Quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza l’osservanza del precetto di cui al secondo comma dell’art. 269 c.p.c., cioè tanto con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositate della domanda verso il terzo, quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi dev’essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d’ufficio dal giudice in detta udienza. Qualora, invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al convenuto un termine per la chiamata per un’altra udienza successiva, deve ritenersi che – ferma restando la possibilità della proposizione di un’eccezione dell’attore nella prima difesa successiva alla concessione di tale termine circa l’irritualità dell’esercizio di tale potere da parte del giudice e, quindi, circa la nuova nullità verificatasi, nonché ferma restando la possibilità di una revoca del provvedimento da parte del giudice ai sensi del primo comma dell’art. 177 c.p.c. – il terzo che venga chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può eccepire la irritualità dell’esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata.
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE VI
SENTENZA 7 maggio 2013, n. 10579
Svolgimento del processo
p.1. R..F. ha proposto ricorso per cassazione contro la s.p.a. Le Assicurazioni d’Italia e nei confronti di B.S. e B.G. ed I. , in proprio e nella qualità di soci della Ditta Alba Lamp di Barzagli Sandra, avverso la sentenza del 25 maggio 2010, con la quale la Corte d’Appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza resa in primo grado inter partes dal Tribunale di Firenze, ha dichiarato l’inammissibilità della chiamata in causa della detta società e delle domande che contro di essa erano state proposte dal F. , il quale, convenuto da S..B. per il risarcimento del danno derivatole da una caduta da cavallo in occasione di una lezione di equitazione presso il centro ippico da lui gestito, aveva chiamato in causa, quale proprio assicuratore per la responsabilità civile, Le Assicurazioni d’Italia.
Quest’ultima, costituendosi, aveva eccepito che alla chiamata in causa si era dato corso alla prima udienza di comparizione, ancorché il convenuto, che pure aveva formulato la chiamata in causa nella comparsa di risposta tempestivamente depositata, non avesse chiesto al Tribunale lo spostamento dell’udienza de qua. In ragione di tale svolgimento processuale la società assicuratrice aveva sostenuto che si era verificata decadenza dalla chiamata.
p.2. Il Tribunale, dopo che erano intervenuti nel processo in via adesiva autonoma B.G. e I. nella duplice detta qualità, facendo valere una pretesa di risarcimento derivante dalla forzata assenza al lavoro dell’attrice nel periodo di inabilità conseguito all’infortunio, riteneva la responsabilità del F. e, in accoglimento della domanda di garanzia del medesimo, condannava l’assicurazione a risarcire il danno subito dall’attrice e dagli intervenuti.
p.3. La sentenza veniva appellata dalla società assicuratrice, che, per quanto in questa sede interessa, insisteva nell’eccezione di inammissibilità della sua chiamata.
p.4. La Corte territoriale, con la sentenza qui impugnata ha ritenuto fondata l’eccezione di inammissibilità della chiamata reputando che ai fini della tempestività della formulazione della sua richiesta e, quindi, per evitare la decadenza, fosse necessaria la formulazione nella comparsa di risposta anche dell’istanza di spostamento della prima udienza di comparizione e che, essendosi in mancanza verificata la decadenza, il giudice istruttore del Tribunale di prime cure, non avrebbe potuto autorizzare la chiamata tardivamente.
p.5. Al ricorso, che propone tre motivi, hanno resistito i B. con un controricorso adesivo alla prospettazione del ricorrente.
Non ha svolto attività difensiva la società assicuratrice.
Parte ricorrente ha depositato memoria.
Motivi della decisione
p.1. Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 166 – 167, 106 e 269 c.p.c., e degli art. 156 e 157 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.”.
Dopo aver premesso che nella citazione introduttiva del giudizio era stata indicata l’udienza di prima comparizione del 25 giugno 1998 e che la comparsa di risposta recante la proposizione della domanda di chiamata in causa delle Assicurazioni Generali era stata depositata il 29 maggio 1998 e, quindi tempestivamente ai sensi dell’art. 167 c.p.c., si riferisce che la prima udienza di comparizione si tenne effettivamente il 30 settembre 1998 e che in essa, sulla richiesta del ricorrente, il giudice monocratico del Tribunale autorizzò la chiamata per l’udienza del 3 febbraio 1999, al fine di consentire la citazione della terza chiamata.
