Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|9 gennaio 2024| n. 741.
Perché il licenziamento sia qualificabile come ritorsivo, il motivo illecito deve essere dotato di efficacia determinante esclusiva, a prescindere dal motivo formale, in modo che la condotta del datore di lavoro sia contraria ai valori fondamentali dell’organizzazione sociale e pertanto sia nullo. Si sostanzia in una reazione arbitraria ed ingiusta ad un comportamento del tutto legittimo del lavoratore (o di un soggetto a lui vicino), configurandosi come una vera e propria vendetta.