Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 16936.
Il giudicato formatosi nella controversia tra creditore e debitore sull’entità della somma non è opponibile all’acquirente dei beni del debitore contro il quale sia stata proposta dal creditore azione revocatoria
Il giudicato formatosi nella controversia tra creditore e debitore, avente ad oggetto l’accertamento dell’entità della somma dovuta, non è opponibile all’acquirente dei beni del debitore contro il quale sia stata proposta dal creditore azione revocatoria a cautela del credito stesso, avendo il convenuto in revocatoria interesse a richiedere un’autonoma pronuncia sull’importo di quel credito, allo scopo di ottenere che l’atto di disposizione patrimoniale, effettuato dal debitore in suo favore, sia dichiarato inefficace solo entro i limiti dell’effettiva somma così riconosciuta.
Ordinanza|| n. 16936. Il giudicato formatosi nella controversia tra creditore e debitore sull’entità della somma non è opponibile all’acquirente dei beni del debitore contro il quale sia stata proposta dal creditore azione revocatoria
Data udienza 29 marzo 2023
Integrale
Tag/parola chiave: ARTI E PROFESSIONI INTELLETTUALI – ONORARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente
Dott. GRASSO Giuseppe – rel. Consigliere
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere
Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso R.G. 9003/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.P.A., elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
nonche’ contro
(OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, (OMISSIS);
– intimate –
avverso la sentenza n. 2637/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 22/11/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/03/2023 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE GRASSO.
OSSERVA
1. Gli architetti (OMISSIS) e (OMISSIS), in proprio e quali titolari dello (OMISSIS) chiesero condannarsi la s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione al pagamento della somma di Euro 193.640.037, per compensi professionali, ad essi spettanti per la progettazione di un centro commerciale e per le attivita’ accessorie ad essa; nonche’ dichiararsi inefficace l’alienazione effettuata dalla convenuta di un cespite immobiliare di proprieta’, costituente l’unico bene patrimoniale della societa’, in favore della s.r.l. (OMISSIS).
2. Il Tribunale accolse entrambe le domande e la Corte d’appello di Venezia, rigetto’ l’impugnazione principale della s.r.l. (OMISSIS) e quella incidentale della s.r.l. (OMISSIS) in liquidazione.
3. Avverso la statuizione d’appello la (OMISSIS) s.p.a. (incorporante per fusione la s.r.l. (OMISSIS)) ricorre sulla base di cinque motivi, ulteriormente illustrati da memoria.
Resistono con controricorso, ulteriormente illustrato da memoria, gli architetti (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
4. Con il primo motivo la societa’ ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articolo 61 e segg., articoli 101, 157, 194, 115 c.p.c., articolo 90 disp. att. c.p.c. e articolo 2697 c.c.
La ricorrente lamenta in sostanza che i documenti sulla scorta dei quali era stata pronunciata la sentenza erano stati irritualmente acquisiti dal c.t.u., non avendoli la parte attrice tempestivamente prodotti e rileva inoltre che l’eccezione di nullita’ era stata vanamente sollevata dalla parte odierna ricorrente gia’ nell’udienza (24/9/2007), la prima successiva al deposito della relazione di consulenza.
4.1. Il motivo e’ fondato.
Deve qui trovare applicazione il principio di diritto di recente enunciato dalle Sezioni unite, secondo il quale il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contraddittorio delle parti, puo’ acquisire, anche prescindendo dall’attivita’ di allegazione delle parti – non applicandosi alle attivita’ del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a loro carico -, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che e’ onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (S.U. n. 3086, 1/2/2022, Rv. 663786-03).
E’ stato altresi’ affermato che in materia di consulenza tecnica d’ufficio, l’accertamento di fatti diversi dai fatti principali dedotti dalle parti a fondamento della domanda o delle eccezioni e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di fatti principali rilevabili d’ufficio, o l’acquisizione nei predetti limiti di documenti che il consulente nominato dal giudice accerti o acquisisca al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli in violazione del contraddittorio delle parti e’ fonte di nullita’ relativa rilevabile ad iniziativa di parte nella prima difesa o istanza successiva all’atto viziato o alla notizia di esso (v. SSUU sentenza cit.)
