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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 25 giugno 2014, n. 27548. Ai fini della responsabilita' per il delitto di ricettazione e' sufficiente invece l'accertamento del possesso di un bene di provenienza delittuosa in assenza di qualunque giustificazione del suo acquisto. La questione della consapevolezza delle manomissioni dei dati identificativi del veicolo attiene poi piu' propriamente all'originaria imputazione di riciclaggio

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 25 giugno 2014, n. 27548 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PETTI Ciro – Presidente Dott. IANNELLI Enzo – Consigliere Dott. FIANDANESE Franco – Consigliere Dott. PRESTIPINO Antonio – rel. Consigliere Dott. MACCHIA...

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Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 27 giugno 2014, n. 27966. Conducente rifiuta test antidroga: condanna anche se al momento del controllo l'auto è ferma. E dunque, il fatto che, al momento del controllo, la vettura fosse ferma nulla rileva, essendo stato l'imputato poco prima notato dagli agenti alla guida della vettura.

Suprema Corte di Cassazione sezione IV sentenza 27 giugno 2014, n. 27966 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe – Presidente Dott. FOTI Giacomo – rel. Consigliere Dott. BIANCHI Luisa – Consigliere Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere Dott....

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Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 3 luglio 2014, n. 3346. L’azione risarcitoria promossa nei confronti dell’amministrazione tende ad ottenere il risarcimento per tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza dell’occupazione preordinata all’espropriazione effettuata nel 1979 e mai conclusasi con l’emanazione del decreto di esproprio, pur a fronte della completa realizzazione dell’opera pubblica. Trattasi, pertanto, di domanda di risarcimento da occupazione divenuta sine titulo, avendo definitivamente espunto la giurisprudenza gli stessi istituti dell’occupazione acquisitiva ed usurpativa (ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 15 febbraio 2013, n.914) pacificamente rientrante nella giurisdizione esclusiva del g.a. di cui alla lett. g) comma 1, dell'art. 133 del Codice del processo amministrativo approvato con D.lgs. 2 luglio 2010 n.104. Infatti, è oramai principio consolidato sia nella giurisprudenza amministrativa che della Cassazione, come siano devolute alla giurisdizione amministrativa esclusiva le controversie nelle quali si faccia questione – naturalmente anche ai fini complementari della tutela risarcitoria – di attività di occupazione e trasformazione di un bene conseguenti ad una dichiarazione di pubblica utilità e con essa congruenti, anche se il procedimento all'interno del quale sono state espletate non sia sfociato in un tempestivo atto traslativo ovvero sia caratterizzato dalla presenza di atti poi dichiarati illegittimi costituendo ormai ius receptum l’appartenenza alla giurisdizione del g.a. delle domande di risarcimento di tutti i danni patiti in conseguenza dell’illegittima apprensione di terreni privati ad eccezione delle sole occupazioni riconducibili a “mere vie di fatto”, anche quindi in ipotesi di occupazione originariamente legittima ma divenuta illecita per effetto della perdita di efficacia della dichiarazione di pubblica utilità, circostanza che concreta un illecito di carattere permanente

Consiglio di Stato sezione IV sentenza 3 luglio 2014, n. 3346 N. 03346/2014 N. 02584/2014 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente DECISIONE ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm. sul ricorso numero di registro generale 2584 del 2014, proposto...

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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 11 luglio 2014, n. 30790. Nel reato di ingiuria, al fine di apprezzare l’esiguita' dell’espressione serve sempre contestualizzarla, cioe' rapportarla nell’ambito spazio-temporale in cui e' stata pronunciata, potendo questa perdere gran parte della valenza offensiva se inserita in una particolare situazione

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 11 luglio 2014, n. 30790 Ritenuto in fatto 1. Il difensore di D.N.A. propone ricorso per cassazione contro la sentenza emessa in data 22 gennaio 2013 dalla Tribunale di Lanciano che confermava la decisione adottata dal Giudice di Pace di Atessa il 25 ottobre 2011, che aveva condannato...

