Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|6 settembre 2022| n. 26222.
Il procedimento di rendiconto
Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e ss. c.p.c. è fondato sul presupposto dell’obbligo di una parte, derivante dalla legge o dall’accordo delle parti ed accertato dal giudice, di rendere il conto all’altra parte, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto rifluente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, in quella altrui e nella propria; pertanto, ove vi sia controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere quell’obbligo, l’ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dal positivo accertamento dell’esistenza della situazione o del negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto insussistenti i presupposti per l’applicazione dell’art. 263, comma 2, c.p.c., in quanto il giudice di primo grado aveva ordinato il deposito del rendiconto, senza procedere all’accertamento della permanenza del rapporto da cui tale obbligo discendeva e del quale era stata eccepita l’intervenuta estinzione).
Ordinanza|6 settembre 2022| n. 26222. Il procedimento di rendiconto
Data udienza 27 giugno 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Gestione somme – Giudizio di rendiconto – Art. 263 e 264 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 14721/2017 proposto da:
(OMISSIS) S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), entrambi elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende giusta separate procure in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS) S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio degli avvocati (OMISSIS), e (OMISSIS), che la rappresentano e difendono giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2349/2017 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 06/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/06/2022 dal cons. Dott. Paola Vella;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vitiello Mauro, il quale chiede il rigetto del ricorso.
Il procedimento di rendiconto
FATTI DI CAUSA
1. – Nel 2005 la (OMISSIS) s.a.r.l., societa’ di diritto (OMISSIS), convenne in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la signora (OMISSIS) e la societa’ (OMISSIS) s.r.l., per la declaratoria di nullita’ dell’ordinanza 1.12.1997 con cui il giudice istruttore dello stesso tribunale l’aveva condannata al pagamento della somma di Lire 684.331.200, ai sensi dell’articolo 263 c.p.c., comma 2 e articolo 264 c.p.c., comma 3, nel giudizio di rendiconto promosso nel 1996 dalla stessa (OMISSIS), in relazione alla gestione di denaro e altri valori affidati, a partire dal 1986, alle societa’ (OMISSIS) s.p.a. e (OMISSIS) s.r.l. (appartenenti al gruppo (OMISSIS)).
1.1. – Il Tribunale di Roma, accogliendo l’eccezione preliminare di parte convenuta, dichiaro’ la carenza di legittimazione attiva della (OMISSIS) s.a.r.l., per mancato assolvimento dell’onere, su di essa incombente, di provare le vicende societarie che la collegavano alla (OMISSIS) s.r.l., societa’ di diritto italiano cancellata dal registro delle imprese in data 5.10.2000.
1.2. – Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha in primo luogo respinto l’eccezione preliminare di inesistenza della societa’ appellante (OMISSIS) s.a.r.l., per intervenuta cancellazione dal registro delle societa’ di diritto (OMISSIS) e conseguente nullita’ della procura alle liti rilasciata da soggetto non legittimato, osservando al riguardo: i) che in base alla documentazione prodotta la societa’ (OMISSIS) Ltd, con sede nelle (OMISSIS), “altro non sia che la societa’ (OMISSIS) s.r.l., con sede dapprima trasferita in (OMISSIS) e poi presso le (OMISSIS)”; ii) che tale societa’ si e’ sciolta ed estinta in data 22.12.2006; iii) che la procura alle liti, estesa ad ogni stato e grado del giudizio, venne rilasciata da (OMISSIS) s.r.l. in data 07.05.2002, con apostille del 13.05.2002, dunque prima della estinzione (a differenza dell’invocato precedente di Cass. 21229/2016, in cui la procura alle liti per l’appello era stata rilasciata in data successiva alla cancellazione); iii) che, in forza del consolidato principio di ultrattivita’ della procura (Cass. 190/2017, Cass. Sez. U, 20447/2014 e 15295/2014), “l’estinzione della societa’ (OMISSIS) Ltd (peraltro mai dichiarata dal procuratore dell’appellante) risulta irrilevante ai fini sia processuali, sia della titolarita’ del rapporto”.
