Suprema Corte di Cassazione sezione V sentenza n. 25438 del 23 luglio 2012 Svolgimento del processo 1. T.R., quale amministratore della Sunny Edizioni srl, dichiarata fallita il (omissis), è stato ritenuto responsabile, con sentenza della Corte di Appello di Roma del 20-5-2011, che ha confermato quella del tribunale della stessa città in data 14-2-2007 (salvo...
Giorno: 24 Luglio 2012
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza n. 10643 del 26 giugno 2012. Quando il danno sia stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili nè eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di manutenzione, la pubblica amministrazione è liberata dalla responsabilità per cose in custodia in relazione al cit. art. 2051 c.c.
Le massime 1) quando il danno sia stato determinato da cause non intrinseche alla cosa demaniale (come il vizio costruttivo o manutentivo), ma estrinseche ed estemporanee create da terzi (come ad esempio la perdita o l’abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi), non conoscibili nè eliminabili con immediatezza neppure con la più diligente attività di...
Corte di Cassazione, sezione II, sentenza 4 luglio 2012, n.11191. La norma di cui all’art. 1426 cod. civ., la quale esclude l’annullabilità del contratto concluso dal minore che con raggiri abbia occultato la sua minore età, è norma eccezionale e, quindi, non può trovare applicazione in ipotesi da essa non previste, come quella dell’occultamento dello stato di incapacità da parte dell’inabilitato o dell’interdetto.
Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, Sentenza 4 luglio 2012, n.11191. La norma di cui all’art. 1426 cod. civ., la quale esclude l’annullabilità del contratto concluso dal minore che con raggiri abbia occultato la sua minore età, è norma eccezionale e, quindi, non può trovare applicazione in ipotesi da essa non previste, come quella...
Corte di Cassazione, sezione III, sentenza 19 luglio 2012, n. 12454. Nell’ipotesi di contratto di mutuo, in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di un determinato bene, sussiste il collegamento negoziale tra tali contratti (di compravendita e di mutuo), per cui il mutuatario è obbligato all’utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione.
La massima Nell’ipotesi di contratto di mutuo, in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di un determinato bene, sussiste il collegamento negoziale tra tali contratti (di compravendita e di mutuo), per cui il mutuatario è obbligato all’utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione. Da ciò deriva che della...