Si sostiene, quindi, che il Tribunale, prima con ordinanza resa in detta udienza e, quindi, nella sentenza, bene aveva disatteso l’eccezione di decadenza dalla chiamata formulata dalla terza chiamata nel suo atto di costituzione e si critica la motivazione enunciata dal Tribunale adducendosi che ad evitare la decadenza dalla chiamata non fosse necessaria alcuna formulazione rituale, bensì soltanto l’inequivoca manifestazione di voler chiamare il terzo. Si argomenta, poi, che nella specie la terza chiamata aveva comunque beneficiato dei termini a comparire in relazione al differimento dell’udienza e che, pertanto, l’interesse a garantire quei termini al terzo chiamato, cui è finalizzato lo spostamento dell’udienza di comparizione fissata nella citazione era stato assicurato. Si prospetta, inoltre, che l’art. 269 c.p.c. prescriverebbe a pena di decadenza solo la dichiarazione di voler chiamare in causa il terzo.
p.2. Il motivo è fondato per ragioni che questa Corte rileva nell’esercizio dei poteri di individuazione dell’esatto diritto applicabile in relazione alla questione proposta dal motivo.
Va considerato che l’esegesi del combinato disposto delle norme degli art. 167, terzo comma, c.p.c. e 269, secondo comma, c.p.c., nel testo applicabile alla controversia, introdotto dalla riforma di cui alla l. n. 353 del 1990 e tuttora vigente, non avendo i due commi subito modifiche dalle riforme successive, non lascia dubbi sull’entità degli oneri cui il convenuto nel rito ordinario di cognizione è tenuto ai fini della introduzione nel processo di una domanda di chiamata di un terzo in causa. Il contenuto di questi oneri non è direttamente fissato dal terzo comma dell’art. 167, che rinvia per relationem a quanto prevede l’altra norma. Quest’ultima, là dove prevede che “il convenuto che intenda chiamare un terzo in causa deve, a pena di decadenza, farne dichiarazione nella comparsa di risposta e contestualmente chiedere al giudice istruttore lo spostamento della prima udienza allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all’art. 163-bis”, correla una previsione di decadenza dal potere ad un adempimento di carattere contenutistico del convenuto nel redigere la comparsa di risposta, che è duplice. Il convenuto deve nella comparsa formulare la domanda di chiamata del terzo in causa, la quale, all’evidenza, deve individuare i termini soggettivi ed oggettivi della chiamata. Ma deve, altresì, in aggiunta a tale attività assertiva, proporre nella comparsa, in conseguenza di essa, un’istanza rivolta al giudice istruttore di spostamento dell’udienza al fine di garantire al terzo, una volta che abbia luogo la sua citazione, i termini a comparire. Ciò, evidentemente, nella supposizione da parte del legislatore che essi, tenuto conto del termine per la costituzione che ha il convenuto a norma dell’art. 167 c.p.c., potrebbero, in relazione al momento del deposito della comparsa di risposta, non risultare più osservabili.
In relazione alla previsione deve, pertanto, ritenersi che, ai fini dell’evitare la decadenza dal potere di chiamata del terzo occorra sia la formulazione della chiamata sia l’istanza di spostamento della prima udienza e che, pertanto, un convenuto che nella comparsa formuli solo la prima e non la seconda incorra nella decadenza.
Potrebbe, peraltro verificarsi il caso che il convenuto si costituisca, in relazione all’udienza indicata dall’attore in un momento tale che il giudice istruttore, investito dell’istanza di spostamento dell’udienza, ravvisi l’inutilità di tale spostamento, indicando al convenuto la possibilità di notificare per quella originariamente fissata, in quanto vi sia ampio margine per notificare la chiamata nel rispetto dei termini a comparire. Ma trattasi di una mera eventualità, in riferimento alla quale l’operare del giudice non si pone in conflitto con le previsioni normative, ma ne preserva lo scopo.
p.2.1. Ora, nella specie, non avendo il F. formulato la chiamata con entrambi i contenuti richiesti dal combinato disposto normativo sopra ricordato, egli era certamente incorso nella decadenza dal potere di dar corso alla chiamata.
