Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 27 settembre 2017, n. 44438. Responsabilità per trasporto rifiuti non pericolosi per un’attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.
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Corte di Cassazione, sezione terza penale, sentenza 27 settembre 2017, n. 44438. Responsabilità per trasporto rifiuti non pericolosi per un’attività di gestione dei rifiuti non autorizzate.

Responsabilità per trasporto rifiuti non pericolosi per un’attività di gestione dei rifiuti non autorizzate. Sentenza 27 settembre 2017, n. 44438 Data udienza 15 dicembre 2016 AMBIENTE E TERRITORIO – RIFIUTI REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. RAMACCI Luca – Presidente...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 27 luglio 2015, n. 3669. L’art. 45 del d.lgs. n. 42/2004 attribuisce all’Amministrazione la funzione di creare le condizioni affinché il valore culturale possa compiutamente esprimersi, senza altra delimitazione spaziale e oggettiva che non quella attinente alla sua causa tipica, che è di “prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l’integrità dei beni culturali immobili, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro”, secondo criteri di congruenza, ragionevolezza e proporzionalità. Tali criteri sono tra loro strettamente connessi e si specificano nel conseguimento di un punto di equilibrio identificabile nella corretta funzionalità dell’esercizio del potere di vincolo: perciò il potere che si manifesta con l’atto amministrativo deve essere esercitato in modo che sia effettivamente congruo e rapportato allo scopo legale per cui è previsto. Scopo legale che, nel caso del vincolo indiretto, concerne la cosiddetta cornice ambientale di un bene culturale: ne deriva che il limite di legittimità in cui si iscrive l’esercizio di tale funzione deve essere ricercato nell’equilibrio che preservi, da un lato, la cura e l’integrità del bene culturale e, dall’altra, che ne consenta la fruizione e la valorizzazione dinamica

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 27 luglio 2015, n. 3669 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 656 del 2015, proposto da: Ministero per i beni e le attività culturali in presone del ministro...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 8 luglio 2015, n. 29084. Il reato di discarica abusiva non necessita di alcuna consulenza tecnica. Per contestare il reato previsto dall’articolo 734 del codice penale è sufficiente considerare una certa quantità di materiali accumulati su una determinata area

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 8 luglio 2015, n. 29084 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRANCO Amedeo – Presidente Dott. RAMACCI Luca – rel. Consigliere Dott. ANDREAZZA Gastone – Consigliere Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere Dott. MENGONI...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 23 luglio 2015, n. 3652. Alla funzione di tutela del paesaggio è estranea ogni forma di attenuazione della tutela paesaggistica determinata dal bilanciamento o dalla comparazione con altri interessi, ancorché pubblici, che di volta in volta possono venire in considerazione: tale attenuazione, nella traduzione provvedimentale, condurrebbe illegittimamente a dare minor tutela, malgrado l’intensità del valore paesaggistico del bene, quanto più intenso e forte sia o possa essere l’interesse pubblico alla trasformazione del territorio. Invero, il parere in ordine alla compatibilità paesaggistica non può che essere un atto strettamente espressivo di discrezionalità tecnica, dove l’intervento progettato va messo in relazione con i valori protetti ai fini della valutazione tecnica della compatibilità fra l’intervento medesimo e il tutelato interesse pubblico paesaggistico: valutazione che è istituzionalmente finalizzata a evitare che sopravvengano alterazioni inaccettabili del preesistente valore protetto. Questa caratterizzazione tecnica del giudizio di compatibilità da parte degli organi del MIBAC (che concerne tutti gli elementi di impatto dell’intervento sul paesaggio: non solo localizzazione, densità e volumi ma anche e soprattutto linee, forme, materiali, ingombro, disposizione e così via) non viene meno – a pena di disattendere il contenuto e il particolare rilievo dell’art. 9 Cost. – in procedimenti semplificatori per opere considerate dalla legge di particolare significato, come quello dell’art. 1-sexies (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per le reti nazionali di trasporto dell’energia e per gli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici) d.-l. 29 agosto 2003, n. 239 d.-l. 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza [e lo sviluppo] del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica) come convertito con modificazioni dalla l. 27 ottobre 2003, n. 290 (cfr. Cons. Stato, VI, 23 maggio 2012, n. 3039; 15 gennaio 2013, n. 220).(Nella specie, il MIBAC, dopo aver dato parere negativo alla realizzazione di un elettrodotto, aveva rivisto il suo orientamento compiendo una non consentita attività di comparazione e di bilanciamento dell’interesse affidato alla sue cura -la tutela del paesaggio – con interessi pubblici di altra natura e spettanza – essenzialmente quelli sottesi alla realizzazione dell’elettrodotto e al trasporto dell’energia elettrica)

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 23 luglio 2015, n. 3652 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6347 del 2014, proposto da: As. ed altri, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Ma.Ce. e Al.Pe.,...

