Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27279.
Responsabilità civile derivante dall’esercizio professionale dell’attività medico-chirurgica
In tema di responsabilità civile derivante dall’esercizio professionale dell’attività medico-chirurgica, a fronte dell’allegazione del relativo inadempimento da parte del paziente, il medico è tenuto a provare di avere adempiuto all’obbligazione di avergli fornito un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze.
Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27279. Responsabilità civile derivante dall’esercizio professionale dell’attività medico-chirurgica
Data udienza 21 aprile 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità sanitaria – Interventi odontoiatrici – Consenso informato – Danni da omessa informazione del paziente
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – rel. Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere
Dott. GUIZZI GAIME Stefano – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 25185/2021 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
ricorrente
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante pro Tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS), domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 894/2021 della CORTE D’APPELLO di SALERNO, depositata il 17/06/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.
Responsabilità civile derivante dall’esercizio professionale dell’attività medico-chirurgica
Ritenuto in fatto
– che (OMISSIS) ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 894/21, del 17 giugno 2021, della Corte di Appello di Salerno, che – accogliendo il gravame esperito da (OMISSIS), in via di principalita’, avverso la sentenza n. 1735/19, del 12 novembre 2018, del Tribunale di Nocera inferiore (respingendo, invece, quello incidentale di (OMISSIS) e (OMISSIS)) – ha condannato l’odierno ricorrente a risarcire, alla (OMISSIS), il danno da mancata informazione sugli interventi odontoiatrici praticati nei confronti della medesima, rigettando la domanda di manleva dello stesso nei confronti della societa’ (OMISSIS) S.p.a.;
– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio – unitamente a (OMISSIS) – dalla (OMISSIS), la quale lamentava la cattiva esecuzione degli interventi odontoiatrici ai quali era stata sottoposta presso il loro studio professionale, al punto da rendere necessaria l’estrazione di tutti i denti;
– che i due convenuti, costituitisi in giudizio, chiedevano e ottenevano la chiamata in manleva del proprio assicuratore, (OMISSIS) (oggi (OMISSIS)) S.p.a.;
– che il giudice di prime cure accoglieva la domanda limitatamente alla posizione di (OMISSIS), ed in relazione al solo danno da mancata acquisizione del consenso informato della paziente, escludendo, invece, ogni responsabilita’ di (OMISSIS), sul rilievo che costui si fosse limitato a fornire un consulto;
– che la domanda di manleva veniva rigettata sul presupposto che la polizza – sebbene avente ad oggetto anche gli eseguiti interventi di impiantologia dentistica – non potesse operare nei riguardi di (OMISSIS), data la sua posizione di odontotecnico;
– che esperito gravame in via di principalita’ dalla gia’ attrice, nonche’, in via incidentale, dai (OMISSIS), i quali chiedevano escludersi la responsabilita’ anche di (OMISSIS) e, comunque, per completezza difensiva – ovvero, per l’ipotesi di accoglimento dell’appello principale – la condanna della terza chiamata a manlevare entrambi, il secondo giudice provvedeva nei termini sopra illustrati;
– che esso perveniva a tale esito sul rilievo che i due sanitari – in difetto di adeguata informazione alla paziente – avessero “operato sulla bocca della (OMISSIS) senza alcuna distinzione di ruoli, applicando protesi parziali, avulsione di denti, impianto viti di fissaggio e ponti”;
– che il rigetto della domanda di manleva, proposta da (OMISSIS), veniva motivata sul rilievo che la polizza in atti non ricomprendesse il suo nominativo “fra i sanitari per i quali e’ prevista la copertura assicurativa”;
– che avverso la sentenza della Corte salernitana ricorre per cassazione (OMISSIS), sulla base – come detto – di tre motivi;
– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c. – “violazione e/o falsa applicazione del principio di non contestazione”, ex articolo 115 c.p.c., e segnatamente per aver il giudice di appello “fatto applicazione di detto principio per circoscrivere il “thema probandum” in assenza dei necessari presupposti”;
– che si censura la sentenza impugnata per essere giunta, erroneamente, alla conclusione che (OMISSIS) non avesse disconosciuto di aver eseguito prestazioni odontoiatriche nei confronti della (OMISSIS);
– che il secondo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 4), – “violazione e/o falsa applicazione” degli articoli 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonche’ “motivazione apparente o illogica”, per avere la Corte territoriale affermato la responsabilita’ di esso (OMISSIS) “per omessa somministrazione del consenso informato”, all’uopo “utilizzando le prove raccolte nei confronti dell’altro convenuto”, ovvero (OMISSIS);
– che il terzo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4) – nullita’ della sentenza, per aver affermato l’esclusione della copertura assicurativa sulla base di una polizza diversa da quella che il primo giudice, con efficacia di giudicato, aveva accertato essere la fonte esclusiva della garanzia assicurativa;
– che hanno resistito all’impugnazione, con distinti controricorsi, la societa’ (OMISSIS) e la (OMISSIS), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
– che e’ rimasto intimato (OMISSIS);
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 21 aprile 2022;
– che hanno presentato memoria il ricorrente e la societa’ (OMISSIS).
