Accettazione tacita di eredità attraverso negotiorum gestio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|11 novembre 2021| n. 33516.

Accettazione tacita di eredità attraverso negotiorum gestio.

L’accettazione tacita di eredità – pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius.

Ordinanza|11 novembre 2021| n. 33516. Accettazione tacita di eredità attraverso negotiorum gestio

Data udienza 24 giugno 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Successione – Voltura catastale dell’immobile – Accettazione tacita di eredità anche tramite negotiorum gestio con successiva ratifica del chiamato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 20152-2020 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente-
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende;
– controricorrenti –
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 6908/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/09/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 24/06/2021 dal Consigliere Dott. TEDESCO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Corte d’appello di Roma, in riforma della sentenza di primo grado, accoglieva la domanda della (OMISSIS) s.r.l. ( (OMISSIS)), la quale aveva chiamato chiesto accertarsi che (OMISSIS) – nei cui confronti la stessa (OMISSIS) aveva avviato una procedura esecutiva su quota indivisa di immobile pervenuta al debitore per successione del padre (OMISSIS) – era erede del medesimo (OMISSIS), avendone accettato l’eredita’. Il contraddittorio era esteso anche (OMISSIS) e (OMISSIS), rispettivamente coniuge e altro figlio del de cuius.
Il Tribunale aveva rigettato la domanda, avendo ritenuto che la voltura catastale dell’immobile, avvenuta anche in nome del convenuto (OMISSIS), non poteva essere considerata alla stregua di un atto di accettazione tacita, non essendo possibile, tenuto conto del tempo trascorso, stabilire chi degli interessati avesse avanzato la relativa richiesta.
La Corte d’appello e’ andata in contrario avviso, ritenendo che la voltura fosse stata eseguita anche nell’interesse del chiamato convenuto, il quale aveva comunque ratificato l’operato del diverso soggetto che, in ipotesi, aveva materialmente curato l’adempimento.
Per la cassazione della sentenza (OMISSIS) propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, con il quale denuncia violazione dell’articolo 476 c.c. Si rimprovera alla Corte d’appello di non avere fatto corretta applicazione della regola secondo cui l’accettazione tacita puo’ riconoscersi solo al cospetto di un’attivita’ personale del chiamato, di cui nella specie non era data la prova. In questo modo la corte di merito ha fatto conseguire l’accettazione del chiamato da un contegno di mera inerzia, che non potrebbe annoverarsi neanche quale ratifica della voltura eseguita su iniziativa altrui.
La causa e’ stata fissata dinanzi alla Sesta sezione civile della Suprema Corte su conforme proposta del relatore di inammissibilita’ del ricorso. Le parti hanno depositato memorie.
Il ricorso e’ inammissibile.
E insegnamento costate di questa Suprema corte che l’accettazione tacita di eredita’ – pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attivita’ procuratoria – puo’ tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicche’ non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredita’, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. n. 8980/2017).
La decisione impugnata, nel riconoscere l’avvenuta accettazione tacita in conseguenza della voltura catastale dell’immobile ereditario, oggetto di pignoramento, ha avuto ben presente tale principio. Nondimeno, secondo la Corte d’appello, “doveva valorizzarsi l’interesse alla predetta richiesta/presentazione che, valutando il contesto familiare e la natura dell’immobile, non poteva che essere ricollegata ai componenti del ristretto nucleo familiare del defunto sig. (OMISSIS): la moglie e i due tigli. Con l’ulteriore considerazione che l’acquisizione di quel bene al patrimonio dei tre eredi, per successione legittima, costituiva una naturale ed automatica conseguenza del loro interesse concreto, non essendo emersi in giudizio elementi contrari all’accettazione dell’eredita’ paterna da parte del figlio (OMISSIS) (a differenza del fratello (OMISSIS) e/o della madre). E tenuto conto che l’accettazione tacita di eredita’ puo’ avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento o dello svolgimento di attivita’ procuratoria (…), non par dubbio al Collegio che il lungo lasso di tempo trascorso dalla presentazione della denuncia di successione e dalla voltura catastale del bene (1985) debba comportare una valutazione di piena ratifica dell’operato di altro chiamato all’eredita’ che aveva effettuato la voltura suddetta anche nell’interesse di (OMISSIS)”.
Emerge con chiarezza dalle considerazioni di cui sopra, che la Corte d’appello, diversamente da quanto si sostiene da parte del ricorrente, non ha valorizzato un contegno di mera inerzia al fine di farne discendere la tacita accettazione dell’eredita’, ma ha accertato che la voltura catastale dell’immobile fosse riferibile anche a (OMISSIS), discendendone da cio’ l’applicazione del principio, consolidato nella giurisprudenza di legittimita’, in base al quale la voltura catastale appartiene all’ampia casistica giurisprudenziale in cui e’ riconosciuta la ricorrenza di un’accettazione tacita (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009).
Nella decisione nel suo complesso, pertanto, non si rinvengono errori logici o giuridici. Pertanto, l’apprezzamento circa la ricorrenza di una fattispecie di tacita accettazione di eredita’, integrando un tipico apprezzamento rimesso al giudice di merito, e’ incensurabile in questa sede (Cass. n. 3950/1976; n. 2663/1999; n. 12753/1999 n. 4843/2019). Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con addebito di spese.
Ci sono le condizioni per dare atto Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 ex articolo 13, comma 1-quater, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto”.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nell’importo di Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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