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Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 10 luglio 2014, n. 15842. Le disposizioni della legge n. 39 del 1989 – applicabili ratione temporis – riservano ai soli iscritti al ruolo degli agenti di mediazione lo svolgimento di ogni attività di mediazione, anche se esercitata in modo occasionale o discontinuo, e prevedono l’inesigibilità della provvigione in caso di mancata iscrizione

Suprema Corte di Cassazione sezione II sentenza 10 luglio 2014, n. 15842 Ritenuto in fatto 1. – Con sentenza depositata in data 3 ottobre 2002, il Tribunale di Roma, definendo il giudizio instaurato dall’Avv. M.S. nei confronti di R.R. per il pagamento del pattuito compenso omnicomprensivo per l’attività professionale svolta in esecuzione di un incarico...

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Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza del 4 luglio 2014, n. 3408. La realizzazione di muri di cinta di altezza inferiore a tre metri (articolo 878 del Codice civile) sarebbe in ogni caso assoggettabile al solo regime della denuncia di inizio di attività di cui all’articolo 22 e, in seguito, al regime della segnalazione certificata di inizio di attività di cui al nuovo articolo 19 della l. n. 241 del 1990. La norma di cui all’art. 878 del Codice civile attiene ai rapporti interprivati nelle costruzioni (non di cognizione del giudice amministrativo), mentre qui si tratta di identificare il tipo di titolo edilizio in rapporto all’interesse pubblico all’ordinato assetto del territorio; e ritiene che prevalenti ragioni sistematiche inducano a coniugare il richiamato orientamento con quello secondo cui la configurabilità di un intervento edilizio quale ‘nuova costruzione’ (con quanto ne consegue ai fini del previo rilascio dei necessari titoli abilitativi) debba essere valutata secondo un’ottica sostanziale, avendo prioritario riguardo all’effettiva idoneità del singolo intervento a determinare significative trasformazioni urbanistiche e edilizie del territorio. In particolare, indipendentemente dal dato meramente quantitativo relativo all’altezza del manufatto (nel caso di specie l’appellante riferisce un’altezza al colmo pari a 1,70 mt.), appare necessario il permesso di costruire nelle ipotesi in cui il singolo intervento determini un’incidenza sull’assetto complessivo del territorio di entità ed impatto tali da produrre un’apprezzabile trasformazione urbanistica o edilizia.

Consiglio di Stato sezione VI sentenza del 4 luglio 2014, n. 3408 N. 03408/2014 N. 09373/2013 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente DECISIONE sul ricorso numero di registro generale 9373 del 2013, proposto da Pagliara Mario, rappresentato e difeso dall’avvocato...

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Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 11 luglio 2014, n. 15009. I genitori di un minore che sia morto in conseguenza di un fatto illecito sono potenzialmente titolari di un diritto al risarcimento del danno che deriva dalla lesione di un'aspettativa alla produzione di un reddito futuro; ciò in quanto può ritenersi, ragionando in astratto, che il minore, una volta divenuto maggiorenne, avrebbe in qualche misura contribuito ai redditi della famiglia. Trattandosi, però, di un diritto non automatico, i genitori, per dare prova della frustrazione di quell'aspettativa, hanno l'onere di allegare e dimostrare che il figlio deceduto avrebbe verosimilmente contribuito ai bisogni della famiglia. A tal fine la previsione va operata sulla base di criteri ragionevolmente probabilistici, non già in via astrattamente ipotetica, ma alla luce delle circostanze del caso concreto, conferendo rilievo alla condizione economica dei genitori sopravvissuti, alla età loro e del defunto, alla prevedibile entità del reddito di costui, dovendosi escludere che sia sufficiente la sola circostanza che il figlio deceduto avrebbe goduto di un reddito proprio; la relativa prova può essere data anche tramite presunzioni.

Suprema CORTE DI CASSAZIONE sezione III SENTENZA 11 luglio 2014, n. 15009 Ritenuto in fatto S.I. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Treviso, l’Azienda USL n. X del Veneto per sentirla condannare al risarcimento dei danni conseguenti alla morte del proprio figlio M.M. , di poco meno di tre anni di età, conseguente a...