Tale decadenza, essendo il rapporto processuale pendente soltanto fra lui e l’attrice originaria, era certamente eccepibile da B.S. , che, tuttavia, non se ne dolse, com’è pacifico nel momento in cui nella prima udienza, peraltro spostata rispetto a quella indicata nella citazione, il F. chiese di dar corso alla chiamata e, quindi, instò tardivamente, dato che aveva perso quel potere, per la fissazione di un’udienza, ed a seguito di tale istanza il giudice istruttore concesse lo spostamento.
La B. neppure ebbe a dolersi dell’accoglimento dell’istanza.
La detta decadenza sarebbe stata, d’altro canto, rilevabile d’ufficio dal giudice istruttore, posto che, conforme a quanto ha sempre ritenuto la migliore dottrina, deve ritenersi che “Il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario riformato deve ritenersi inteso a tutela non solo dell’interesse di parte ma anche dell’interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo, con la conseguenza che la decadenza per il mancato rispetto, da parte del convenuto, del termine perentorio, di cui all’art. 180, secondo comma, cod. proc. civ., per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito, deve essere rilevata d’ufficio dal giudice, indipendentemente dall’atteggiamento processuale della controparte al riguardo”. (Cass. n. 11318 del 2005; si veda anche Cass. n. 6532 del 2006).
Ne consegue che il giudice istruttore certamente, nel non rilevare la decadenza del F. dal potere di chiamata per la sua incompleta formulazione, si astenne illegittimamente dall’esercitare il doveroso potere di ufficio, che nella specie sarebbe stato funzionale non solo ad assicurare l’esigenza di celere svolgimento del processo a favore dell’attrice, che così avrebbe evitato la lungaggine di un differimento dell’udienza per la chiamata del terzo (interesse, però, del quale Essa non si preoccupò), ma anche a tutela dell’interesse pubblico, cui pure è funzionale la previsione di una decadenza processuale, ad assicurare che lo svolgimento processuale abbia un ordine certo, interesse che è dell’intero sistema processuale civile e che nella specie si configurava in funzione dell’evitare che l’udienza, cui la causa era stata chiamata ai sensi dell’art. 180 c.p.c. nel testo in allora vigente, andasse sprecata per il doversi fissarne un’altra per la citazione della terza chiamata.
La nullità verificatasi per l’omesso esercizio del potere di rilevazione d’ufficio della decadenza, in relazione alla pendenza del rapporto processuale soltanto fra l’attrice ed il convenuto, in quanto era stata seguita dall’accoglimento dell’istanza di differimento formulata dal F. , avrebbe potuto rilevarsi certamente dalla B. . E ciò, è da credere, ancorché essa, prima della istanza di differimento formulata all’udienza dal F. , non avesse eccepito la decadenza a sua volta. Invero, l’emanazione del provvedimento di differimento dell’udienza si concretò in un atto processuale nuovo ed ulteriore rispetto alla proposizione della chiamata senza istanza di differimento e, pertanto, contro di esso la B. poteva reagire.
La B. , come si è già detto ed è pacifico non rilevò, però, la nuova nullità così determinatasi, la quale, dunque, rimase sanata con riferimento alla sua posizione processuale, ai sensi del secondo comma dell’art. 157, c.p.c., verificandosi la preclusione del relativo potere di rilevazione.
p.2.2. Ciò premesso, può concedersi che il mancato rilievo della nullità ad istanza di parte non determinò la sopravvenuta irrilevanza della decadenza in cui era incorso il F. .
Invero, l’ordinanza del giudice istruttore che concesse al F. il differimento dell’udienza avrebbe potuto essere revocata dal giudice istruttore ai sensi del primo comma dell’art. 177 c.p.c. e ciò tanto più perché essa era stata pronunciata in violazione di un potere di rilevazione esercitabile d’ufficio.
L’esistenza del potere di revoca del giudice, invece, non avrebbe potuto anche giustificare che la stessa B. eccepisse la nullità dell’ordinanza per tutto il corso del processo di primo grado.
Nessun potere di revoca venne, peraltro, esercitato dal giudice di primo grado.
La questione della decadenza del F. venne, però, eccepita dalla chiamata in causa, una volta che essa venne citata a comparire.
