Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 17461.
Società di capitali e l’interesse a impugnare la delibera societaria
In tema di società di capitali, l’interesse a impugnare la delibera societaria sorge per il mero fatto che la stessa è stata adottata con la partecipazione determinante del socio in conflitto di interessi e si presenta idonea ad arrecare un danno alla società, per cui prescinde dall’ipotizzata impossibilità per l’assemblea di approvare una delibera di diverso contenuto – corrispondente alla volontà del socio impugnante – per mancanza del “quorum” costitutivo laddove il socio in conflitto si fosse astenuto. Infatti, la possibilità di adottare una delibera dal contenuto diverso è estranea alla fattispecie impugnatoria in esame ed alla sua “ratio”, non incidendo sull’interesse del socio alla caducazione della delibera, che è strumentale ad evitare l’adozione di una decisione pregiudizievole per la società in ragione del conflitto di interessi in cui versa il socio che con la sua partecipazione ha determinato l’approvazione della delibera medesima e che è un interesse distinto rispetto a quello che lo stesso può vantare all’adozione di una delibera di contenuto diverso rispetto a quella ritenuta invalida (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che aveva confermato anche in sede di gravame la declaratoria di invalidità della delibera assembleare di diniego all’autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore, nonché del socio corresponsabile ex art. 2476, settimo comma, cod. civ., sul fondamento che la stessa era stata assunta con la partecipazione determinante di un socio in conflitto di interessi ed era potenzialmente idonea ad arrecare danno alla società)
Ordinanza|| n. 17461. Società di capitali e l’interesse a impugnare la delibera societaria
Data udienza 21 aprile 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Azione di responsabilità sociale – Interesse a impugnare la delibera societaria Partecipazione determinante del socio in conflitto di interessi – Danno alla società – Censure inammissibili
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ACIERNO Maria – Presidente
Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere
Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere
Dott. CATALOZZI Paolo – rel. Consigliere
Dott. VALENTINO Daniela – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso n. 30204/2019 proposto da:
(OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio, sito in (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avv. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo, sito in (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 2839/2019,
depositata il 10 luglio 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 aprile 2023 dal Consigliere Paolo Catallozzi.
Società di capitali e l’interesse a impugnare la delibera societaria
RILEVATO CHE
– la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, depositata il 10 luglio 2019, di reiezione del suo appello per la riforma della sentenza del locale Tribunale che aveva annullato, su domanda della socia (OMISSIS), la delibera dell’assemblea dei soci della predetta (OMISSIS) s.r.l. dell’8 maggio 2013 con la quale era stata negata l’autorizzazione all’azione sociale di responsabilita’ nei confronti dell’amministratore unico (OMISSIS) e, in solido con questi, del socio (OMISSIS);
– la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure aveva accolto la domanda dell’attrice sul fondamento che le condotte addebitate all’amministratore (OMISSIS) e al socio (OMISSIS), la cui responsabilita’ era invocata ai sensi dell’articolo 2476, comma 7, c.c., erano plausibilmente idonee a produrre un danno alla societa’ e che, in sede di delibera, il socio convenuto si trovava in posizione di conflitto di interessi;
– ha, quindi, disatteso il gravame interposto condividendo, sostanzialmente la valutazione del giudice di prime cure;
– il ricorso e’ affidato a quattro motivi;
– resiste con controricorso (OMISSIS);
– le parti depositano memoria ai sensi dell’articolo 380-bis.1 c.p.c..