Nel caso in esame, i documenti acquisiti dal c.t.u., anche su sua sollecitazione, dopo la scadenza dei termini processuali, concernono l’intera mole degli elaborati progettuali, nonche’ atti integrativi successivamente predisposti e depositati presso l’ente locale, come si ricava dal verbale delle operazioni peritali, nel corso delle quali, il consulente aveva chiesto la produzione anche di ulteriore documentazione. Le conclusioni del consulente giungono dopo l’esame di tali documenti e si fondano sulla base di essi.
La natura percipiente dell’incarico peritale, tenuto conto dell’interpretazione resa dalle S.U., non consente comunque l’acquisizione tardiva, effettuata nel corso delle operazioni, di documenti diretti a provare i fatti principali, nella specie costituiti dagli atti dimostrativi dell’attivita’ professionale che si assume essere stata svolta.
Ben diversamente si deve opinare ove l’acquisizione abbia riguardato, appunto, fatti secondari, avendo la parte gia’ assolto all’onere di provare quelli principali, come nel caso in cui si fosse trattato di verificare pubbliche annotazioni o iscrizioni, relativi a fatti gia’ corroborati dagli elementi di prova offerti dalla parte onerata (ad es. annotazioni catastali).
La circostanza, infine, che – a dispetto di quel che asserisce la ricorrente – dal verbale di causa del 24/9/2007 consta che l’eccezione venne in effetti sollevata dalla (OMISSIS) non assume rilievo, stante che la posizione della odierna ricorrente e’ sul punto del tutto assimilabile a quello della (OMISSIS), perseguendo entrambe il medesimo scopo e non potendo accettarsi una soluzione che irragionevolmente diversifichi gli effetti. A cio’ aggiungasi che la nullita’ era stata richiamata anche in appello dalla (OMISSIS) (v. sentenza pag. 11 e ricorso per cassazione pag. 15).
4.1.1. Infine, va disattesa l’eccezione dei controricorrenti, illustrata in memoria, secondo la quale, in assenza d’impugnazione gia’ della sentenza di primo grado, da parte della societa’ debitrice, il terzo, colpito, dall’inefficacia derivante dall’accoglimento dell’azione revocatoria, non potrebbe impugnare la statuizione attinente all'”an” del credito, oramai intangibile.
Si e’, invero, gia’ avuto modo di chiarire che il giudicato formatosi nella controversia tra creditore e debitore, avente ad oggetto l’accertamento dell’entita’ della somma dovuta, non e’ opponibile all’acquirente dei beni del debitore contro il quale sia stata proposta dal creditore azione revocatoria a cautela del credito stesso, avendo il convenuto in revocatoria interesse a richiedere un’autonoma pronuncia sull’importo di quel credito, allo scopo di ottenere che l’atto di disposizione patrimoniale, effettuato dal debitore in suo favore, sia dichiarato inefficace solo entro i limiti dell’effettiva somma cosi’ riconosciuta (Sez. 6, n. 10399, 14/05/2014, Rv. 630958). Del resto, nel caso in esame, la (OMISSIS) in appello si era difesa anche sul compenso professionale (cfr. motivi di appello riportati a pag. 8 della sentenza).
5. L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo, con il quale la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 112 c.p.c., per non essersi la sentenza pronunciata sull’eccezione di nullita’ della c.t.u.
6. Resta, del pari, assorbito il terzo motivo, con il quale la ricorrente denuncia violazione e/o errata applicazione degli articoli 1176, 1218, 1460, 1361 e 2222 c.c., per avere i Giudici reputato che il compenso fosse dovuto e quantificato in misura congrua, nonostante si fosse trattato di un’opera irrealizzabile per contrasto con le norme urbanistiche.
7. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2901, nonche’ l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo.
Si sostiene che ingiustamente la Corte di Venezia aveva reputato provato che la esponente fosse a conoscenza dello specifico credito degli architetti.
