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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 12 giugno 2014, n. 24876. E' legittima l'adozione da parte del G.I.P. del sequestro preventivo di un manufatto abusivo in sede di trattazione dell'opposizione al rigetto dell'istanza di revoca del sequestro probatorio, atteso che per l'adozione della misura cautelare reale non è richiesta la cessazione del sequestro probatorio e la avvenuta restituzione delle cose non più necessarie a fini di prova (Cass. Sez. III, 24.11.2005, n. 45629, Federici). Fattispecie: provvedimento del Gip di conversione del sequestro probatorio in sequestro preventivo di un cantiere relativo ad opere (in relazione ai reati di cui agli artt. 44, lett. c), d.p.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181 d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, 349 e 734 cod. pen. e 6 e 30 legge 6 dicembre 1991, n. 394), per avere eseguito incrementi di volume e di superficie, locali tecnici e magazzini, sbancamento di terreno per la realizzazione di un tracciato stradale e realizzazione di un piazzale per la sosta, senza permesso di costruire e senza nulla osta dell'ente preposto alla tutela del vincolo

Suprema Corte di Cassazione sezione III sentenza 12 giugno 2014, n. 24876 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SQUASSONI Claudia – Presidente Dott. FRANCO Amedeo – rel. Consigliere Dott. DI NICOLA Vito – Consigliere Dott. RAMACCI Luca – Consigliere Dott....

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Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 13 giugno 2014, n. 3028. Non rileva l'inutile trascorso del periodo di attesa occupazione previsto dall'art. 22, comma 11, del D.Lgs. n. 286 del 1998, posto che la norma consente, proprio al fine di reperire altro lavoro e salva l'esistenza di altre circostanze ostative, la permanenza legittima nel territorio nazionale con il rilascio formale di un permesso temporaneo, idoneo ad ottenere un nuovo impiego.

Consiglio di Stato sezione III sentenza 13 giugno 2014, n. 3028 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CONSIGLIO DI STATO IN SEDE GIURISDIZIONALE SEZIONE TERZA ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 8806 del 2013, proposto da: Ra.Kh., rappresentato e difeso dall’avv. Ma.Pi., con domicilio eletto presso lo stesso,...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 10 giugno 2014, n. 24531. In caso di sinistro stradale, l'obbligo di fermarsi, contemplato dall'art. 189 cod. strad., non sussiste solo nel caso in cui sia necessario prestare assistenza alle persone coinvolte, ma anche per fornire agli agenti intervenuti le indicazioni necessarie alla ricostruzione del sinistro, comprese le proprie generalità

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE IV PENALE Sentenza 10 giugno 2014, n. 24531   REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Ritenuto in fatto L.G. ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che, confermando quella di primo grado [che già lo aveva assolto dalla imputazione di...

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Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 luglio 2014, n.15861. L'art. 1 della legge 4 maggio 1983, n. 184 mira a garantire il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia naturale attraverso la predisposizione d'interventi diretti a rimuovere l'insorgere di situazioni di difficoltà e di disagio che possano compromettere la crescita in essa del minore. Ha “carattere prioritario” il diritto del minore di crescere nell'ambito della famiglia di origine, previsto dall'art. 1 della legge n. 184 del 1983, onde di esso è consentito il sacrificio solo in presenza di una situazione di carenza di cure materiali e morali, da parte dei genitori e degli stretti congiunti, tale da pregiudicare in modo grave e non transeunte lo sviluppo e l'equilibrio psicofisico del minore stesso. Nel sistema della legge, la situazione di abbandono, quale presupposto necessario per la dichiarazione dello stato di adottabilità, comportando il sacrificio dell'esigenza primaria di crescita in seno alla famiglia biologica, è configurabile solo quando si accerti che la vita offerta al minore dai congiunti sia inadeguata al normale sviluppo psico-fisico, così da fare considerare la rescissione del legame familiare come strumento necessario per evitare un più grave pregiudizio.

suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione I sentenza 10 luglio 2014, n.15861 Fatto La Corte d’appello di Torino, sezione per i minorenni, con sentenza del 29 luglio 2013 ha respinto l’impugnazione proposta dai genitori C.D. e Ca.Da. e dalla nonna paterna M.A. avverso la sentenza del Tribunale per i minorenni di Torino, pronunciata in data 3...