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Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 22 aprile 2015, n. 1694. L’uso del termine “compenso”, nel comma 5 ter dell’art. 17 del D.Lgs. n. 28 del 2010, che prescrive che “Nel caso di mancato accordo all’esito del primo incontro, nessun compenso è dovuto per l’organismo di mediazione”, è manifestamente generico ed improprio, non trovando detta terminologia riscontro in alcuna altra parte della normativa primaria e secondaria relativa alla mediazione, nella quale si parla invece di “indennità di mediazione”, che a sua volta si compone di “spese di avvio” e “spese di mediazione”. Ciò detto, se non si pone alcun problema per le spese di mediazione, in cui è ricompreso “anche l’onorario del mediatore per l’intero procedimento di mediazione”, il problema si pone per le spese di avvio, le quali in virtù della sentenza oggetto di contestazione (sentenza del T.A.R. del Lazio n. 1351 del 2015 recante l’annullamento dei commi 2 e 9 dell’art. 16 del D.M. n. 180 del 2010, rubricato “Criteri di determinazione dell’indennità”) sarebbero anch’esse del tutto non dovute per il primo incontro di cui all’art. 8, comma 1, del citato D.Lgs. n. 28 del 2010. All’uopo, si evidenzia, infatti, che le spese di avvio non appaiono prima facie riconducibili alla nozione di “compenso” di cui alla disposizione di fonte primaria sopra citata; ciò è di palmare evidenza quanto alle spese vive documentate, ma vale anche per le residue spese di avvio, che sono quantificate in misura forfettaria e configurate quale onere connesso all’accesso ad un servizio obbligatorio ex lege per tutti i consociati che intendano accedere alla giustizia in determinate materie, come confermato dal riconoscimento in capo alle parti, ex art. 20 del D.Lgs. n. 28 del 2010, di un credito di imposta commisurato all’entità della somma versata e dovuta, quantunque in misura ridotta, anche in caso di esito negativo del procedimento di mediazione. Di talché, si è ritenuta meritevole di accoglimento l’istanza cautelare limitatamente all’esclusione del rimborso delle spese di avvio, le quali per le ragioni innanzi esposte, non sono riconducibili al concetto di “compenso” ex art. 17, comma 5 ter, D.Lgs. n. 28 del 2010, cosicché si è sospesa l’esecutività della sentenza impugnata nei predetti limiti

Consiglio di Stato sezione IV ordinanza 22 aprile 2015, n. 1694 REPUBBLICA ITALIANA IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE QUARTA ha pronunciato la presente ORDINANZA sul ricorso in appello nr. 2156 del 2015, proposto dal MINISTERO DELLA GIUSTIZIA e dal MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e...

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Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 12 marzo 2014, n. 1059. Respinto la richiesta di sospensione in favore dell'OUA, in merito alla mediazione

CONSIGLIO DI STATO Sezione IV Ordinanza 12 marzo 2014, n. 1059 Per ottenere chiarimenti ai sensi dell’art. 112, comma 5 c.p.a. in ordine all’ordinanza di questa sezione n. 607/2014 del 12/2/2014 emessa su appello avverso l’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 04872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità...

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Ministero della Giustizia. Circolare 27 novembre 2013. Specifica indicazione su alcuni profili problematici inerenti la corretta interpretazione ed applicazione della normativa in merito alla mediazione

Circolare 27 novembre 2013 Entrata in vigore dell’art. 84 del d.l. 69/2013 come convertito dalla l. 98/2013 recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia, che modifica il d.lgs. 28/2010. Primi chiarimenti prot.168322 Dipartimento per gli affari di giustizia Ufficio III Reparto mediazione IL DIRETTORE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE Visto l’art. 84 del decreto legge 21...

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Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza 22 luglio 2013, n.17781. La mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. 28/2010 può trovare applicazione anche con riguardo alle controversie relative alla domanda di equa riparazione in quanto vertenti su diritti patrimoniali e disponibili e, quindi, possibili oggetto di transazioni e conciliazioni

La massima 1. La mediazione civile e commerciale di cui al d.lgs. 28/2010 può trovare applicazione anche con riguardo alle controversie relative alla domanda di equa riparazione in quanto vertenti su diritti patrimoniali e disponibili e, quindi, possibili oggetto di transazioni e conciliazioni. 2. Anche se la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 5 primo comma...