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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 7 luglio 2014, n. 15452. Il locatore che chiede in giudizio lo sfratto per morosità non può poi avvalersi della clausola compromissoria contenuta nel contratto che deferisce agli arbitri le controversie insorte

Suprema Corte di Cassazione sezione I sentenza 7 luglio 2014, n. 15452 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere Dott. LAMORGESE...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 8 luglio 2014, n. 29934. Il giudice deve opportunamente giustificare, anche in sede di sentenza di applicazione di pena concordata, la liquidazione che si allontani dai parametri ministeriali.

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 8 luglio 2014, n. 29934     REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PALLA Stefano – Presidente Dott. PISTORELLI Luc – rel. Consigliere Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere Dott. DEMARCHI ALBENGO P.G. –...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 24 luglio 2014, n. 16971. In tema di spazi adibiti a parcheggi la speciale normativa urbanistica (art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e modificato dall'art. 9 della legge 23 aprile 1989, n. 122, ed art. 26, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) prescrive un vincolo pubblicistico che viene poi individuato con il provvedimento amministrativo che stabilisce la destinazione di una determinata area a parcheggio in misura proporzionale alla cubatura totale del fabbricato (1 mq per ogni 20 mc di costruzione) con un nesso pertinenziale tra gli spazi asserviti e l'intero edificio. Il diritto reale di uso spetta nei limiti in cui, secondo il rapporto stabilito dalla legge n. 765 del 1967, l'area sia gravata del vincolo di destinazione posto al servizio del fabbricato (e sia stata in effetti realizzata), non operando per gli spazi eventualmente in eccesso rispetto al suddetto rapporto proporzionale; gli atti compiuti dai privati sono affetti da nullità qualora siano compiuti in violazione di tale diritto.

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza  24 luglio 2014, n. 16971 Svolgimento del processo 1.- L.M. conveniva davanti al Tribunale di Palermo M.G. , esponendo che: era assegnataria, quale socia della cooperativa “La Carrubbella” s.r.l., unitamente al proprio fratello F. , di un lotto di terreno, sito nel fondo C. in territorio di (…),...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 24 luglio 2014, n. 16801. La violazione dell'obbligo, posto dall'art. 330, primo comma, cod. proc. civ., di eseguire la notificazione dell'impugnazione alla controparte non direttamente, ma nel domicilio eletto, determina una nullità che è sanata ex tunc per raggiungimento dello scopo solo ove la parte si sia costituita in giudizio

Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 24 luglio 2014, n. 16801 Fatto e diritto Ritenuto che, pronunciando nel contraddittorio tra Z.G. ed il Condominio (…), il Tribunale di Padova, con sentenza in data 22 giugno 2010, ha dichiarato cessata la materia del contendere con riguardo all’impugnazione della delibera di nomina dell’ing. M.S. amministratore del...

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Consiglio di Stato, sezione V, sentenza del 24 luglio, n. 3927. Sussiste la giurisdizione del G.A. nelle controversie aventi ad oggetto la graduatoria redatta a conclusione della procedura concorsuale indetta per la costituzione di rapporti parasubordinati, involgendo detto contenzioso valutazioni discrezionali (comparazione di titoli con attribuzione di punteggi e graduatoria finale) da parte dell'Amministrazione procedente nel conferimento degli incarichi. Nel caso in cui il rapporto di lavoro con una pubblica amministrazione sia qualificabile come rapporto di lavoro (rectius: di parasubordinazione), le controversie attinenti alla fase che precede la stipula della convenzione o del contratto, ove si riferiscano all'esercizio di un potere discrezionale della Pubblica Amministrazione, rientrano nella giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, quale giudice naturale dell’esercizio del potere pubblicistico, che deve essere esercitato nel rispetto della normativa che disciplina tale attività amministrativa e che si sostanzia nella valutazione dei titoli e delle eventuali incompatibilità dei candidati e che culmina nella formazione della graduatoria. Al contrario, le controversie attinenti, una volta stipulata la convenzione o il contratto, allo svolgimento (o alla risoluzione) del rapporto di lavoro rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, atteso che il rapporto stesso, da ricondurre nell'ambito della categoria della parasubordinazione, attribuisce al lavoratore veri e propri diritti soggettivi.

CONSIGLIO DI STATo sezione V SENTENZA 24 luglio 2014, n.3927 SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 38 del 2014, proposto da:  Rosanna Alagia, rappresentata e difesa dall’avv. Salvatore Lacerra, con domicilio eletto presso l’avv. Biagio Sole in Roma, via Salaria, 290; contro Regione Basilicata, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Roberto Brancati, con domicilio eletto...