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Corte di Cassazione, sezione V, sentenza 3 aprile 2014, n. 15367. Oltraggio a pubblico ufficiale, l'ambito oggettivo della nuova incriminazione e' mutato, per l'inserimento nella fattispecie di presupposti fattuali qualificanti la condotta ed indicativi del fatto che cio' che viene riprovato dall'ordinamento non e' la mera lesione in se' dell'onore e della reputazione del pubblico ufficiale, quanto la conoscenza di tale violazione da parte di un contesto soggettivo allargato a piu' persone presenti al momento dell'azione, da compiersi in un ambito spaziale specificato come luogo pubblico o aperto al pubblico e in contestualita' con il compimento dell'atto dell'ufficio ed a causa o nell'esercizio della funzione pubblica. In altri termini, il legislatore incrimina comportamenti ritenuti pregiudizievoli del bene protetto, a condizione della diffusione della percezione dell'offesa, del collegamento temporale e finalistico con l'esercizio della potesta' pubblica e della possibile interferenza perturbatrice col suo espletamento

Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza 3 aprile 2014, n. 15367 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRUA Giuliana – Presidente Dott. VESSICHELLI Maria – Consigliere Dott. ZAZA Carlo – Consigliere Dott. PISTORELLI Luca – Consigliere Dott. LIGNOLA Ferdinan –...

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Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 aprile 2014, n. 8450. Il licenziamento del soggetto invalido, avviato al lavoro tramite le liste di collocamento per disabili, è legittimo solo se l'impossibilità di reinserimento all'interno dell'azienda venga accertata dalla apposita Commissione medica

Suprema Corte di Cassazione sezione lavoro sentenza 10 aprile 2014, n. 8450 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. STILE Paolo – Presidente Dott. VENUTI Pietro – Consigliere Dott. MANNA Antonio – Consigliere Dott. AMENDOLA Fabrizio – rel. Consigliere Dott. BUFFA Francesco –...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 28 marzo 2014, n. 7432. In sede di esecuzione del giudicato la Amministrazione non puo' opporre la compensazione. Dunque al Fallimento debbono essere versate le somme dovute, che verranno messe a disposizione dei creditori (ed in tale sede la Amministrazione potra' fare valere la sua posizione privilegiata)

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 28 marzo 2014, n. 7432 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – rel. Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere...

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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza 31 marzo 2014, n. 7496. In materia tributaria, l'unitarieta' dell'accertamento che e' alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle societa' di persone e delle associazioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 articolo 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla societa' riguarda inscindibilmente sia la societa' che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali – sicche' tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non puo' essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi; siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensi' gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilita' di un caso di litisconsorzio necessario originario. Conseguentemente, il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi del Decreto Legislativo n. 546 del 1992, articolo 14 (salva la possibilita' di riunione ai sensi del successivo articolo 29) ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorzi necessari e' affetto da nullita' assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio. Poiche' nella specie in esame il contradditorio non è stato integrato nei confronti della societa' – in relazione al reddito della quale dovra' essere stabilito il reddito da partecipazione imputabile ai soci – in ossequio al principio sopra richiamato, è stata annullata la pronuncia impugnata e rimessa la controversia al giudice di primo grado, affinche' provveda al rinnovo di tutta la procedura irritualmente esperita, previa l'integrazione del contradditorio nei confronti delle altre parti necessarie

  Suprema Corte di Cassazione sezione VI ordinanza 31 marzo 2014, n. 7496 REPUBBLICA ITALIANAIN NOME DEL POPOLO ITALIANOLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONESEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario – Presidente Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere Dott. CARACCIOLO...