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Corte di Cassazione, sezione VI, ordinanza del 30 marzo 2012, n. 5226. In tema di accertamento dell’IVA, i documenti informatici (cosiddetti “files”), estrapolati legittimamente dai computers nella disponibilità dell’imprenditore, nei quali sia contenuta contabilità non ufficiale, costituiscono, in quanto scritture dell’impresa stessa, elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, salva la verifica della loro attendibilità

La massima In tema di accertamento dell’IVA, i documenti informatici (cosiddetti “files”), estrapolati legittimamente dai computers nella disponibilità dell’imprenditore, nei quali sia contenuta contabilità non ufficiale, costituiscono, in quanto scritture dell’impresa stessa, elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile, salva la verifica della loro attendibilità. Ne deriva che essi non possono essere ritenuti dal...