Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27290.

Conferimento di beni immobili in una s.r.l. unipersonale

L’atto di conferimento di beni immobili in una s.r.l. unipersonale è assoggettabile all’azione revocatoria ordinaria, dal momento che determina una variazione qualitativa del patrimonio del debitore, suscettibile di integrare il presupposto dell'”eventus damni”, tenuto conto della maggiore variabilità del valore della partecipazione societaria – in ragione dell'”alea” tipica di ogni attività imprenditoriale – rispetto a quello dei singoli beni conferiti.

Ordinanza|16 settembre 2022| n. 27290. Conferimento di beni immobili in una s.r.l. unipersonale

Data udienza 4 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Cessione di immobili – Articolo 2901 cc – Azione revocatoria – Presupposti – Articolo 2462 cc – Criteri – Motivazione del giudice di merito

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 29927/2021 proposto da:
(OMISSIS), in proprio e quale legale rappresentante di (OMISSIS) SRL UNIPERSONALE, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’Avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 2383/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 15/09/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 04/05/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

Conferimento di beni immobili in una s.r.l. unipersonale

RITENUTO IN FATTO

– che (OMISSIS), anche in veste di legale rappresentante della societa’ unipersonale (OMISSIS) S.r.l., ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza n. 2383/21, del 15 settembre 2021, della Corte di Appello di Venezia, che rigettandone il gravame esperito avverso la sentenza n. 641/19 del Tribunale di Rovigo – ha confermato l’accoglimento della domanda ex articolo 2901 c.c., proposta da (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione all’atto con cui egli conferiva alcuni beni immobili alla societa’ unipersonale (OMISSIS) S.r.l.;
– che, in punto di fatto, il ricorrente riferisce di essere stato convenuto in giudizio – unitamente alla predetta societa’ unipersonale, della quale egli e’ l’unico socio – da (OMISSIS) e (OMISSIS), i quali chiedevano fosse dichiarata l’inefficacia nei loro confronti, ex articolo 2901 c.c., dell’atto notarile con il quale il (OMISSIS), il 7 giugno 2017, conferiva alcuni beni immobili alla predetta societa’, in quanto esso sarebbe stato compiuto in pregiudizio delle loro ragioni creditorie, risultanti da un decreto ingiuntivo emesso nell’anno 2015:
– che l’adito Tribunale rodigino – nell’evidenziare che il credito degli (OMISSIS) verso il (OMISSIS) nasceva da una fideiussione rilasciata in favore di una societa’ (la (OMISSIS) S.r.l.) di cui il medesimo era stato amministratore e socio unico – accoglieva la domanda, con decisione confermata dal giudice di appello, che respingeva il gravame del convenuto soccombente;
– che avverso la sentenza della Corte lagunare ricorre per cassazione il (OMISSIS), sulla base – come detto – di due motivi;
– che il primo motivo denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – “falsa applicazione dell’articolo 2462 c.c., con riguardo al concetto di autonomia patrimoniale perfetta delle societa’ a responsabilita’ limitata unipersonali, e con riguardo al difetto di alterita’ tra il soggetto conferente beni immobili in una s.r.l. unipersonale, il cui socio unico sia lo stesso conferente, e la stessa s.r.l. unipersonale”, donde l’assenza del c.d. “eventus damni”;
– che richiamato l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte, che ha ritenuto l’assenza di un’effettiva alterita’ soggettiva nel caso di trasformazione, anche eterogenea, della forma giuridica di un soggetto (si tratta di Cass. Sez. Un., sent. 28 febbraio 2017, n. 5054), il motivo censura la sentenza impugnata per non aver ravvisato l’assenza di alterita’ tra esso (OMISSIS) e la societa’ unipersonale alla quale egli conferi’ taluni suoi beni immobili, cio’ che avrebbe dovuto portare il giudice di appello ad escludere la sussistenza del presupposto oggettivo dell’azione revocatoria costituito dal c.d. “eventus damni”;
– che con il secondo motivo e’ denunciata – ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3) – violazione dell’articolo 2462 c.c., e dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, lamentando il (OMISSIS) che la condanna comminatagli, in appello, ai sensi della norma da ultimo richiamata, sarebbe stata disposta in assenza del presupposto del dolo o della colpa grave;
– che hanno resistito all’impugnazione, con il medesimo controricorso, (OMISSIS) e (OMISSIS), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
– che la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio per il 4 maggio 2022;
– che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Conferimento di beni immobili in una s.r.l. unipersonale