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LEGGE 22 maggio 2015, n. 68. Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente. (15G00082) (GU n.122 del 28-5-2015)

LEGGE 22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente. (15G00082)  (GU n.122 del 28-5-2015)      Vigente al: 29-5-2015 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga    la seguente legge: Art. 1 1. Dopo il titolo  VI  del  libro  secondo  del  codice  penale  e’ inserito...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 febbraio 2015, n. 3345. Spetta soltanto allo Stato, e per esso al Ministro dell'Ambiente, la legittimazione alla costituzione diparte civile nel procedimento per reati ambientali, alfine di ottenere il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica, in sé considerato come lesione dell'interesse pubblico e generale all'ambiente. Anche a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto Testo Unico ambientale) che ha attribuito in via esclusiva la richiesta risarcitoria per danno ambientale al Ministero dell'Ambiente, le associazioni ecologiste sono legittimate a costituirsi parte civile al solo fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti dal sodalizio a causa del degrado ambientale, mentre non possono agire in giudizio per il risarcimento del danno ambientale di natura pubblica. Le associazioni ambientalistiche possono avere diritto al risarcimento del danno qualora dimostrino di aver subito un nocumento suscettibile di valutazione economica in considerazione degli eventuali esborsi finanziari sostenuti dall'ente per l'espletamento della attività di tutela.

  Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 11 febbraio 2015, n. 3345 Svolgimento del processo 1. Con sentenza del 1 febbraio 2010, il giudice del tribunale di Rieti, sezione distaccata di Poggio Mirteto, dichiarò D.M. , C.R. e Ca.An. (oltre a numerosi altri soggetti) responsabili del reato di cui (capo A) agli artt. 81,...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 22 settembre 2014, n. 4775. La valutazione di impatto ambientale di un'opera, in caso di significativi effetti transfrontalieri, sotto il profilo procedimentale è disciplinata dalla Convenzione di Espoo del 25 febbraio 1991 (Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero) – ratificata e resa esecutiva con legge 3 novembre 1994, n. 640, e in vigore dal 10 settembre 1997 -, nonché dall'art. 7 della direttiva 27 giugno 1985, n. 85/337/CEE (Direttiva del Consiglio concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati), e ss. mm. Ii. Ne discende, sul piano processuale – in ipotesi di rischio di una significativa incidenza pregiudizievole di un impianto eolico, sotto il profilo ambientale-paesaggistico, sul confinante territorio di un comune straniero (nella specie, austriaco) -, a detto comune va riconosciuta la legittimazione a ricorrere avverso la deliberazione di approvazione del progetto relativo all'impianto de quo. Peraltro, un distinto ed autonomo fondamento normativo della legittimazione a ricorrere del Comune in questione in impugnazione del provvedimento autorizzatorio è rinvenibile nella Convenzione di Århus del 25 giugno 1998 (Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale), ratificata e resa esecutiva con legge 16 marzo 2001, n. 108, il cui articolo 9 impone alle Parti aderenti di garantire a chiunque ritenga leso il proprio diritto partecipativo in materia ambientale (tra l'altro, per l'inadeguatezza delle risposte fornite alle proprie richieste informative) l'"accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo indipendente e imparziale istituito dalla legge

Consiglio di Stato sezione VI sentenza 22 settembre 2014, n. 4775   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE SESTA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1155 del 2013, proposto da: W. s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 novembre 2013 n. 46237. E’ responsabile penalmente il delegato ambientale di una società per il trattamento non autorizzato dei rifiuti

  Il testo integrale [1] Una volta che sia provata la sussistenza delle condizioni richieste per il rilascio della delega di funzioni in materia ambientale, la responsabilità penale del delegato non è  in discussione. Correttamente, quindi, è stata ritenuta la rilevanza penale della delega di funzioni e, conseguentemente, la responsabilità dell’imputato, quale delegato all’ambiente per...

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