Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 dicembre 2016, n. 24846
Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 5 dicembre 2016, n. 24846

In presenza di un contratto di fideiussione, e’ all’obbligazione garantita che deve riferirsi il requisito soggettivo della qualita’ di consumatore, ai fini dell’applicabilita’ della specifica normativa in materia di tutela del consumatore, attesa l’accessorieta’ dell’obbligazione del fideiussore rispetto all’obbligazione garantita; ma a diversa soluzione non puo’ non pervenirsi pure nell’evenienza di contratto autonomo di garanzia,...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 novembre 2014, n. 24934. In tema di ricusazione e nell'ambito del procedimento di cassazione ex art. 380-bis cod. proc. civ., non sussiste l'obbligo di astenersi del presidente che ha fissato l'adunanza in camera di consiglio ex art. 375 cod. proc. civ. e del relatore se, con riferimento alla relazione, redatta ai sensi del citato art. 380-bis dal consigliere nominato ex art. 377 cod. proc. civ., le parti private o il P.M. sostengano l'erroneità delle considerazioni in essa svolte, in quanto detta relazione non riveste carattere decisorio e neppure può considerarsi un'anticipazione del giudizio da parte del consigliere relatore (per di più del collegio, che procede all'esame del ricorso soltanto in un momento successivo), svolgendo il relatore un'attività non diversa da quella del giudice istruttore in applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ. Eslusa l'ammissibilità dell'ulteriore istanza di ricusazione, rivolta ora nei confronti dei magistrati trasmessa a mezzo fax. Infatti, nel giudizio di Cassazione l'art. 366, ultimo comma, cod. proc. civ., ammette che possano aver luogo a mezzo fax soltanto le comunicazioni da parte della cancelleria e le notificazioni tra i difensori, di cui agli artt. 372 e 390 cod. proc. civ.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza  24 novembre 2014, n. 24934 Svolgimento del processo Con memoria — datata 17.9.14 in vista dell’adunanza in camera di consiglio del 23.9.14 – ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. in merito alla relazione redatta sul ricorso da lei proposto nei confronti del Fallimento F.lli Bernardi snc e...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2014, n. 23522. Il decreto di liquidazione del compenso al c.t.u., nella parte in cui pone il medesimo a carico di entrambe le parti o di una di loro ed interviene nei rapporti tra l'ausiliario ed una o tutte le parti in causa, non può affatto dirsi implicitamente assorbito dalla regolamentazione delle spese di lite operata ai sensi dell'art. 91 cod. proc. civ., che regola il diverso rapporto tra vincitore e soccombente, sicché si ha la seguente alternativa: o quest'ultima interviene ex novo sulla liquidazione, eventualmente modificando il provvedimento originario con la previsione di un obbligo di anticipazione a carico di una soltanto delle parti, ma allora deve farlo in modo soltanto espresso; oppure nulla pronuncia al riguardo ed allora conserva validità ed efficacia, nei confronti di tutte le parti, il provvedimento originario anche nella parte in cui esso ha posto il pagamento del compenso a carico di costoro senza differenziarle

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2014, n. 23522 Svolgimento del processo I. – È stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 19.2.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Lecce – sez. dist. di Nardò,...

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2014, n. 23528. Ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., la procura rilasciata all'avvocato iscritto nell'apposito albo e necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, con specifico riferimento alla fase di legittimità, dopo la pubblicazione della sentenza impugnata, sicché è inidonea allo scopo, e, come tale, determina l'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio, perché da essa non solo non è dato evincere il suo conferimento in epoca successiva alla sentenza impugnata e il suo riferimento al giudizio di legittimità, ma anzi si evince il conferimento necessariamente in data anteriore al provvedimento impugnato, per essere stato conseguito quest'ultimo in base ad un atto di impulso – sul quale sarebbe apposta la procura – a sua volta necessariamente anteriore

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2014, n. 23528 Svolgimento del processo I. – E stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ. e datata 11.6.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso il decreto della corte di appello di Napoli n. 119 cron....

Articolo

Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 5 novembre 2014, n. 23526. La novella del secondo comma dell'art. 133 cod. proc. civ., di cui all'art. 45, co. 1, lett. b), del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv. con modif. in 1.11 agosto 2014, n. 114, secondo cui la comunicazione, da parte della cancelleria, del testo integrale del provvedimento depositato non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'art. 325 cod. proc. civ., è finalizzata a neutralizzare gli effetti della generalizzazione della modalità telematica della comunicazione, se integrale, di qualunque tipo di provvedimento, ai fini della normale decorrenza del termine breve per le impugnazioni solo in caso di atto di impulso di controparte; la novella stessa non incide peraltro, lasciandole in vigore, sulle norme processuali, derogatorie e speciali (come l'art. 348-ter, comma terzo, cod. proc. civ., nella parte in cui fa decorrere il termine ordinario per proporre il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado dalla comunicazione dell'ordinanza che dichiara l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348-bis cod. proc. civ.), che ancorino la decorrenza del termine breve di impugnazione alla mera comunicazione di un provvedimento da parte della cancelleria, restando irrilevante che la comunicazione sia integrale o meno. In applicazione di tale principio alla fattispecie, pertanto, non rileva che la comunicazione dell'ordinanza di appello sia avvenuta a mezzo posta elettronica certificata e sia stata integrale oppur no, visto che essa è pacificamente avvenuta in tempo anteriore di oltre sessanta giorni alla proposizione del ricorso per cassazione previsto dall'art. 348-ter cod. proc. civ. e che da essa si evinceva la definizione dell'appello con le forme speciali previste dalla novella del 2012 del giudizio di secondo grado, così risultando pienamente idonea ad attivare il termine breve per impugnare, con il ricorso per cassazione, la già ben nota sentenza di primo grado.

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 5 novembre 2014, n. 23526 Svolgimento del processo I. – E stata depositata in cancelleria relazione, resa ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e datata 7.5.14, regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Messina n. 2182 del 22.11.12...