Responsabilità civile derivante dall’esercizio professionale dell’attività medico-chirurgica
Considerato in diritto
– che il ricorso va rigettato;
– che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dalla ricorrente nella memoria ex articolo 380-bis c.p.c., comma 2;
– che il primo motivo – con cui e’ contestata l’errata applicazione del principio di “non contestazione” – e’ infondato;
– che, al riguardo, va premesso che costituisce “elemento valutativo riservato al giudice del merito”, apprezzare, “nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato, l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti, allegati dalla controparte” (cosi’ Cass. Sez. 6-1, ord. 7 febbraio 2019, n. 3680, Rv. 653130-01), sicche’ tale “apprezzamento e’ censurabile in sede di legittimita’ esclusivamente per incongruenza o illogicita’ della motivazione, non spettando a questa Corte il potere di riesaminare il merito della controversia, ma solo quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni poste a fondamento della decisione” (Cass. Sez. 1, sent. 11 giugno 2014, n. 13217, Rv. 631806-01);
– che, nella specie, la sentenza impugnata afferma che entrambi i convenuti “hanno fondato la loro difesa non disconoscendo la prestazione professionale eseguita in favore dell’attrice, deducendo, pero’, che i problemi lamentati erano stati causati da omessa igiene dentale, dalla sospensione delle cure e da successivi trattamenti fatti eseguire da altri sanitari”;
– che a fronte di tale motivazione – che, in se’, non esibisce profili di incongruenza o illogicita’ – il ricorrente non svolge una censura idonea a confutarla;
– che egli, infatti, si limita ad affermare che, a, fronte di una deduzione attorea – a suo dire – generica, altrettanto generica sarebbe stata, giocoforza, anche la propria contestazione;
– che, viceversa, proprio gli stralci riportati a pagg. 12 e 13 del ricorso – e sui quali il (OMISSIS) ha inteso porre particolare enfasi, nella propria memoria ex articolo 380-bis, comma 2, c.p.c. – denotano che la (OMISSIS) ebbe a lamentarsi, con il proprio atto di citazione, di aver subito dal 1997 al 2001 “piu’ di un intervento, praticati sia dal Dott. (OMISSIS), allora direttore sanitario del centro, sia dal Dott. (OMISSIS)”;
– che non e’, dunque, fondata la doglianza del ricorrente – ribadita nella gia’ citata memoria defensionale – secondo cui esso (OMISSIS) non sarebbe “mai stato espressamente indicato come specifico autore di uno o piu’ trattamenti sanitari sulla persona dell’attrice”, donde l’asserita genericita’ dell’allegazione dei fatti costitutivi, posti dalla (OMISSIS) a fondamento della propria pretesa;
– che, viceversa, priva di specificita’ e’ la contestazione operata da (OMISSIS) con la propria comparsa di risposta;
– che costui riproduce – nel proprio atto di impugnazione – alcuni stralci della propria comparsa di risposta, dalla quale risulta che ambo i convenuti in giudizio ebbero ad operare una contestazione di mero stile (“I comparenti… impugnano e contestano quando dedotto ex adrerso nell’atto di citazione”, in particolare affermando che l’attrice “non ha… depositato alcuna documentazione o ricevuta comprovante i suoi assunti ne’ gli assunti dei suoi medici-tecnici ausiliari”);
– che a fronte di tali risultanze va, qui, ribadito come “la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non e’ equiparabile alla specifica contestazione di cui all’articolo 115 c.p.c.” (Cass. Sez. 6-3, ord. 27 agosto 2020, n. 17889, Rv. 658756-01);
– che il secondo motivo e’ anch’esso infondato;.