Società di capitali e l’interesse a impugnare la delibera societaria
CONSIDERATO CHE
– con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2476 c.c., per aver la sentenza impugnata ritenuto che la societa’ fosse legittimata all’esercizio dell’azione di responsabilita’ per mancata salvaguardia dell’integrita’ del patrimonio sociale, benche’, a seguito della riforma del diritto societario intervenuta nel 2003, una siffatta legittimazione dovesse riconoscersi solo ai singoli soci, in via autonoma ed esclusiva;
– anche con il secondo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2476 c.c., sotto il diverso profilo della ritenuta competenza dell’assemblea dei soci a deliberare in ordine all’esercizio di una siffatta azione in luogo di quella degli amministratori;
– i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;
– il giudice di primo grado, accogliendo la domanda dell’odierna controricorrente, ha dichiarato invalida la impugnata delibera assembleare (di non autorizzazione all’esercizio dell’azione di responsabilita’ nei confronti dell’amministratore, nonche’ del socio corresponsabile ex articolo 2476, comma 7, c.c.) sul fondamento che la stessa era stata assunta con la partecipazione determinante di un socio in conflitto di interessi ed era potenzialmente idonea ad arrecare danno alla societa’;
– la valutazione effettuata dal giudice di merito investe anche le questioni, oggetto delle doglianze in esame, relativa alla sussistenza della legittimazione della societa’ ad esercitare una siffatta azione e alla competenza dell’organo assembleare del potere di autorizzarne la promozione, in quanto costituenti presupposto logico indefettibile della declaratoria di invalidita’ della delibera assembleare (Cass., 5 luglio 2013, n. 16824; Cass., 6 aprile 2012, n. 5581; Cass., 27 ottobre 2011, n. 22416);
– pertanto, la mancata prospettazione di tali questioni dinanzi al giudice dell’appello osta a che le stesse possano essere dedotte in questa sede; – con il terzo motivo la ricorrente si duole, con riferimento all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della nullita’ della sentenza per violazione dell’articolo 100 c.p.c., nella parte in cui non ha rilevato il difetto di interesse ad agire dell’attrice (OMISSIS), in quanto, laddove il socio (OMISSIS) si fosse astenuto dalla votazione sull’assunto del suo conflitto di interessi, l’assemblea non avrebbe comunque potuto autorizzare la proposizione dell’azione di responsabilita’ per mancanza del quorum deliberativo;
– evidenzia, sul punto, che il socio (OMISSIS) era titolare di una quota pari al 50,25% del capitale sociale, per cui, stante la previsione dell’articolo 2479, comma 6, c.c., non derogata dall’atto costitutivo, del quorum deliberativo per le decisioni dei soci rappresentato dal voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la meta’ del capitale sociale, l’assemblea della societa’ non avrebbe mai potuto validamente assumere una delibera di autorizzazione alla proposizione dell’azione di responsabilita’;
– il motivo e’ infondato;
– l’interesse a impugnare la delibera societaria sorge per il mero fatto che la stessa e’ stata adottata con la partecipazione determinante del socio in conflitto di interessi e si presenta idonea ad arrecare un danno alla societa’, per cui prescinde dall’ipotizzata impossibilita’ per l’assemblea di approvare una delibera di diverso contenuto – corrispondente alla volonta’ del socio impugnante – per mancanza del quorum costitutivo laddove il socio in conflitto si fosse astenuto;
– infatti, la possibilita’ di adottare una delibera dal contenuto diverso e’ estranea alla fattispecie impugnatoria in esame e alla sua ratio, non incidendo sull’interesse del socio alla caducazione della delibera, che e’ strumentale a evitare l’adozione di una decisione pregiudizievole per la societa’ in ragione del conflitto di interessi in cui versa il socio che con la sua partecipazione ha determinato l’approvazione della delibera medesima e che e’ un interesse distinto rispetto a quello che lo stesso puo’ vantare all’adozione di una delibera di contenuto diverso rispetto a quella ritenuta invalida;
– con l’ultimo motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’articolo 2479-ter c.c., per aver la Corte di appello ritenuto sussistente il conflitto di interessi in capo al socio (OMISSIS) senza valutare puntualmente l’esistenza di un suo specifico e concreto interesse confliggente con quello della societa’;
– evidenzia, in particolare, la necessita’ che il giudice di merito avrebbe dovuto distinguere la parte della delibera relativa all’azione da promuovere nei confronti dell’amministratore da quella relativa alla posizione del socio;
– il motivo e’ inammissibile;
– la doglianza censura la sentenza della Corte di appello nella parte in cui ha affermato che un conflitto di interesse del socio (OMISSIS) fosse “in astratto” ravvisabile (pag. 8), sostenendo che l’accertamento di una siffatta situazione andrebbe compiuta in concreto;
– non prende, tuttavia, in considerazione il fatto che nello sviluppo della motivazione della decisione si da’ conto delle specifiche operazioni realizzate in conflitto di interesse (mancata riscossione di un credito nei confronti della (OMISSIS) s.r.l., societa’ di cui il predetto socio era fideiussore; concessione dell’utilizzo, per scopi personali, del parco auto della societa’ in assenza di corrispettivo);
– non si confronta, dunque, con l’accertamento operato dalla Corte territoriale la quale – al di la’ della terminologia utilizzata, effettivamente non univoca – ha evidenziato singole operazioni espressive di una situazione di effettivo conflitto di interesse del socio; – in ogni caso, l’affermazione del giudice di appello in ordine alla sussistenza della situazione di conflitto di interessi del socio (OMISSIS) costituisce l’esito di una valutazione delle risultanze probatorie che non e’ sindacabile in questa sede, se non nei limiti di cui all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, essendo riservato al giudice di merito l’apprezzamento delle fonti di prova come dimostrative (o meno) del fatto che si intende provare;
– per le suindicate considerazioni, dunque, il ricorso va dichiarato inammissibile;
– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimita’, che si liquidano in complessivi Euro 7.000,00, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, Euro 200,00 per esborsi e accessori di legge.
Ai sensi dell’articolo 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., n. 115, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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