Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|10 agosto 2022| n. 24604.

Decadenza ambito di applicabilità dell’art. 42 co. 3 d.l. n. 269/03

In tema di termini processuali, il disposto di cui all’articolo 42, comma 3, del decreto-legge n. 269 del 2003, convertito con modifiche dalla legge n. 326 del 2003, a mente del quale “…la domanda giudiziale è proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorità giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa…”, è norma che, fissando un termine a mesi, determina l’applicazione della regola che disciplina il computo dei termini mensili o annuali, posta dagli articolo 155, comma 2, cod. proc. civ. e 2963, comma 1, cod. civ., e quindi il sistema della computazione civile, non “ex numero” bensì “ex nominatione dierum”, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto dall’Inps, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale il tribunale adito, provvedendo ai sensi dell’articolo 445-bis, comma 6, cod. proc. civ., nel respingere l’eccezione d’inammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo per intervenuta decadenza ex articolo 42, comma 3, del decreto-legge nr. 269 del 2003, aveva erroneamente applicato, ai fini del computo dei termini, la previsione dettata dall’articolo 155, comma 1, cod. proc. civ. anziché la regola stabilita per il computo dei termini a mesi). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, ordinanza 15 luglio 2020, n. 15029; Cassazione, sezione civile V, sentenza 4 ottobre 2013, n. 22699).

Ordinanza|10 agosto 2022| n. 24604. Decadenza ambito di applicabilità dell’art. 42 co. 3 d.l. n. 269/03

Data udienza 22 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: INPS – Accertamento tecnico preventivo – Decadenza – Ambito di applicabilità dell’art. 42 co. 3 d.l. n. 269/03 – Termine mensile – Computo – Accoglimento

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente
Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere

Dott. FEDELE Ileana – Consigliere

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 24840-2020 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Dirigente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 12/2020 del TRIBUNALE di VIBO VATENTIA, depositata il 21/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA MARCHESE.

RILEVATO

CHE:
1. il Tribunale di Vibo Valentia, provvedendo ai sensi dell’articolo 445 bis c.p.c., comma 6, ha respinto l’eccezione dell’INPS di inammissibilita’ dell’accertamento tecnico preventivo per intervenuta decadenza Decreto Legge n. 269 del 2003, ex articolo 42, comma 3, conv. con modifiche dalla L. n. 326 del 2003;
2. a fondamento del decisum, il Giudice ha osservato come la comunicazione del verbale della commissione sanitaria fosse stata ricevuta il 16.7.2012 ed il ricorso risultasse depositato, tempestivamente, il 17.1.2013;
3. per il Tribunale trovava applicazione la regola secondo cui dies a quo non computatur in termino, dies ad quem computatur (id est: “Il giorno dal quale (decorre) non si conta nel termine, il giorno nel quale (scade) si computa”);
4. avverso la decisione, ha proposto ricorso l’INPS sulla base di due motivi;
5. e’ rimasta intimata (OMISSIS);
6. la proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., e’ stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale non partecipata.

CONSIDERATO

CHE:
7. con il primo motivo -ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 – e’ dedotta la violazione e falsa applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 655 del 1982, articolo 40 del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 42, n. 3 conv. con modifiche dalla L. n. 326 del 2003, dell’articolo 2963 c.c., dell’articolo 155 c.p.c., commi 1 e 2, per avere il Tribunale erroneamente dichiarato che non era maturata la decadenza semestrale di cui all’articolo 42 cit., comma 3 ritualmente eccepita dall’INPS, ed applicato, ai fini del computo dei termini, la previsione di cui all’articolo 155 c.p.c., comma 1 piuttosto che la regola stabilita per il computo dei termini a mesi;
8. il primo motivo e’ fondato, con assorbimento del secondo (che pone la medesima questione in termini di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio);
9. il Decreto Legge n. 269 del 2003, articolo 42, comma 3, conv. con modifiche dalla L. n. 326 del 2003, stabilisce che “la domanda giudiziale e’ proposta, a pena di decadenza, avanti alla competente autorita’ giudiziaria entro e non oltre sei mesi dalla data di comunicazione all’interessato del provvedimento emanato in sede amministrativa”;
10. la norma, dunque, stabilisce un termine a mesi;
11. trova, pertanto, applicazione la regola che disciplina il computo dei termini mensili o annuali, posta dagli articolo 155 c.p.c., comma 2 e articolo 2963 c.c., comma 1, e quindi il sistema della computazione civile, non ex numero bensi’ ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha, indipendentemente dall’effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale (v., ex plurimis, sia pure in relazione a differenti previsioni, Cass. n. 15029 del 2020; Cass. n. 22699 del 2013);
12. per principio risalente, infatti, la regola secondo cui un termine fissato a mesi deve essere computato secondo il calendario comune configura espressione di un principio generale, applicabile, in difetto di diversa previsione, tanto in materia processuale quanto in materia sostanziale (Cass. n. 9536 del 1991);
13. a tale principio non si e’ invece conformata la sentenza impugnata che va, pertanto, cassata, con rinvio al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di altro Giudice, che procedera’ al nuovo esame della fattispecie concreta;
14. al Giudice del rinvio e’ demandata altresi’ la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Vibo Valentia, in persona di altro Giudice, anche per le spese del giudizio di legittimita’.

 

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