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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 30 settembre 2015, n. 19499. Al tutore di persona interdetta, già costituito e soccombente in primo grado, non necessita l’autorizzazione del giudice tutelare per appellare la relativa sentenza, mancando, in tale ipotesi, diversamente da quella dell’inizio “ex novo” del giudizio da parte sua, agli effetti dell’art. 374, n. 5, c.c., la necessità di compiere la preventiva valutazione in ordine all’interesse ed al rischio economico per l’incapace

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 30 settembre 2015, n. 19499 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – rel. Consigliere Dott. LOMBARDO Luigi – Consigliere Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere Dott. ORICCHIO...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 13 maggio 2015, n. 9816. L’art. 424, 1 comma c.c., stabilisce che le disposizioni sulla tutela dei minori e quelle sulla curatela dei minori emancipati si applicano rispettivamente alla tutela degli interdetti e alla curatela degli inabilitati. E poiché al curatore del minore emancipato non si applica l’art. 379 c.c. né altra norma prevede indennità di sorta in suo favore, ugualmente il curatore dell’inabilitato non ha diritto ad alcuna indennità, nemmeno (come osservato in dottrina) in considerazione dell’entità del patrimonio o della difficoltà dell’amministrazione, secondo quanto è previsto invece per il tutore dall’art. 379 c.c.. Ciò corrisponde alla diversità dei due istituti di protezione dell’incapace e delle funzioni svolte al riguardo, ove si consideri che il curatore, a differenza del tutore, non rappresenta né si sostituisce all’incapace, ma si limita a sostenerlo integrandone la volontà, in modo da dare vita all’esterno ad una manifestazione unitaria

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 13 maggio 2015, n. 9816 Svolgimento del processo Il 30.3.2011 l’avv. C.C.A. , curatore dell’inabilitata O.M.B. , chiedeva al giudice tutelare del Tribunale di Busto Arsizio, sez. distaccata di Gallarate, la liquidazione di un’indennità ai sensi dell’art. 379 c.c. per l’importo complessivo di Euro 67.839,63, di cui 16.468,85...

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Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 3 dicembre 2014, n. 50754. Va ritenuto pubblico ufficiale il tutore dell'incapace con la conseguente integrazione del delitto di peculato laddove il tutore dell'interdetto si appropri di somme di denaro appartenenti a quest'ultimo e ricevute, in ragione dell'ufficio rivestito. Anche per l'amministratore di sostegno valgono le stesse regole. La verifica della reale attività esercitata e degli scopi perseguiti dall'amministratore di sostegno consente di attribuirgli, negli stessi termini del tutore, la veste e qualità di pubblico ufficiale, considerato il complesso delle norme a lui applicabili ed in particolare: a) la prestazione del giuramento prima dell'assunzione dell'incarico (art. 349 Cod.civ.); b) il regime delle incapacità e delle dispense (artt. 350-353 Cod. civ.); c) la disciplina delle autorizzazioni, le categorie degli atti vietati, il rendiconto annuale al giudice tutelare sulla contabilità dell'amministrazione (artt. 374-388 Cod. civ.); d) l'applicazione, nei limiti di compatibilità, delle norme limitative in punto di capacità a ricevere per testamento (artt. 596, 599 Cod. civ.) e capacità di ricevere per donazioni (art. 779 Cod. civ.). In sostanza tutta una disciplina, formale e sostanziale, che pone l'amministratore di sostegno sullo stesso piano del tutore con gli obblighi e le ricadute penali che la sua qualità di pubblico ufficiale comporta.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI sentenza 3 dicembre 2014, n. 50754 Ritenuto in fatto 1. I.G.M. , avvocato, ricorre, a mezzo del suo difensore, avverso la sentenza 25 marzo 2013 della Corte di appello di Milano, che, in parziale riforma della sentenza 24 maggio 2011 del G.I.P. presso il Tribunale di Milano, ha ridotto...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 30 luglio 2014, n. 17277. Spetta solo al genitore di consentire al secondo riconoscimento, legittimando, in caso contrario, l'altro genitore a promuovere l'azione per ottenere sentenza sostitutiva, in un procedimento in cui il primo è contraddittore necessario, come il minore, rappresentato dal tutore.

    Suprema  Corte di Cassazione sezione III sentenza 30 luglio 2014, n. 17277   Svolgimento del processo   1. Con ricorso depositato il 5.7.2012, S.A.E. chiedeva al Tribunale per i minorenni di Catanzaro di essere autorizzata al riconoscimento della figlia T.S. , nata il (omissis) fuori dal matrimonio, già riconosciuta da T.G. , con...