Il procedimento di rendiconto
1.3. – Nel merito, per quanto rileva ancora in questa sede, la Corte territoriale ha statuito: i) che l’operativita’ del potere ingiuntivo attribuito al giudice istruttore nei giudizi di rendiconto postula che il conto sia stato effettivamente presentato e non vi sia contestazione tra le parti sulla debenza delle somme; ii) che, in difetto di detti presupposti, l’ordinanza ex articoli 263 e 264 c.p.c. deve intendersi emessa in radicale carenza di potere, con conseguente impugnabilita’ con actio nullitatis (Cass. 5075/1989); iii) che nel caso di specie la convenuta aveva contestato il diritto al rendiconto, per essersi il rapporto tra le parti concluso con l’esecuzione del mandato ad acquistare titoli obbligazionari regolarmente consegnati all’attrice;
iv) che il rendiconto presentato recava quindi un saldo pari a zero, contestato dall’attrice che rivendicava un saldo di Lire 1.431.945.000;
v) che l’ordinanza ingiuntiva emessa ai sensi degli articoli 263 e 264 c.p.c., recante condanna delle convenute al pagamento del controvalore delle cedole allegate ai titoli, per Lire 684.331.200, era affetta da nullita’ per carenza di potere giurisdizionale, avendo parte convenuta negato in radice la debenza delle somme reclamate, “con salvezza di ogni successiva statuizione di merito operata nello stesso giudizio di rendiconto (…) nonche’ di ogni successiva pronuncia sulla responsabilita’ – contrattuale ed extracontrattuale – dell’allora (OMISSIS) s.r.l.”.
1.4. – (OMISSIS) e (OMISSIS) s.r.l. (cessionaria del credito in contestazione) hanno proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, illustrati anche da due memorie; ha resistito (OMISSIS) s.a., quale socio unico della estinta (OMISSIS) Ltd, con controricorso corredato da memoria.
2. – Il Sostituto procuratore generale ha depositato osservazioni scritte, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il procedimento di rendiconto
RAGIONI DELLA DECISIONE
2.1. – Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’articolo 2907 c.c. e degli articoli 99 e 100 c.p.c., per avere la Corte d’appello ritenuto sufficientemente provata la legittimazione ad agire di (OMISSIS) s.a.r.l., sulla base di un “ragionamento contraddittorio nella sua incompletezza”, poiche’ all’epoca della proposizione dell’appello (in data 20.01.2010) la societa’ appellante era stata gia’ cancellata dal registro delle imprese del (OMISSIS) (in data 17.04.2006), sicche’ la legittimazione sarebbe semmai “transitata in capo alla (OMISSIS) LTD con sede nelle (OMISSIS)” e, a seguito della sua estinzione in data 22.12.2006, ai soci della stessa.
2.2. – Il secondo mezzo prospetta la violazione e falsa applicazione degli articoli 2495 c.c. e 83 c.p.c., per avere la (OMISSIS) s.a.r.l. (gia’ (OMISSIS) s.r.l. e poi (OMISSIS) Ltd) proposto appello successivamente alla sua estinzione, non ritenendosi condivisibili i principi della ultrattivita’ della procura e della fictio iuris richiamati nella sentenza impugnata.
2.3. – Il terzo motivo denunzia la violazione dell’articolo 2909 c.c. anche in relazione all’articolo 300 c.p.c., alla luce del giudicato esterno formatosi sulla estinzione della (OMISSIS) Ltd in data 22.12.2006, a seguito del ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS) s.a., quale socio della societa’ estinta, contro (OMISSIS) ed (OMISSIS) Ltd (Cass. 21229/2016).
2.4. – Il quarto motivo lamenta infine la violazione o falsa applicazione dell’articolo 263 c.p.c., comma 2 e articolo 264 c.p.c., comma 3 anche in riferimento all’articolo 111 Cost., poiche’ la rilevata carenza di potere giurisdizionale “non corrisponde ai fatti di causa, in quanto all’udienza del 15.7.1997 del giudizio di rendiconto le societa’ convenute” avevano dato atto del conferimento di un patrimonio ammontante a Lire 1.431.445.000 (alla data del 1 gennaio 1993), “conto accettato dalla (OMISSIS), e il Giudice Istruttore dava atto dell’intervenuto accordo tra le parti sulla predetta cifra”, mentre l’ordinanza ingiuntiva era stata “emessa per i soli interessi-cedole maturati dalle obbligazioni nel periodo in cui erano state gestite dalla (OMISSIS), fatto non contestato”, tanto che con la successiva sentenza conclusiva del giudizio di rendiconto era stata dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rendimento del conto.
Il procedimento di rendiconto
3. – Prima di esaminare i motivi occorre valutare l’eccezione di difetto di legittimazione attiva di (OMISSIS) s.a., per mancanza di prova della sua qualita’ di socio unico di (OMISSIS) Ltd, sollevata in memoria dai ricorrenti, che contestano la documentazione all’uopo prodotta “sia nella provenienza che nella autenticita’”, in quanto depositata “non in originale e legalizzata”, e peraltro “contraddittoria e irrilevante”.
3.1. – L’eccezione e’ generica, a fronte della documentazione richiamata in memoria dalla (OMISSIS) s.a., la quale replica che la propria legittimazione discende, ai sensi dell’articolo 2495 c.c., comma 2 e della L. n. 218 del 1995, articolo 25 dalla estinzione della (OMISSIS) Ltd di cui era unico socio (v. all. 4 al controricorso: “subentro del socio unico (OMISSIS) S.A.”).
A cio’ si aggiunga che nel giudizio vertente tra (OMISSIS) s.a. e (OMISSIS), definito da questa Corte con ordinanza n. 21229/2016 (la cui forza di giudicato esterno e’ stata invocata dagli stessi ricorrenti con il terzo motivo di ricorso, sia pure con riguardo alla circostanza della estinzione della societa’ (OMISSIS) Ltd) e’ stato espressamente accertato che la (OMISSIS) s.a. e’ socio unico della (OMISSIS), estinta in data 22 dicembre 2006, sulla base dei documenti depositati dalla stessa ricorrente (in particolare doc. n. 3 Assemblea generale Straordinaria, chiaramente comprensibile sebbene redatto in lingua inglese e francese: cfr. Cass. 4416/2011).
Puo’ quindi ritenersi che, a fronte della generica contestazione mossa dalla controparte, la controricorrente abbia assolto l’onere di produrre pertinente documentazione a dimostrazione della sua qualita’ di socio unico della estinta (OMISSIS) Ltd (cfr. Cass. 11091/2020, 20563/2014, 13381/2007).
4. – I primi tre motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono infondati.
4.1. – Invero la Corte d’appello, muovendo dal rilievo del rilascio della procura alle liti, comprensiva del grado di appello, in data antecedente gia’ l’estinzione della (OMISSIS) s.a.r.l., ha fatto corretta applicazione del principio nomofilattico noto come “ultrattivita’ del mandato alle liti”, in base al quale, “in caso di morte o perdita di capacita’ della parte costituita a mezzo di procuratore, l’omessa dichiarazione o notificazione del relativo evento ad opera di quest’ultimo comporta, giusta la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, che il difensore continui a rappresentare la parte come se l’evento stesso non si fosse verificato, risultando cosi’ stabilizzata la posizione giuridica della parte rappresentata (rispetto alle altre parti ed al giudice) nella fase attiva del rapporto processuale, nonche’ in quelle successive di sua quiescenza od eventuale riattivazione dovuta alla proposizione dell’impugnazione. Tale posizione e’ suscettibile di modificazione qualora, nella fase di impugnazione, si costituiscano gli eredi della parte defunta o il rappresentante legale di quella divenuta incapace, ovvero se il suo procuratore, gia’ munito di procura alla lite valida anche per gli ulteriori gradi del processo, dichiari in udienza, o notifichi alle altre parti, l’evento, o se, rimasta la medesima parte contumace, esso sia documentato dall’altra parte o notificato o certificato dall’ufficiale giudiziario ex articolo 300 c.p.c., comma 4” (Cass. Sez. U, 15295/2014).
I suddetti principi sono stati ribaditi e confermati nella giurisprudenza successiva di questa Corte e costituiscono un orientamento consolidato, fatta eccezione per il ricorso per cassazione, riguardo al quale e’ richiesta apposita procura speciale (Cass. 8037/2022, 24845/2018).