– che la sentenza impugnata – diversamente da quanto dedotto dal ricorrente – non ha adoperato risultanze istruttorie emerse nei confronti dell’altro convenuto (l’odontotecnico (OMISSIS)), in relazione alla mancata acquisizione del consenso informato, “per desumere in maniera apodittica la prova di un’analoga condotta omissiva da parte di (OMISSIS)”;
– che la Corte territoriale ha dato, invece, rilievo al comportamento processuale” dell’odierno ricorrente, sottolineando “che non ha disconosciuto di aver eseguito prestazioni odontoiatriche alla (OMISSIS)”;
– che, in ogni caso, il ricorrente mostra di ignorare – anche con le difese svolte nella propria memoria ex articolo 380-bis, comma 2, c.p.c. – che e’ “onere del medico provare, a fronte dell’allegazione di inadempimento da parte del paziente, l’adempimento dell’obbligazione di fornirgli un’informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze” (tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 20 agosto 2013, n. 19220, Rv. 627861-01), sicche’ una volta ritenuta provata l’avvenuta esecuzione di prestazioni odontoiatriche, nei confronti della (OMISSIS), da parte anche di (OMISSIS), era costui a dover provare l’esistenza di un valido consenso informato ai trattamenti praticati;
– che il terzo motivo – del quale la ricorrente ha meglio precisato la portata solo con la memoria ex articolo 380-bú, comma 2, c.p.c., chiarendo che agli atti del giudizio di appello, dato lo smarrimento del fascicolo di primo grado, sarebbe stata allegata, e quindi utilizzata dalla Corte salernitana a fondamento della propria, la sola polizza (OMISSIS) e non pure quella (OMISSIS) (dalla quale, invece, risulterebbe l’operativita’ della manleva verso esso (OMISSIS), come affermato dal Tribunale) – e’ inammissibile;
– che, al riguardo, deve segnalarsi – innanzitutto – che il ricorrente neppure ha provveduto a riprodurre, nel ricorso, il contenuto di tali polizze, donde l’inammissibilita’ della censura a norma dell’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6), essendo “inammissibili le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l’esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimita’” (Cass. Sez. Un., cent. 27 dicembre 2019, n. 34469, Rv. 656488-01);
– che, in ogni caso, se e’ vero che la mancata acquisizione del fascicolo d’ufficio di primo grado puo’ integrare il vizio di difetto di motivazione per omessa consultazione di un documento che in tale fascicolo era presente, in tali casi costituisce pur sempre “onere dell’appellante” (nella specie tale essendo la condizione del (OMISSIS), rispetto alla domanda di manleva), “quale che sia stata la posizione da lui assunta nella precedente fase processuale, produrre, o ripristinare in appello se gia’ prodotti in primo grado, i documenti sui quali egli basa il proprio gravame o comunque attivarsi, anche avvalendosi della facolta’, ex articolo 76 disp. att. c.p.c., di farsi rilasciare dal cancelliere copia degli atti del fascicolo delle altre parti, perche’ questi documenti possano essere sottoposti all’esame del giudice di appello”, per cui egli subisce, in difetto di tale dimostrazione, le conseguenze del fatto che il giudice di appello non abbia avuto la possibilita’ di esaminare tali risultanze documentali (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 23 dicembre 2005, n. 28498, Rv. 586372-01; in senso analogo, di recente, in motivazione, Cass. Sez. 6-3, ord. 30 marzo 2022, n. 10164, Rv. 664467-01);
– che il motivo, pertanto, e’ pure infondato;
– che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi dell’articolo 13, comma 1-qualer, del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condannando (OMISSIS) a rifondere, alla societa’ (OMISSIS) S.p.a. e a (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidandole, per la prima, in Euro 7.200,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, piu’ 15% per spese enerali (OMISSIS)
(OMISSIS)
(OMISSIS)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply