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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 23 dicembre 2014, n. 53675. In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo dei sodalizio, tale da implicare, più che uno "status" di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi. Il raggiungimento degli scopi associativi è raggiunto non solo attraverso il compimento dei reati fine, ma anche attraverso tutta quell'attività che è svolta da personaggi insospettabili i quali, avvalendosi di specifiche competenze professionali, avvantaggiano l'associazione fiancheggiandola e favorendola nel rafforzamento del potere economico, nella protezione dei propri membri, nell'allargamento delle conoscenze e dei contatti con altri membri influenti della società civile (cd. borghesia mafiosa); di conseguenza, ove l'attività svolta da questa particolare categoria di soggetti presenti i caratteri della specificità e continuità e sia funzionale agli interessi e alle esigenze dell'associazione alla quale fornisce un efficiente contributo causale rafforzandone il proposito criminoso ed accrescendo le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale, la partecipazione dev'essere equiparata a quella di un intraneus tanto più ove il soggetto, per la sua stabile attività, consegua vantaggi e benefici economici o altre utilità

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 23 dicembre 2014, n. 53675 Fatto 1. Con ordinanza del 25/06/2014, il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria – pronunciandosi in sede di rinvio a seguito dell’annullamento dell’ordinanza 19/04/2013 del medesimo Tribunale del Riesame disposto dalla sesta sezione della Corte di Cassazione con sentenza n° 16958 del 08/01/2014...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 22 ottobre 2014, n. 43881. L'operazione di svuotamento delle casse delle società e di successivo deflusso del denaro nei conti correnti di soggetti del tutto estranei alla compagine societaria costituisce indubbiamente un ostacolo alla tracciabilità del denaro, integrante il reato di riciclaggio

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 22 ottobre 2014, n. 43881 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere Dott. GALLO Domenico – rel. Consigliere Dott. TADDEI Margherita – Consigliere Dott. LOMBARDO...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 15 ottobre 2014, n. 43069. A seguito della sentenza n. 32 del 2014 della Corte costituzionale, il giudice di merito, chiamato a giudicare in sede di rinvio, deve fare applicazione della normativa sanzionatoria più favorevole sopravvenuta per le droghe leggere

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 15 ottobre 2014, n. 43069 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ESPOSITO Antonio – Presidente Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere Dott. CAMMINO Matilde – Consigliere Dott. IASILLO Adriano – Consigliere Dott. DI MARZIO...