7.1. La doglianza non supera lo scrutinio d’ammissibilita’.
La Corte di merito ha osservato che gli attori avevano dimostrato che con l’alienazione del (OMISSIS) la (OMISSIS) si era privata dell’unico cespite immobiliare facente parte del suo patrimonio; che “il conseguimento del corrispettivo – anche ove si fosse mantenuto integro nella libera disponibilita’ della societa’ alienante (che tuttavia prospetta l’esistenza di altri creditori, seppure “incerti”) unitamente alla licenza di esercizio gia’ conseguita per la gestione del centro commerciale – non avrebbe comunque scongiurato il rischio di ostacolare il soddisfacimento del credito: rischio di per se’ sufficiente a configurare il pregiudizio che la norma tutela (Cass. Civ. nn. 21492/2011, 5972/2005), trattandosi di denaro e di un provvedimento abitativo di natura amministrativa concesso ad personam, a sua volta monetizzabile solo a determinate e selettive condizioni”. Soggiunge, indi, che il Tribunale aveva correttamente desunto la consapevolezza in capo all’acquirente del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dal fatto che “mediante il contratto di compravendita del (OMISSIS), (OMISSIS) si era spogliata di tutto il proprio patrimonio immobiliare, anche a prescindere dalla congruita’ del corrispettivo (peraltro incongruamente inferiore al prezzo pagato per l’acquisto, risalente al (OMISSIS) (…) degli stessi beni da parte della dante causa (OMISSIS)), posto che l’appellante principale (OMISSIS) ha ammesso – nella propria comparsa di costituzione e risposta del 17.11.2003 – di essere a conoscenza dell’esistenza dello specifico credito degli architetti”.
Trattasi, all’evidenza, di apprezzamento di merito in questa sede incensurabile.
E’ del tutto palese che attraverso la denunzia di violazione di legge il ricorrente sollecita – non determinando essa, nel giudizio di legittimita’ lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente – un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).
8. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 2901 c.c. e l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo, per non avere la Corte locale ammesso le richieste prove istruttorie.
8.1. Il motivo e’ inammissibile perche’ non attinge la principale e decisiva “ratio decidendi”: la Corte di merito ha reputato che le istanze di prova orale fossero state abbandonate nel corso del giudizio di primo grado (v. pag. 16 sentenza).
Quanto all’altra ratio sul capitolo di prova n. 2 (genericita’ e irrilevanza dei capitoli), la doglianza mira a censurare inammissibilmente una valutazione di merito sufficientemente motivata avendo la Corte escluso sia l’illegittimita’ della trascrizione della domanda sia il nesso causale tra tale condotta e l’imposizione del contributo e della fideiussione a garanzia della cancellazione della trascrizione, nell’ambito degli accordi intervenuti tra (OMISSIS) e (OMISSIS) (v. sentenza pag. 16).
9. Cassata con rinvio la sentenza, limitatamente a quanto sopra esposto, il Giudice del rinvio regolera’ anche le spese del giudizio di legittimita’.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo e il terzo e inammissibili il quarto e il quinto; cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Le sentenze sono di pubblico dominio.
La diffusione dei provvedimenti giurisdizionali “costituisce fonte preziosa per lo studio e l’accrescimento della cultura giuridica e strumento indispensabile di controllo da parte dei cittadini dell’esercizio del potere giurisdizionale”.
Benchè le linee guida in materia di trattamento di dati personali nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica non richiedano espressamente l’anonimizzazione sistematica di tutti i provvedimenti, e solo quando espressamente le sentenze lo prevedono, si possono segnalare anomalie, richiedere oscuramenti e rimozioni, suggerire nuove funzionalità tramite l’indirizzo e-mail info@studiodisa.it, e, si provvederà immediatamente alla rimozione dei dati sensibili se per mero errore non sono stati automaticamente oscurati.
Il presente blog non è, non vuole essere, né potrà mai essere un’alternativa alle soluzioni professionali presenti sul mercato. Essendo aperta alla contribuzione di tutti, non si può garantire l’esattezza dei dati ottenuti che l’utente è sempre tenuto a verificare.
Leave a Reply