CONSIDERATO IN DIRITTO

– che il ricorso va rigettato;
– che ritiene, infatti, questo collegio che le conclusioni in tal senso rassegnate nella proposta del consigliere relatore non siano state superate dai rilievi svolti dal ricorrente nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2;
– che il primo motivo di ricorso e’ infondato;
– che l’avvenuto conferimento di alcuni beni immobili, da parte del (OMISSIS), alla societa’ umpersonale (OMISSIS) S.r.l. (della quale egli e’ l’unico socio), non esclude affatto – ai fini ed agli effetti di cui all’articolo 2901 c.c. – l’alterita’ dei due soggetti, e con essa la ricorrenza del c.d. “eventus damni”;
– che l’autonomia patrimoniale perfetta di cui gode la societa’ comporta, infatti, che i beni conferiti siano divenuti strumenti per lo svolgimento dell’attivita’ imprenditoriale della stessa, e dunque non piu’ rientranti nella garanzia patrimoniale generica del socio;
– che, pertanto, mentre i beni personali del socio di una societa’ unipersonale continuano a garantire le obbligazioni della societa’, non altrettanto puo’ dirsi per i beni conferiti in relazione alle obbligazioni personali del socio;
– che, del resto, l’assoggettabilita’ all’azione revocatoria dell’atto di conferimento societario e’ stata gia’ riconosciuta – su un piano generale – da questa Corte, la quale non solo ne’ ha affermato la compatibilita’ con il diritto dell’Unione Europea (Cass., Sez. 1, sent. 18 febbraio 2000, n. 1804, Rv. 533997-01), ma ha pure precisato che “neanche il principio di separazione del patrimonio societario rispetto a quello dei soci subisce alcun vulnus”, e cio’ perche’, “nel solco di una tradizione ormai secolare, l’accoglimento dell’azione revocatoria non opera, infatti, alcun ritorno del bene nella disponibilita’ del debitore, salva l’esposizione ad eventuali azioni esecutive e conservative” del creditore, escludendo, infine, che “la tutela del capitale sociale” possa “spingersi fino a sanare situazioni francamente patologiche come il conferimento in frode dei creditori” (cosi’, in motivazione, Cass. Sez. 1, sent. 22 ottobre 2013, n. 23891, Rv. 628065-01);
– che la circostanza, poi, che la quota di partecipazione societaria possa essere oggetto di espropriazione, ex articolo 2471 c.c., non “neutralizza” il fatto che i beni oggetto dello stesso risultino acquisiti, ormai, nella piena disponibilita’, fattuale e giuridica, della societa’;
– che, di conseguenza, l’avvenuta “sostituzione” a quei beni nella garanzia patrimoniale generica del debitore – della quota di partecipazione e’ certamente idonea ad integrare, anche in caso di conferimento in favore di societa’ unipersonale, il c.d. “eventus damni”, se e’ vero che esso ricorre quando l’atto dispositivo determini una variazione “anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficolta’ nel soddisfacimento del credito” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. 18 giugno 2019, n. 16221, Rv. 654318-01):
– che tale e’, appunto, il caso che occupa, in considerazione della maggiore – e piu’ rapida – “variabilita’” del valore della partecipazione societaria (in ragione dell’alea che contraddistingue ogni attivita’ imprenditoriale), rispetto a quello dei singoli beni immobili conferiti;
– che, d’altra parte, in presenza di una variazione anche solo qualitativa del patrimonio del debitore, e’ onere incombente su costui – se convenuto nel giudizio ex articolo 2901 c.c., dimostrare che il proprio patrimonio residuo sia idoneo a soddisfare la pretesa del creditore che abbia esperito la c.d. “actio pauliana” (da ultimo, Cass. Sez. 6-3, ord. n. 16221 del 2019, cit.);
– che il secondo motivo – con cui e’ denunciata violazione dell’articolo 2462 c.c., e dell’articolo 96 c.p.c., comma 3, – e’ anch’esso infondato;
– che, al riguardo, va premesso come “l’accertamento della responsabilita’ aggravata, che ricorre quando la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave”, rientri “nei compiti del giudice del merito e non e’ censurabile in sede di legittimita’, se adeguatamente motivato” (Cass. Sez. 6-2, ord. 4 marzo 2022, n. 7222, Rv. 664188-01)
– che, sul punto, la sentenza impugnata ha fatto riferimento alla fattispecie del c.d. “abuso del processo”, ovvero proprio un’evenienza idonea ad integrare – secondo la giurisprudenza di questa Corte – la fattispecie di cui all’articolo 96 c.p.c., comma 3, (cfr., “ex multis”, Cass. Sez. Un., ord. 16 settembre 2021, n. 25041, Rv. 662248-02; Cass. Sez. 3, ord. 4 agosto 2021, n. 22208, Rv. 662202-01; Cass. Sez. Un., sent. 20 aprile 2018, n. 9912, Rv. 648130-02; Cass. Sez. 3, sent. 30 marzo 2018, n. 7901, Rv. 64831101; Cass. Sez. 2, sent. 21 novembre 2017, n. 27623, Rv. 646080-01);
– che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condannando (OMISSIS), anche in veste di legale rappresentante della societa’ unipersonale (OMISSIS) S.r.l., a rifondere, a (OMISSIS) e (OMISSIS), le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidandole in Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00, per esborsi, piu’ 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13. Comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2021, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

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