Il procedimento di rendiconto
Si tratta di un approdo ampiamente argomentato sul rilievo che “la cancellazione della societa’ dal registro delle imprese da’ luogo a un fenomeno estintivo che priva la stessa della capacita’ di stare in giudizio, costituendo un evento interruttivo la cui rilevanza processuale e’ peraltro subordinata, ove la parte sia costituita a mezzo di procuratore, stante la regola dell’ultrattivita’ del mandato alla lite, dalla dichiarazione in udienza ovvero dalla notificazione dell’evento alle altre parti; a tale principio consegue che: a) la notificazione della sentenza fatta a detto procuratore, ex articolo 285 c.p.c., e’ idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione nei confronti della societa’ cancellata; b) il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, e’ legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui e’ richiesta la procura speciale – in rappresentanza della societa’; c) e’ ammissibile la notificazione dell’impugnazione presso detto procuratore, ai sensi dell’articolo 330 c.p.c., comma 1, senza che rilevi la conoscenza “aliunde” di uno degli eventi previsti dall’articolo 299 c.p.c. da parte del notificante” (Cass. 11193/2022, 30341/2018, 20964/2018).
5. – Il quarto motivo e’ inammissibile, poiche’ sottende una ricostruzione dei fatti diversa da quella acclarata dai giudici di merito, come tale non sindacabile in sede di legittimita’, avendo essi dato ampiamente atto dell’insussistenza dei presupposti per l’emissione dell’ordinanza ingiuntiva nel giudizio di rendiconto per cui e’ causa.
5.1. – Come noto, il procedimento di rendiconto disciplinato dagli articoli 263 c.p.c. e ss. e’ fondato sul presupposto dell’esistenza dell’obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all’altra, facendo conoscere il risultato della propria attivita’ in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria; come tale, esso si ricollega all’esistenza di un rapporto di natura sostanziale, si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale o incidentale, e si sviluppa come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale puo’ essere un’ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, in caso di accettazione del conto, ovvero, in caso contrario, una sentenza (se del caso parziale quando trattasi di procedimento promosso in via incidentale) avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato sul modo di essere della situazione sostanziale inerente l’obbligo di rendiconto, e cio’ o in via esclusiva, o in via strumentale, rispetto ad altra situazione costituente il diritto principale cui si ricollega l’obbligo di rendiconto (Cass. 17283/2010, 12463/1999).
Orbene, in presenza di una controversia in ordine alla situazione o al negozio da cui si fa discendere l’obbligo di rendiconto, l’ordine del giudice di presentazione del conto deve essere preceduto dall’accertamento dell’esistenza di detta situazione o negozio, che ne costituiscono la base imprescindibile (Cass. 4765/2007, in fattispecie in cui il convenuto aveva dapprima negato di essere tenuto a rendere il conto, quindi aveva depositato spontaneamente – sia pure con riserva di contestazione – un conto privo di sottoscrizione e della documentazione giustificativa, necessaria per il riscontro della veridicita’ delle singole partite e per il controllo del risultato finale, sicche’ e’ stata confermata la sentenza che aveva escluso che vi fosse stata l’apertura della procedura di rendiconto).
5.2. – Nel caso di specie, a pag. 10 e s. della sentenza impugnata si da’ chiaramente atto che (OMISSIS) s.r.l. aveva contestato il diritto della (OMISSIS) al rendiconto, per intervenuta estinzione di ogni rapporto inter partes, ma cio’ nonostante il giudice, senza procedere al relativo accertamento, aveva ordinato il deposito del rendiconto, cui le societa’ convenute avevano provveduto depositando un semplice prospetto recante saldo pari a zero, contestato dall’attrice, che a sua volta aveva depositato documentazione tesa a provare un saldo in proprio favore di Lire 1.431.945.000, parimenti contestato dalle convenute, con conseguente insussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’articolo 263 c.p.c., comma 2.
Il procedimento di rendiconto
La stessa Corte territoriale chiarisce, a pag. 11, che il riferimento al contenuto nell’ordinanza ingiuntiva al “sopravanzo” – in relazione all’articolo 264 c.p.c., comma 3, che consente al giudice di disporre il “pagamento del sopravanzo che risulta dal conto o dalla discussione dello stesso” – risulta improprio, a fronte non gia’ di una contestazione parziale sulle somme dovute, bensi’ di “un disaccordo totale delle parti sull’an debeatur e sull’effettiva esistenza di rapporti di debito/credito”.
6. – Al rigetto del ricorso segue la condanna alle spese del presente giudizio, liquidate in dispositivo.
7. – Sussistono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater (cfr. Cass. Sez. U, n. 23535/2019 e n. 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
Il procedimento di rendiconto
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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