Clausola penale e funzione di risarcimento forfettario di danno presunto
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Clausola penale e funzione di risarcimento forfettario di danno presunto

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 gennaio 2024| n. 1285.

L’art. 1382 cod. civ. prevede che la clausola, con cui si conviene che, in caso d’inadempimento o di ritardo nell’adempimento, uno dei contraenti sia tenuto a una determinata prestazione, ha l’effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore: la funzione della clausola è dunque, secondo la stessa previsione della norma, quella di risarcimento forfettario di un danno presunto, per rafforzare il vincolo contrattuale e stabilire preventivamente la prestazione cui è tenuto uno dei contraenti qualora si renda inadempiente, con l’effetto di limitare a tale prestazione il risarcimento, indipendentemente dalla prova dell’esistenza e dell’entità del pregiudizio effettivamente sofferto, salvo che sia convenuta la risarcibilità del danno ulteriore; in tal caso, la clausola costituisce soltanto una liquidazione anticipata del danno, destinata a rimanere assorbita, ove sia provata la sussistenza di maggiori pregiudizi, nella liquidazione complessiva di questi, senza potersi con essi cumulare

Eccessivita’ dell’importo fissato con la clausola penale
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Eccessivita’ dell’importo fissato con la clausola penale

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3889. La massima estrapolata: L’apprezzamento in ordine all’eccessivita’ dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti per il caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento, nonche’ alla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, il cui...

Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 marzo 2018, n. 6015. Nelle obbligazioni di durata assistite da clausola penale, il divieto di cumulo tra la prestazione principale e la penale, previsto dall’articolo 1383 c.c., puo’ riguardare le sole prestazioni gia’ maturate e rimaste inadempiute.
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Corte di Cassazione, sezione terza civile, sentenza 13 marzo 2018, n. 6015. Nelle obbligazioni di durata assistite da clausola penale, il divieto di cumulo tra la prestazione principale e la penale, previsto dall’articolo 1383 c.c., puo’ riguardare le sole prestazioni gia’ maturate e rimaste inadempiute.

Nelle obbligazioni di durata assistite da clausola penale, il divieto di cumulo tra la prestazione principale e la penale, previsto dall’articolo 1383 c.c., puo’ riguardare le sole prestazioni gia’ maturate e rimaste inadempiute. Per queste, il locatore deve optare se richiedere l’integrale pagamento della prestazione principale o se chiedere in luogo di esso, il pagamento...

Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2739. In ordine alla clausola penale ed alla rinuncia del credito derivante
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Corte di Cassazione, sezione sesta, ordinanza 5 febbraio 2018, n. 2739. In ordine alla clausola penale ed alla rinuncia del credito derivante

La clausola penale mira a determinare preventivamente il risarcimento dei danni in relazione alla ipotesi pattuita, che puo’ consistere nel ritardo nel compimento di una prestazione o nell’inadempimento. Una volta verificatosi l’inadempimento, il creditore ha diritto a ricevere la penale quale forma di risarcimento forfetario del danno preventivato al momento della stipulazione. Il creditore puo’...

Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 25 ottobre 2016, n. 21472
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Corte di Cassazione, sezione III civile, sentenza 25 ottobre 2016, n. 21472

La distinzione tra domanda riconvenzionale ed eccezione non dipende dal titolo posto a base della difesa del convenuto, e cioè dal fatto o dal rapporto giuridico invocato a suo fondamento, ma dal relativo oggetto, e cioè dal risultato processuale che il convenuto intende con essa ottenere, che è limitato al rigetto della domanda proposta dell’attore;...

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 ottobre 2016, n. 21646
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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 ottobre 2016, n. 21646

Il lavoratore non è tenuto a pagare la penale prevista nel patto di stabilità con il datore se l’importo è eccessivo. Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 26 ottobre 2016, n. 21646 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. NOBILE Vittorio...

Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 7 luglio 2016, n. 13902
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Corte di Cassazione, sezione VI civile, sentenza 7 luglio 2016, n. 13902

In tema di clausola penale, il criterio che il giudice è tenuto ad utilizzare per valutare se una penale sia eccessiva ai fini dell’esercizio del suo potere di riduzione della stessa ex art. 1384 cod. civ. si identifica nell’equo contemperamento degli interessi contrapposti, che assicuri, cioè il posizionamento del soggetto adempiente sulla curva di indifferenza...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 7 settembre 2015, n. 17731. L’apprezzamento del giudice dei merito concernente l’eccessività dell’importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, nonché la misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, si sottrae al sindacato di legittimità se correttamente fondato, a norma dell’art. 1384 c.c., sulla valutazione dell’interesse dei creditore all’adempimento alla data di stipulazione del contratto, avuto riguardo all’effettiva incidenza dell’adempimento sull’equilibrio delle prestazioni e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’effettiva entità del danno subito. Nel caso di specie il giudice del merito ha invece del tutto omesso di esplicitare le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno condotto a ritenere eccessiva la penale pattuita fra le parti: il decreto non contiene, infatti, neppure un accenno alle originarie pattuizioni contrattuali, alle contestazioni in concreto mosse dal Fallimento, né dà conto della valutazione compiuta in ordine all’interesse della creditrice all’adempimento ed all’incidenza dell’inadempimento dell’appaltatrice sull’equilibrio delle prestazioni

Suprema Corte di Cassazione Sezione VI ordinanza  7 settembre 2015, n. 17731   Fatto e diritto E’ stata depositata la seguente relazione: Il Tribunale di Roma, con decreto del 13.3.013, ha parzialmente accolto l’opposizione ex art. 98 I. fall. proposta dalla Scuola Media Statale “Paolo Stefanelli” per ottenere l’ammissione allo stato passivo del Fallimento della...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716. L’apprezzamento in ordine alla eccessività dell’importo fissato con la clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, nonché in ordine alla misura della riduzione equitativa dell’importo medesimo, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il cui esercizio è incensurabile in sede di legittimità, se fondato, a norma dell’art. 1384 cod. civ., sulla valutazione dell’effettivo interesse del creditore all’adempimento e sulla concreta situazione contrattuale, indipendentemente da una rigida ed esclusiva correlazione con l’entità del danno subito. In particolare, poi, ai fini dell’esercizio del potere di riduzione della penale, è da escludersi che il giudice debba valutare l’interesse del creditore con esclusivo riguardo al momento della stipulazione della clausola – come, prima facie, sembrerebbe indicare l’art. 1384 cit. – sostenendosi, per contro, che tale interesse deve essere vagliato anche con riguardo al momento in cui la prestazione è stata tardivamente eseguita o è rimasta definitivamente ineseguita, poiché anche nella fase attuativa del rapporto trovano applicazione i principi di solidarietà, correttezza e buona fede, di cui agli artt. 2 Cost., e 1175 e 1375 cod. civ., conformativi dell’istituto della riduzione equitativa. La lettera dell’art. 1384 cod. civ. – impiegando il verbo "avere" all’imperfetto–ha inteso riferirsi soltanto all’identificazione dell’interesse del creditore, senza impedire che la valutazione di manifesta eccessività della penale tenga conto delle circostanze manifestatesi durante lo svolgimento del rapporto

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 febbraio 2015, n. 3716 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE 3 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente Dott. AMENDOLA Adelaide – rel. Consigliere Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere Dott. DE STEFANO Franco –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 2 gennaio 2014, n. 3. In una vendita immobiliare affidata ad una agenzia, il mancato ottenimento del consenso degli altri comproprietari non è equiparabile alla rinuncia a vendere, né alla revoca dell’incarico e di conseguenza il mediatore non può chiedere il pagamento della penale prevista in queste ipotesi.

SUPREMA Corte di Cassazione SEZIONE II Sentenza 2 gennaio 2014, n. 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ODDO Massimo – Presidente Dott. NUZZO Laurenza – Consigliere Dott. BIANCHINI Bruno – Consigliere Dott. PROTO Cesare Antonio – rel. Consigliere Dott....

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