare la giovane eta’ della ricorrente e la circostanza che le e’ stato offerto un percorso di inserimento nel mondo del lavoro posto che non si tratta di una proposta di lavoro concreta, ma di un inserimento futuro e ipotetico; di contro ella non ha redditi e non rileva l’astratta attitudine e la generica capacita’ di lavoro, avendo ella sempre svolto attivita’ di casalinga.
Il motivo e’ inammissibile.
La censura non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata, ove il diniego dell’assegno di mantenimento e’ motivato, in primo luogo, sul rilievo che la richiedente non solo e’ giovane, ma che le e’ stato prospettato un percorso di inserimento lavorativo ingiustificatamente rifiutato, il che inquadra in una dimensione concreta la capacita’ lavorativa derivante dalla giovane eta’; in secondo luogo, valorizzando la circostanza che ella gode di una prestazione economicamente apprezzabile da parte del coniuge separato e cioe’ il pagamento del canone di locazione dell’appartamento ove abita con la figlia e che questo e’ il complessivo sforzo economico che puo’ richiedersi al (OMISSIS), adeguato alle sue possibilita’ economiche.
Si tratta di un giudizio di fatto di cui in questa sede non si puo’ chiedere la revisione.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, Euro 200,00 per spese non documentabili, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dall’articolo 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, per finalita’ di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l’indicazione delle generalita’ e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella ordinanza.
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