Iscrizione su immobile costituito in fondo patrimoniale

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|25 ottobre 2021| n. 29983.

Iscrizione su immobile costituito in fondo patrimoniale.

In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare, cosicché l’estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata. (Nella specie la S.C. ha respinto la tesi della ricorrente secondo cui, in presenza di una fideiussione a favore di una società, ricorrono “in re ipsa” entrambi i presupposti: sia quello dell’estraneità ai bisogni della famiglia sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l’esistenza della fideiussione medesima, cosicché la prova dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione).

Ordinanza|25 ottobre 2021| n. 29983. Iscrizione su immobile costituito in fondo patrimoniale

Data udienza 13 ottobre 2021

Integrale
Tag/parola chiave: Ipoteca giudiziale – Iscrizione su immobile costituito in fondo patrimoniale con atto anteriormente trascritto – Onere della prova circa l’estraneità della garanzia ai bisogni della famiglia e circa la consapevolezza di tale fatto in capo alla banca ex art. 171 cc

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente
Dott. TERRUSI Francesco – rel. Consigliere

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8042/2017 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.r.l., che agisce tramite la propria procuratrice (OMISSIS) S.p.a., gia’ (OMISSIS) S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 312/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 13/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/10/2021 dal cons. Dott. TERRUSI FRANCESCO.

FATTI DI CAUSA

La corte d’appello di Torino, riformando la decisione di primo grado, ha respinto la domanda di (OMISSIS) tesa a far dichiarare la nullita’ o l’inefficacia dell’ipoteca giudiziale iscritta il 22 maggio 1996 sull’immobile di sua proprieta’, sito in (OMISSIS), da parte del (OMISSIS), in base a un decreto ingiuntivo ottenuto in forza di fideiussione prestata dall’attrice a favore della (OMISSIS) s.p.a.
Ha osservato che, sebbene l’immobile fosse stato costituito in fondo patrimoniale con atto anteriormente trascritto (l’8 febbraio 1995), l’attrice, che pur aveva prestato la fideiussione dopo la suddetta costituzione, non aveva assolto all’onere della prova circa l’estraneita’ della garanzia ai bisogni della famiglia e circa la consapevolezza di tale fatto in capo alla banca.
La (OMISSIS) ricorre per cassazione articolando un unico motivo.
La (OMISSIS) s.r.l., tramite propria procuratrice, resiste con controricorso e memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

I. – Con unico motivo la ricorrente, denunziando la violazione o falsa applicazione dell’articolo 170 c.c., in relazione agli articoli 1936 e 2967 c.c., sviluppa la tesi che ” – in presenza di una fideiussione (..) a favore di una societa’ (..) – ricorrono in re ipsa entrambi i presupposti: sia quello dell’estraneita’ sia, automaticamente, quello della conoscenza di questa in capo al creditore, senza bisogno di provare altro che l’esistenza della fideiussione medesima”; cosicche’ la prova dell’estraneita’ del debito ai bisogni della famiglia andrebbe considerata assolta per definizione.
Il motivo e’ palesemente infondato.
II. – Secondo la ricorrente la corte territoriale avrebbe errato in diritto (a) nel non valutare che la fideiussione era stata prestata a favore di una societa’, talche’ l’atto non poteva avere inerenza diretta e immediata alle esigenze familiari; (b) nel non considerare che sarebbe stato all’uopo sufficiente dimostrare semplicemente che il credito, in forza del quale era stata iscritta ipoteca giudiziale sul bene costituito in fondo, scaturisse da una simile fideiussione.
Sennonche’ non soffre alcuna eccezione il principio dell’onere della prova in casi simili, nel senso che l’onere della prova dei presupposti di applicabilita’ dell’articolo 170 c.c. grava sempre su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilita’ dei beni costituiti in fondo patrimoniale.
Per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, e anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve dimostrare non soltanto la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilita’ al creditore procedente, ma anche che il suo debito verso quest’ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; e a tal fine occorre che l’indagine del giudice si rivolga specificamente al fatto generatore dell’obbligazione, a prescindere dalla natura della stessa (v. Cass. n. 4011-13, ma anche, per varie applicazioni, Cass. n. 12998-06; Cass. n. 12730-06; Cass. n. 1652-16; Cass. n. 21800-16, Cass. n. 18110-20).
III. – Altrettanto consolidato e’ il principio per cui l’accertamento relativo alla riconducibilita’ dei beni alle esigenze della famiglia costituisce accertamento di fatto, istituzionalmente rimesso al giudice di merito e censurabile in sede di legittimita’ solo per vizio di motivazione (Cass. n. 11230-03, Cass. n. 17230-07 e molte altre).
Esattamente al contrario di quanto predicato nell’attuale ricorso, il principio anzidetto va semplicemente integrato affermandosi che la rispondenza o meno dell’atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilita’ con le piu’ ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all’armonico sviluppo familiare; cosicche’ non puo’ considerarsi desumibile dal semplice fatto della tipologia di atto (la fideiussione nei confronti di una societa’) in se’ e per considerato.
Tutto cio’ la corte d’appello di Torino ha esattamente considerato, cosicche’ in niente l’impugnata sentenza puo’ dirsi errata.
IV. – In ultimo la ricorrente ha contestato la condanna alle spese.
La contestazione, tuttavia, non assurge a motivo di censura, essendo semplicemente correlata al fondamento della domanda di cassazione.
Il ricorso e’ rigettato e le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in 16.200,00 Euro, di cui 200,00 Euro per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella massima percentuale di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello relativo al ricorso, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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