Diventa decisivo chiarire se la terza chiamata aveva il potere di formulare l’eccezione.
Orbene, quando un terzo è chiamato in causa nel giudizio introdotto fra altri, egli è certamente legittimato specie se viene chiamato, come nella specie, come garante, a svolgere contestazioni quanto al rapporto sostanziale dedotto fra le parti originarie, posto che la decisione su rapporto di garanzia risente della decisione sul rapporto garantito e, quindi, il terzo deve poter svolgere il contraddittorio anche su quest’ultimo.
Riguardo al rapporto processuale fra dette parti il terzo patimenti può svolgere contestazioni che, se accolte comporterebbero la definizione in rito del giudizio originario e, quindi, il rigetto della domanda per ragioni di rito nei confronti del contenuto, con la conseguenza che automaticamente, almeno di norma, la domanda rivolta dal convenuto nei suoi riguardi non dovrebbe essere esaminata, per carenza di interesse del convenuto che l’aveva proposta, atteso che non v’è decisione pregiudizievole, da cui egli debba essere garantito.
Le contestazioni potrebbero riguardare anche questioni relative al rapporto processuale, che, se non risolte, impediscono la decisione sulla domanda principale (si pensi alla nullità per vizi relativi alla editio actionis della domanda principale).
Viceversa, eventuali contestazioni che ineriscono la stessa ritualità della propria chiamata ma solo con riguardo al rapporto processuale originario, come è quella di cui si discorre, poiché esse riguardano il rapporto processuale altrui ma non sono suscettibili di pregiudicarne la decisione, avendo solo determinato l’ingresso del terzo nel processo, che altrimenti in quel rapporto sarebbe stato precluso, il terzo non è ammesso a svolgerle perché egli non vi ha interesse, giacché ineriscono soltanto il rapporto processuale originario e non coinvolgono il suo se non nel senso che è l’irritualità che ha determinato la sua entrata nel processo altrui.
Tale entrata non è, però, di per sé un pregiudizio, se considerata rispetto al rapporto di garanzia: è solo espressione del potere di azione del convenuto, che esisteva nei suoi confronti a prescindere dalle modalità con cui avrebbe dovuto esercitarsi nell’ambito del processo originario e che, dunque, non può essere censurato quanto ad irritualità del suo esercizio nell’ambito di quel rapporto.
Si deve, dunque, concludere che “quando il convenuto ha esercitato il potere di chiamare un terzo in causa senza l’osservanza del precetto di cui al secondo comma dell’art. 269 c.p.c., cioè tanto con la proposizione nella comparsa di risposta tempestivamente depositate della domanda verso il terzo, quanto della istanza di spostamento della prima udienza, la decadenza così verificatasi dev’essere eccepita dalla parte attrice e rilevata d’ufficio dal giudice in detta udienza. Qualora, invece, il giudice, in difetto di eccezione della parte attrice, conceda in tale udienza al convenuto un termine per la chiamata per un’altra udienza successiva, deve ritenersi che – ferma restando la possibilità della proposizione di un’eccezione dell’attore nella prima difesa successiva alla concessione di tale termine circa l’irritualità dell’esercizio di tale potere da parte del giudice e, quindi, circa la nuova nullità verificatasi, nonché ferma restando la possibilità di una revoca del provvedimento da parte del giudice ai sensi del primo comma dell’art. 177 c.p.c. – il terzo che venga chiamato in causa in forza del provvedimento del giudice non può eccepire la irritualità dell’esercizio di tale potere, atteso che egli è carente di interesse a farla valere, dovendo il suo interesse a far valere questioni relative al rapporto processuale originario correlarsi alla correttezza della decisione in merito o in rito su di esso e non alla stessa ritualità della chiamata”.
Nella specie, dunque, la compagnia assicuratrice non avrebbe potuto dolersi del fatto che la chiamata in causa era avvenuta in violazione della decadenza in cui era incorso il F. .
p.2.3. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, comunque in diversa composizione.
p.3.1 restanti due motivi restano assorbiti.
Al giudice del rinvio è rimesso di regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto di ragione.
Dichiara assorbiti gli altri.
Rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Firenze, comunque in diversa composizione.
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